almandithule ha scritto:
Rispondo per fugare ogni dubbio.
In caso ti abbiano preso il numero di targa ti possono benissimo elevare un verbale per la sanzione del 170 C.d.S. e notificatelo entro 150 giorni (per la notifica fa fede la data di partenza della raccomandata e non quella di arrivo).
L'atto gode della fede privilegiata di cui all'art. 2700 del Codice Civile: L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).
Per la sanzione accessoria và considerato che la violazione dell'art. 170 non prevede più la confisca ma solo il fermo per 60 giorni (90 in caso di recidività nei 2 anni) come previsto dal D.L. 262/06.
Tale sanzione non ti verrà applicata qualora si tratti di cilomotore munito della vecchia targhetta (quella a 5 cifre).
Infatti la vecchia targhetta può essere utilizzata su ogni tipo di ciclomotore senza che vi sia il bisogno di annotare la variazione sul certificato di idoneità tecnica (cosa invece obbligatoria per le nuove a 6 cifre).
Pertanto, non avendo la certezza sul telaio del veicolo che ha commesso l'infrazione, non si può applicare la sanzione accessoria per decorrenza della flagranza.
Male che ti vada paghi 68€ e la prossima volta evita di portare qualcuno dietro.
Non è infatti la multa che pesa quanto il fatto che in caso di incidente l'assicurazione non copre i danni per il passeggero e questo può querelarti per lesioni colpose.
Art. 590 - Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
La piu bella notizia, che abbia mai sentito
Quindi mal he mi vada 68 euro, piu niente moto per un mese(punizione dei genitori ). Cmq tranquillo, penso che per un bel po staro lontano dal portare passeggeri