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La confisca è stata dichiarata costituzionalmente legittima
857256
857256 Inviato: 16 Nov 2006 16:14
Oggetto: La confisca è stata dichiarata costituzionalmente legittima
 

La Corte costituzionale ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale della confisca stabilita dall'art. 216 comma 2 sexies.

Quindi la confisca rimane, anche perchè il giudice di pace che ha rinviato la questione non ha avuto neppure la capacità di motivare la presunta incostituzionalità.

A voi i commenti

Ultima modifica di dimitri83 il 16 Nov 2006 16:46, modificato 2 volte in totale
 
857290
857290 Inviato: 16 Nov 2006 16:25
 

Mamma santa..... adesso si scatena il putiferio!!! icon_rolleyes.gif

Quindi rimane tutto come prima..... tutte le discussioni che ci siamo fatti sono state oziose...... eppure tu avevi avvertito che bisognava aspettare a fare i salti di gioia! icon_wink.gif
 
857311
857311 Inviato: 16 Nov 2006 16:34
 

si a quanto pare il giudice di pace (categoria notoriamente caratterizzata dalla scarsa preparazione giuridica) non è stati in grado di scrivere e motivare bene le ordinanze di rinvio della questione alla Corte.

Se leggi l'ordinanza della Corte, i giudici lo smerda implicitamente.

Infatti essi considerano:


che il predetto rimettente, tuttavia, ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus, giacché si è limitato ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito;

che le descritte omissioni, giacché «si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza», comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la manifesta inammissibilità della questione» sollevata (così, da ultimo, l'ordinanza n. 228 del 2006, ma si vedano anche, ex plurimis, le ordinanze n. 164, n. 161, n. 123 del 2006 e n. 123 del 2005).


La Corte non ha nemmeno preso in considerazione la costituzionalità del 213!!!!
 
857329
857329 Inviato: 16 Nov 2006 16:40
 

Io sono ignorante...... mi spieghi una cosa? Cliccando sul link esce fuori la prima delle pronunce (del 1956)...... è quella che dobbiamo leggere?
 
857342
857342 Inviato: 16 Nov 2006 16:43
 

Così facciamo prima visto che è fresca fresca...

ORDINANZA N. 376

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

OMISSIS

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, e dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promossi con ordinanze del 20 dicembre 2005 (n. 5 ordinanze) e del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Scicli, rispettivamente iscritte ai nn. 50, 51, 52, 133 e 134 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 e 19, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Scicli, con cinque ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il giudice a quo, peraltro, si limita – in ciascuno dei provvedimenti di rimessione – solo ad ipotizzare la «violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione», nonché il contrasto delle norme impugnate con il «diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42» della Carta fondamentale, null'altro precisando, in particolare, in ordine alle fattispecie sottoposte al suo vaglio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel solo giudizio che trae origine dall'ordinanza r.o. n. 134 del 2006, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo, nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle norme impugnate rispetto agli evocati parametri costituzionali.

Considerato che il Giudice di pace di Scicli ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che in ragione della connessione esistente tra i vari giudizi se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;

che il predetto rimettente, tuttavia, ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus, giacché si è limitato ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito;

che le descritte omissioni, giacché «si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza», comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la manifesta inammissibilità della questione» sollevata (così, da ultimo, l'ordinanza n. 228 del 2006, ma si vedano anche, ex plurimis, le ordinanze n. 164, n. 161, n. 123 del 2006 e n. 123 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe.
 
857374
857374 Inviato: 16 Nov 2006 16:52
 

Grazie...... icon_redface.gif

Detto in termini poverissimi e brutali..... in sostanza è stata presentata male la questione?
 
857385
857385 Inviato: 16 Nov 2006 16:55
 

Mooolto male
 
857419
857419 Inviato: 16 Nov 2006 17:05
 

quindi questo vuol dire ke la confisca rimane ma per i reati penali e non penso anke x il senza casco ke fino ad ora penso abbia dato non poki problemi alle forze dll'ordine.
 
