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Chiarimento circolazione con Fermo [fiscale] Amministrativo
13054663
13054663 Inviato: 27 Feb 2012 17:03
Oggetto: Chiarimento circolazione con Fermo [fiscale] Amministrativo
 



Ciao a tutti.
In poche parole, ho la moto ferma da quasi 1 anno per vari problemi... tra cui fermo amministrativo per conto di equitalia (irrisolvibile).
Io non ne ho "nessuna colpa" dato che il mezzo non è intestato a me ma ad un parente...
Sono troppo affezionato alla mia moto e non voglio venderla a pezzi (sarebbe l'unica soluzione).

Mi hanno detto che è possibile assicurarla, e in caso di fermo, devono fare appositamente una ricerca per verificare se grava un fermo sul veicolo... e in quel caso rischio soltanto un sanzione e non l'immediato sequestro del mezzo (perchè non sono il proprioetario e per altre ragioni).
Volevo conferma di ciò da qualcuno più esperto, e magari sapere a quanto ammonterebbe la sanzione.
La moto la uso poco e in quasi 4 anni non mi hanno mai fermato, quindi volevo capire se valeva la pena... grazie
 
13054866
13054866 Inviato: 27 Feb 2012 17:42
 

come fa ad essere in fermo amministrativo per conto di equitalia ? 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif
 
13055536
13055536 Inviato: 27 Feb 2012 19:29
 

Da quello che so io, se vieni trovato a circolare con un mezzo su cui c'è il fermo amministrativo c'è il sequestro ai fini della confisca.


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13055626
13055626 Inviato: 27 Feb 2012 19:44
 

A parte il fatto che credo che essere trovati a circolare con un mezzo in fermo amministrativo, siano Mazzi amari...
Ma all'assicurazione non ci pensiamo...??
Nel caso dovesse succedere qualcosa, credete forse che non farebbe storie...??

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13057246
13057246 Inviato: 27 Feb 2012 23:21
 

the_alchimyst ha scritto:
come fa ad essere in fermo amministrativo per conto di equitalia ? 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif

Può essere: nel caso di bolli non pagati, ecc. Equitalia può imporlo. Si tratta però di fermo fiscale.

La circolare del 25.01.08 n. m/6326150 del Ministero dell'Interno spiega che al conducente che guida un veicolo sottoposto a fermo fiscale viene applicata solamente una sanzione amministrativa: il fermo fiscale non rappresenta “una vera e propria violazione delle norme del codice della strada ma una misura prevista a garanzia di un credito”.

Questo il testo della circolare:

Citazione:
Con nota in data 17 ottobre u.s., che si allega in copia, questo Ufficio ha sottoposto all’attenzione dell’Avvocatura Generale dello Stato perplessità e dubbi emersi in relazione alle disposizioni indicate in oggetto.
In particolare si è chiesto all’Organo legale di dirimere il contrasto interpretativo, insorto con l’Agenzia delle entrate, in ordine all’individuazione dell’autorità competente a irrogare le sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 86, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992. Come noto, il capo III del D.P.R. n. 602/1973 detta norme particolari in materia di espropriazioni di beni registrati, statuendo all’art. 86, comma 3, che “chiunque circola con veicoli …… sottoposti a fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″. A sua volta, il citato articolo dei codice della strada prevede testualmente che “chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, “salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 656,00 ad euro 2628,00. E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo”.
In assenza di specifiche indicazioni, si è più volte verificato che gli organi di polizia, all’atto dell’accertamento della violazione, abbiano disposto il sequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 213 del D.Leg. 285/1992, ed abbiano trasmesso i relativi verbali alla Prefetture, nell’erronea presunzione che, trattandosi di sanzioni previste dal codice della strada, fosse il Prefetto l’autorità competente ad adottare il provvedimento ablatorio.
In realtà, questa Amministrazione ritiene che non vi siano i presupposti per attribuire ai Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di circolazione dei veicoli sottoposti a fermo “fiscale”, non trattandosi di una vera e propria violazione delle norme dei codice della strada, ma di una misura prevista a garanzia di un credito.
In data 6 dicembre u.s., l’Avvocatura Generale, auspicando comunque un intervento normativo che riordini la materia particolarmente complessa, si è espressa sulla questione.
In proposito, l’Organo legale sostiene che, nel caso di accertamento della violazione del combinato disposto dell’art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73 con l’art. 214, comma 8 del C.d.s, gli organi di polizia debbano elevare verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione al concessionario della riscossione che ha disposto il c.d. “fermo fiscale”, al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In ogni caso competente a valutare eventuali ricorsi di merito è il Prefetto.
L’orientamento così espresso, seppur basato su argomentazioni non del tutto pacifiche, tuttavia, risolve, in via definitiva, dubbi e perplessità in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della confisca, prevista dalla recente modifica dell’art. 214, comma 8, del C.d.s., nell’ipotesi di violazione dell’art. 86, comma 3, del D.P.R. n. 602/73.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene opportuno uniformare l’attività sanzionatoria al citato parere dell’Avvocatura Generale.
 
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