Allora... questo e' il passo incriminato
ndr... il decreto legislaticvo 285 del 1992 e' "il cds"
legge 120 29/7/2010 art.2 c.1 ha scritto:
1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285
del 1992, e' inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai
sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti,
relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a
quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di
reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI».
allora andiamo a vedere l'art.7 del cds:
art.7 c.1 lettera b del cds ha scritto:
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
[... omissis...]
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; (*)
[... omissis...]
A noi interessa poi il comma 13:
art.7 c.13 cds ha scritto:
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
Se adesso "appendiamo" il comma 13 bis, credo che la situazione sia piu' chiara.
1) I comuni POSSONO limitare la circolazione dei mezzi inquinanti.
2) SE qualcuno viola questa limitazione, nel caso di una euro 0/1/2, c'e' una sorta di aggravante.