Aggiungo:
fonte: associazione magistrati della corte dei conti
Riguardo alla competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, conseguenti all’accertamento dei reati previsti dal Codice della Strada o di reati comuni commessi in relazione alla circolazione stradale, gli artt.220 e segg. del C.d.S. la attribuiscono al giudice penale, riservandone l’irrogazione all’autorità amministrativa soltanto qualora vengano meno i presupposti per l’intervento del magistrato.
Di seguito -
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E scusate il legalese, non è mio ma della corte di cassazione, credo comunque che alman mi capirà perfettamente
ricorente ha scritto:
(...) ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania sezione distaccata di Belpasso in sede esecutiva, emessa in data 21 novembre 2003, con la quale veniva rigettata la richiesta di restituzione di un autocarro di sua proprietà, oggetto di confisca in un processo a carico di persone diverse dall'attuale ricorrente, imputate di smaltimento e raccolta di rifiuti senza autorizzazione, deducendo quali motivi la violazione dell'articolo 240 c.p. e dell'articolo 53 Dlgs 22/1997, poiché la confisca del mezzo, sebbene obbligatoria, non può estendersi al terzo estraneo al reato e proprietario.
cassazione ha scritto:
Il motivo addotto appare fondato, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania.
-cut-
A tal riguardo un'interpretazione costituzionalmente orientata (cfr. fra ante Corte Cost. 2/1987, 229/1974, 1/1997 e 78/2001) impone di escludere, in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale, la misura della confisca obbligatoria, qualora la cosa appartenga, non necessariamente a titolo di proprietà o in base ad un diritto reale di godimento, ad un terzo estraneo, che non abbia violato alcun obbligo di diligenza e sia, quindi, in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esista alcun collegamento diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione di esso.
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La soluzione accolta, peraltro, non muterebbe ove si ritenesse la confisca come pena criminale atipica o pena accessoria, giacché sarebbe sempre collegata alla condanna, sicché sarebbe escluso il terzo estraneo, e nemmeno ove fosse ritenuta sanzione amministrativa, in quanto non sarebbe applicabile alla cosa appartenente ad un terzo estraneo incolpevole (cfr. Corte Cost. n. 345 del 1991 in tema di acquisizione di area di sedime della costruzione abusiva).
Q.e.d.