857443
857443 Inviato: 16 Nov 2006 17:12
 

Pietro come ti si era fatto notare in un altro topic la confisca è prevista dall'art. 213 comma 2 sexies

2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonchè la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili?; (2a)

art. 169

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. (1)

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76.

Art. 170

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. (1)

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (2)

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. (2)

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (3)

Art. 171

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1).

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (1).

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (2)

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) (3)

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 715,95 a euro 2.867,07.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

P.S. Il decreto legge 262/2006 ha modificato il comma 7 dell'art. 170
prevedendo che :

«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del
veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del
titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle
violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del
veicolo e' disposto per novanta giorni.».

PPS E' LA 800sima volta che scivo sta cosa...
 
857459
857459 Inviato: 16 Nov 2006 17:15
 

si lo so ke la legge è qst ma mi sembra strano ke abbiamo dikiarato legittima la confisca.. si vede ke sono tt cretini qst politici.. a voglia a dire ke il nostro governo sia di destra ke di sinistra va ammazzato
 
857473
857473 Inviato: 16 Nov 2006 17:18
 

Guarda che la corte costituzionale non è composta da politici.

E' costituita da 15 giudici.

5 nominati dal Presidente della repubblica, 5 dalla magistratura e 5 dal parlamento solo che il mandato è di 9 anni sai che gli frega della politica?

Mi sa che ti stai un pò confondendo...

Poi scusa ma dire che un governo vada "ammazzato" mi sembra un'espressione un tantino forte.

Ultima modifica di dimitri83 il 16 Nov 2006 17:20, modificato 1 volta in totale
 
857482
857482 Inviato: 16 Nov 2006 17:19
 

e si vede ke cmq nn sono tnt intelligenti.. non puoi confiscare un bene ad una persona solo xkè è senza casco.. puoi dire qll ke vuoi ma è una grande rapina sotto forma di legge
 
857519
857519 Inviato: 16 Nov 2006 17:31
 

Capisco che la pronuncia è lunga è complessa, ma se la leggi noti che la Corte non ha neppure preso in considerazione la legittimità costituzionale della confisca e questo perchè il grande giudice di pace del c***o difensore della proprietà dei motociclisti non è stato in grado di leggere un manualetto di diritto costituzionale in cui si spiega i requisiti per il ricorso alla corte costituzionale.

Per la confisca, è una sanzione estrema che risponde all'estrema idiozia delle persone che soprattutto dalle tue parti e dalle mie (reggio) si ostinano a non metterre il casco.

Volete farla abolire, pagate avvocati che spieghino ai giudici di pace come scrivere le ordinanze di rinvio alla Corte, ma forse non vale la pena pagare 15000 euro per un bene che ne vale molti meno.

Anticipo l'argomentazione la testa è mia ci penso io dicendoti che le spese sanitarie le paghiamo tutti. Non mi va di pagare tasse in più per coglioni che non portano il casco.

P.S. Alla Corte siede il fior fiore di giuristi italiani.
 
857533
857533 Inviato: 16 Nov 2006 17:34
 

A dirla tutta a me non sembra così iniqua..... diciamo che, eventualmente, andrebbe sostituita con una sanzione altrettanto pesante, magari diretta a chi commette l'infrazione e non al proprietario del mezzo!
 
857548
857548 Inviato: 16 Nov 2006 17:39
 

Non vogliamo toglierela proprietà...

sanzione pecuniaria da levare il pelo...tipo 10000 euro o giù di lì...

c***o io ho visto famiglie andare in giro su scooteroni a Reggio oppure il classico di sempre...guidatore con il casco passeggero senza...
 
857561
857561 Inviato: 16 Nov 2006 17:42
 

dimitri83 ha scritto:
Capisco che la pronuncia è lunga è complessa, ma se la leggi noti che la Corte non ha neppure preso in considerazione la legittimità costituzionale della confisca e questo perchè il grande giudice di pace del c***o difensore della proprietà dei motociclisti non è stato in grado di leggere un manualetto di diritto costituzionale in cui si spiega i requisiti per il ricorso alla corte costituzionale.

