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Minimoto su porta pacchi auto
13640036
13640036 Inviato: 2 Ago 2012 17:19
Oggetto: Minimoto su porta pacchi auto
 

Salve a tutti,
so che la domanda che sto per fare è alquanto bizzarra ma vorrei togliermi questo dubbio: secondo voi è possibile caricare una minimoto sui portapacchi di un auto oppure è una cosa illegale???
Grazie in anticipo per le risposte icon_mrgreen.gif
 
13640055
13640055 Inviato: 2 Ago 2012 17:27
 

no non penso che sia illegale basta che si riesca a chiudere il portapacchi non ci dovrebbero essere problemi...cmnq se hai posto puoi metterla anche nel baule mettendo le valigie nel portapacchi 0509_up.gif
 
13640086
13640086 Inviato: 2 Ago 2012 17:41
 

Per "portapacchi" cosa intendi? Metterla sul tetto? Se intendi questo, non credo si possa fare! eusa_think.gif
 
13640129
13640129 Inviato: 2 Ago 2012 17:58
 

Perchè no?
Non è scritto da nessuna parte che non si possono portare sul portapacchi dell'auto dei mezzi a motore. Fuori città vedi spesso auto che girano con decespugliatori legati sul portapacchi e non vedo molta differenza con una minimoto.
Devono solo essere rispettati pesi e volumi (e qui non credo ci siano problemi), il carico deve essere ben saldo e per sicurezza assicurati che non ci sia benzina nel serbatoio.
Potrebbe essere contrario alle norme di trasporto sui liquidi infiammabili.
Per il resto vai tranquillo.
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13640219
13640219 Inviato: 2 Ago 2012 18:27
 

Vai a farti un giro sulla Milano-Genova, altro che minimoto!! C'è gente che parte con i divani legati sul tetto!! L'importante è non "sporgere" dal perimetro della macchina, in caso contrario devi segnalarlo con l'apposito cartello!
 
13640278
13640278 Inviato: 2 Ago 2012 18:44
 

Credo che non ci siano problemi, se si rispettano i limiti di sagoma.

Fine anni 60, un tipo delle mie parti, di professione camionaro, arrivando a casa appunto con il camion, si accorge di avere forato una gomma, la smonta, la carica sul portapacchi della mitica fiat 500 e si dirige dal gommista.
Nel tragitto viene fermato dalle fdo che gli contestano il fatto di aver caricato la ruota del camion sul portapacchi della cinquina, il tipo allora gentilmente chiede che cosa può caricare sul portapacchi per essere in regola con il codice della strada ed il rappresentante delle fdo risponde che il portapacchi è adibito al trasporto delle valigie.
Al che il tipo ci pensa un attimo e replica: sà signor agente, io l'ho cercata una valigia che potesse contenere la ruota del camion, ma purtroppo non sono riuscito a trovarla icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif



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13640307
13640307 Inviato: 2 Ago 2012 18:54
 

dipende chi trovi,in teoria siamo tutti a rischio del più zelante che potrebbe interpretare qualche norma come vorrebbe,per esempio io per i fornelli e lampade da campeggio (in tutto 5 pezzi) che hanno una bella bombola sotto ho costruito delle casse di legno ,gli ho scritto sopra "herd" oppure "gaslampe" e dentro trovano posto anche piatti di plastica,accenditore piezo e altre cose utili.
Potresti fare una cassa apribile a cerniera e magari su una delle porte mettere anche un portaattrezzi

Ultima modifica di Doc_express il 2 Ago 2012 19:08, modificato 1 volta in totale
 
13640348
13640348 Inviato: 2 Ago 2012 19:06
 

Fanno fede l'art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli) e, per quanto riguarda la sagoma massima del veicolo incluso il carico, l'art. 61 del codice della strada

Essendo la minimoto un "oggetto" e non un veicolo, se si rispettano i due articoli di cui sopra non dovrebbero essere problemi.

Occhio solo al peso... i portapacchi hanno un carico massimo che non va superato, altrimenti si incorre nelle sanzioni previste dal 164/c.1:

Citazione:
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.


caduta possibile se il portapacchi si spezza a causa del sovraccarico.

Il che comporterebbe le sanzioni previste dai commi 8 e 9:

Citazione:
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (2)

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
 
13643986
13643986 Inviato: 3 Ago 2012 20:28
 

Grazie per le tantissime risposte icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ... mi avete tolto un dubbio che avevo nella mente da davvero molti anni icon_smile.gif... penso che per caricare la minimoto smonterò le ruote ed il manubrio almeno la sagoma rimane più "compatta" e dovrebbero esserci meno problemi per quanto riguarda il peso e la sporgenza icon_wink.gif
 
13644857
13644857 Inviato: 4 Ago 2012 10:38
 

Confermo quanto detto da 42 icon_wink.gif .

Inoltre se prendi l'autostrada tieni in considerazione anche quest'altro articolo:

Art. 175.

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali2.

2. É vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1;

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 398 a euro 1.596.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 24 a euro 94.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
 
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