Vi posto una bozza di quanto ho scritto, se qualcuno che capisce della materia avesse la pazienza di dargli un'occhiata sarebbe il massimo.
Citazione:
OGGETTO: Modifica delle condizioni di garanzia riguardanti la vendita del motoveicolo Honda CBR600F targato ZZZZZZZ
Il sottoscritto Emanuele YY si impegna formalmente, a seguito della vendita del motoveicolo in oggetto al sig. Roberto XX, ad annullare il passaggio di proprietà del suddetto motoveicolo mediante la procedura del mutuo dissenso, come previsto dall’Art. 1372 C.C., qualora, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un meccanico competente riscontri difetti precedenti alla vendita tali da compromettere il corretto funzionamento della moto stessa; il sottoscritto si riserva altresì la possibilità di far comprovare i suddetti difetti da un suo meccanico di fiducia prima della risoluzione mediante mutuo dissenso.
Con la risoluzione viene rimborsata l’intera cifra corrisposta, pari a 2.550€; non saranno in nessun caso rimborsati dal venditore i costi di vendita a carico del compratore; spetterà invece al venditore sostenere le eventuali spese di annullamento del suddetto contratto in caso di mutuo dissenso.
Il motoveicolo deve essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della vendita; in caso sia riscontrata la presenza di vizi successivi alla vendita, non si effettuerà la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, salvo la stipula di un nuovo accordo tra le parti e la detrazione delle spese necessarie a ripristinare le condizioni iniziali dalla cifra rimborsata.
Non saranno corrisposte riduzioni del prezzo o risoluzione mediante mutuo dissenso per difetti estetici visibili ad occhio nudo prima dell’acquisto, come stabilito dall’Art. 1491 C.C., o per la necessaria sostituzione di elementi consumabili, quali pasticche dei freni, olio motore, olio dei freni, candele, lampadine, etc.
Il presente contratto viene accettato e controfirmato da entrambe le parti contestualmente alla stipula del contratto di vendita presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Via delle Cincie 28 – 00169 Roma; come consentito dagli Art. 1487 e 1490 C.C., tale contratto modifica le condizioni di garanzia fornite dal venditore nei confronti del compratore, con particolare riferimento agli Art. 1492, 1493 e 1494 C.C.
Si riportano di seguito per conoscenza gli articoli del Codice Civile sopra citati:
Art. 1372 Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (1671, 2227). Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (1239, 1300 e seguente, 1411, 1678, 1737).
Art. 1487 Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266).
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475). Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Roma, li
Martedì 10 novembre 2009
In fede,
Emanuele YY
Roberto XX