Per la confisca, è una sanzione estrema che risponde all'estrema idiozia delle persone che soprattutto dalle tue parti e dalle mie (reggio) si ostinano a non metterre il casco.

Volete farla abolire, pagate avvocati che spieghino ai giudici di pace come scrivere le ordinanze di rinvio alla Corte, ma forse non vale la pena pagare 15000 euro per un bene che ne vale molti meno.

Anticipo l'argomentazione la testa è mia ci penso io dicendoti che le spese sanitarie le paghiamo tutti. Non mi va di pagare tasse in più per coglioni che non portano il casco.

P.S. Alla Corte siede il fior fiore di giuristi italiani.

Ahahah..... sei il mio idolo!!! icon_lol.gif

A dirla tutta..... non se ne può più delle solite argomentazioni..... icon_rolleyes.gif
 
857569
857569 Inviato: 16 Nov 2006 17:43
 

Anto 0510_five.gif 0510_abbraccio.gif 0509_doppio_ok.gif
 
859132
859132 Inviato: 16 Nov 2006 23:49
 

....son contento....
 
861180
861180 Inviato: 17 Nov 2006 19:25
 

A parte il fior fiore dei giuristi.

E a parte quel povero idiota del giudice di pace che dovrebbe andare a vendere castagne.

Se guido senza casco mi ritiri la patente e mi fai pagare 6000euro, e questo mi va bene. Perché sono d'accordo: la guida senza casco è da idioti.

Se guido senza casco e mi confischi il mezzo (senza peraltro nemmeno curarti che sia di mia proprietà), stai potenzialmente creando un danno a persone terze rispetto al fatto, a cui non può essere imputato né dolo né colpa (giusto per rimanere in termini giuridici).

Ora se volete sanzioni estreme per guida senza casco mi aggrego al coro. Ma se mi dite che la confisca è giusta vi insulto icon_smile.gif A meno che non ci sia una postilla che indica "la confisca del mezzo di proprietà del trasgressore, o del tutore in caso di minorenne". O che quantomeno si proponga una sanzione pecuniaria alternativa alla confisca (chessò da 2.5 a 10 mila euro). E quantomeno il ritiro della patente.

Altrimenti si rischia che mi faccio confiscare il mezzo di un amico e domani giro di nuovo con il mio e senza casco! è ridicolo!

EDIT: E nessuno ha ancora parlato del fatto che i punti della patente a un altro obbligato in solido non li possono togliere, ma la confisca è applicabile a un altro obbligato in solido?! Non ha senso!!
 
861195
861195 Inviato: 17 Nov 2006 19:30
 

Nessuno dice che sia giusta..... ma sostituirla con il fermo sarebbe stato ridicolo!
Io sono d'accordo per l'abolizione della confisca, ma con l'introduzione di pesanti sanzioni pecuniarie e lo stralcio (materiale icon_twisted.gif) della patente!
 
861352
861352 Inviato: 17 Nov 2006 20:20
 

icon_twisted.gif icon_twisted.gif rimango sempre piu deluso...
 
863097
863097 Inviato: 18 Nov 2006 15:24
 

anto965 ha scritto:
Nessuno dice che sia giusta..... ma sostituirla con il fermo sarebbe stato ridicolo!
Io sono d'accordo per l'abolizione della confisca, ma con l'introduzione di pesanti sanzioni pecuniarie e lo stralcio (materiale icon_twisted.gif) della patente!

sanzioni pecuniarie c'è chi non le paga e non avendo nulla di intestato la fanno franca...il fermo non è assolutamente efficace per certi tipi di infrazioni e per certe mentalità di corcolazione...le sanzioni accessorie + efficaci per un cambio mentalità sono la confisca e la sospensione patente...
purtroppo penso che in questo momento storico dove ragazzini se ammazzano ogni 3 per 2 in scooter la confisca sia un provvedimento duro ma giusto...poi oh è un mio parere personale
 
863196
863196 Inviato: 18 Nov 2006 15:56
 

Infatti, tra fermo e confisca, io sono per la confisca!
Certo che potrebbe essere comunque rivista questa norma, magari introducendo sanzioni pesanti (sostituibili per chi non paga, hihi!, con la confisca) e la sospensione della patente (come minimo)!

