davidsnow ha scritto:
Tutte le sanzioni amministrative del codice della strada sono comprese tra un massimo ed un minimo edittale. Normalmente, entro i 60 giorni dalla notifica del verbale, è ammesso il pagamento in misura minima, successivamente si passa alla sanzione in misura ridotta.
Tale cifra è indubbiamente compresa tra il minimo ed il massimo ma come viene calcolata esattamente? Ho sempre pensato fosse la metà del massimo ma, cercando, non ho trovato dei riscontri positivi: secondo quanto ho letto, per la legge 689/81 art.16 comma 1, modificatodal D.Lgs 213/98, art. 52, la somma ridotta è "pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".
Qualcuno ha altri riferimenti normativi?
O esperienze di multe pagate in misura ridotta?
mi sa che ti sei confuso un pochino...
Per le sanzioni del codice della strada, entro sessanta giorni dalla data dell'accertamento o della contestazione/notifica è ammesso il pagamento in misura ridotta, ovvero il minimo edittale. Oltre i sessanta giorni, bisogna pagare la metà del massimo edittale della sanzione. Per i riferimenti, leggi dall'articolo 202 del CdS in poi.
La Legge 689/81 riguarda il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie NON ricomprese nel codice della strada, in quel caso il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale (art.16 L.689/81)
Il Codice della Strada deroga espressamente alla L.689, in quanto è norma prevalente su quest'ultima.