Non m'intendo di leggi ecc., però per certe infrazioni sarei molto severa!
 
863210
863210 Inviato: 18 Nov 2006 16:02
 

secondo me la confisca per determinati reati è eccessiva icon_wink.gif
 
863214
863214 Inviato: 18 Nov 2006 16:05
 

AndreaS79 ha scritto:
anto965 ha scritto:
Nessuno dice che sia giusta..... ma sostituirla con il fermo sarebbe stato ridicolo!
Io sono d'accordo per l'abolizione della confisca, ma con l'introduzione di pesanti sanzioni pecuniarie e lo stralcio (materiale icon_twisted.gif) della patente!

sanzioni pecuniarie c'è chi non le paga e non avendo nulla di intestato la fanno franca...il fermo non è assolutamente efficace per certi tipi di infrazioni e per certe mentalità di corcolazione...le sanzioni accessorie + efficaci per un cambio mentalità sono la confisca e la sospensione patente...
purtroppo penso che in questo momento storico dove ragazzini se ammazzano ogni 3 per 2 in scooter la confisca sia un provvedimento duro ma giusto...poi oh è un mio parere personale
l'unico modo per punire chi commette un'infrazione... anche se non ha soldi ed è un nullatenente... è la reclusione... per la patente... potrebbe anche non averla icon_wink.gif
non voglio dire che dovremmo sbatetre tutti in galera... è giusto per dare uno spunto in più per amor di discussione... basandomi su quello che hai appena detto icon_wink.gif
 
863241
863241 Inviato: 18 Nov 2006 16:14
 

Ma per la guida senza patente non c'è già una sanzione?
Voglio dire: se ti becco senza patente non posso sospendertela, ma ti applico la sanzione relativa!

(si potrebbero sempre introdurre le pene corporali.... icon_mrgreen.gif)
 
863412
863412 Inviato: 18 Nov 2006 17:32
 

anto965 ha scritto:
(si potrebbero sempre introdurre le pene corporali.... icon_mrgreen.gif)
ti piacerebbe eh? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_wink.gif

0509_dito.gif
 
863451
863451 Inviato: 18 Nov 2006 17:57
 

Parsifal_SK ha scritto:
anto965 ha scritto:
(si potrebbero sempre introdurre le pene corporali.... icon_mrgreen.gif)
ti piacerebbe eh? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_wink.gif

0509_dito.gif


dipende dalle pene icon_twisted.gif
 
863498
863498 Inviato: 18 Nov 2006 18:18
 

non e detta l'ultima parola questa era la pronuncia contro il giudice di pace scicli 134/2006. Penso che ha breve c'e ne sarà un altra di sentenza 142/2006
Artt. 171, c. 1° e 2°, e 213, c. 2° sexies, codice della
strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
(Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per
violazioni del codice della strada - Confisca
obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato
per commettere talune violazioni amministrative, in
specie: confisca per inosservanza dell'obbligo di
indossare il casco protettivo)
- rif. artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 Costituzione; legge
24/11/1981 n. 689
ecco il link Link a pagina di Cortecostituzionale.it
 
863808
863808 Inviato: 18 Nov 2006 20:18
 

anto965 ha scritto:
Ma per la guida senza patente non c'è già una sanzione?
Voglio dire: se ti becco senza patente non posso sospendertela, ma ti applico la sanzione relativa!

(si potrebbero sempre introdurre le pene corporali.... icon_mrgreen.gif)

c'è il fermo del veicolo...e in caso di recidiva la confisca....pero' la recidiva con i sistemi disinformatici di adesso non è per nulla facile applicarla
 
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