_danyele_ ha scritto:
allora.. le distanze del cartello... di preavviso del velox andrebbero in relazione alla velocità, al tipo di strada, al traffico, ecc... solo che si era creata troppa confusione sull' argomento e ognuno (in particolare comuni) potevano fare i calcoli che volevano.. a questo punto interviene la cassazione:
Link a pagina di Newsfood.com
Quella è una notizia senza alcun riferimento (non c'è nemmeno il numero della sentenza). A me piacerebbe leggere la sentenza, invece.
Se si riferiscono alla sentenza 11131 del 13/03/09, Seconda Sezione Penale, io l'ho letta diverse volte e non ci ho trovato niente del genere: in realtà, in quel caso, era stato il Tribunale a parlare dei 400 metri, la Cassazione si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso, senza esprimersi sui 400 metri.
_danyele_ ha scritto:
esco dal tunnel e trovo su un cartello i 60 km/h e su un altro l'avviso a fondo blu del velox
Quindi i due cartelli non sono sullo stesso sostegno e non si può opporre l'irregolarità ai sensi dell'art. 82 del Regolamento di Attuazione del CdS.
_danyele_ ha scritto:
il cartello di avviso dopo la rampa è a soli 250 mt dal velox, quindi... considerato il primo a 450 mt, ma vista la necessaria ripetizione dopo l'intersezione.. e trovandosi a soli 250 mt... c'è motivo di ricorso
Anche ammesso che siano necessari i 400 meri, secondo me (ovviamente posso sbagliare) sarebbero dal primo cartello, non dal secondo, ripetuto dopo l'intersezione, la ripetizione può essere anche a distanza ravvicinata, perché tu sei già stato avvertito. Per ricorrere in base a questo (ma ripeto che la questione dei 400 metri, per me, non esiste) dovresti semmai trovare (se c'è) un'altra strada arrivando dalla quale non ci sia il primo cartello a 400 metri.
_danyele_ ha scritto:
Ai fini della legittimità dell’accertamento, giusta quanto previsto dall’art. 142, comma 6 bis del C.d.S, nei tratti di strada individuati con il presente provvedimento, i servizi di controllo della velocità dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
• Ogni punto di rilevamento ( fisso o mobile ) dovrà essere segnalato secondo le indicazioni fornite dal sopra citato Decreto interministeriale del 15.8.2007. La segnaletica dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dalla normativa richiamata nello stesso decreto;
• Le postazioni ( fisse o mobili ) - e la relativa segnaletica - dovranno essere posizionate in modo che l’utenza possa averne la percezione visiva con adeguato anticipo. Dovranno, pertanto, essere libere da ostacoli che ne impediscano la corretta e tempestiva visuale.
Non dovranno essere apposti, sullo stesso sostegno, il cartello che preavvisa del controllo elettronico ed il segnale che indica il limite di velocità ( art. 82, comma 5° Regolamento del Codice della Strada ).
PUNTI DI RILEVAMENTO FISSI:
• In corrispondenza dei punti fissi di rilevamento, la segnaletica dovrà essere integrata con i sistemi di dissuasione ottica degli eccessi di velocità ( c.d. “speed display” ).
• L’installazione di nuove postazioni fisse dovrà essere previamente comunicata alla Prefettura ed alla Sezione Polizia Stradale per la verifica della rispondenza della stessa ai criteri surrichiamati.
e non rispecchia tutto ciò a mio modo...
Ma questo testo da dove deriva? E' il decreto del Prefetto che autorizza rilevare le infrazioni senza contestazione immediata? Sto solo tirando a indovinare, visto che non mi pare che tu abbia scritto niente in proposito.
In ogni caso, ammettendo che sia il Decreto del Prefetto:
- a me pare che l'autovelox sia "segnalato secondo le indicazioni fornite dal sopra citato Decreto interministeriale del 15.8.2007" (che non parlano di 400 metri)
- non vedo ostacoli davanti al velox
- da quanto scrivi non sembra che il preavviso del velox e il limite di velocità siano sullo stesso sostegno
- la postazione non è certo nuova (io sono stato fotografato lì anni fa)
- l'unica cosa che mancherebbe sarebbe lo "speed display", che non mi risulta sia previsto dal Codice della Strada o da qualche Decreto attuativo, se lo richiede il Prefetto non so, ma bisognerebbe leggere tutto il Decreto per cercare di capire se si tratti di un'indicazione di comportamento o di una condizione necessaria (cosa che mi sembrerebbe strana) e anche il tuo verbale (in particolare, il motivo della mancata contestazione immediata), per capire se ti è stato fatto sulla base del Decreto prefettizio o no.
_danyele_ ha scritto:
ora mi sono un pò abbattuto a dire il vero in quanto ho scoperto che il GdP se boccia il ricorso può mettere in conto le spese processuali e di cancelleria e non ho idea di quanto possano essere.. nella maggiore dei casi il giudice compensa queste spese nella multa...
ma non ne posso avere la certezza... non vorrei ritrovarmi a pagare 170 più ? di spese
qualcuno sa qualcosa di preciso??
Difficile (direi impossibile) dare indicazioni precise sulle spese processuali.
La decisione spetta al giudice, la norma generale è che le spese "seguono la soccombenza", cioè chi perde paga anche le spese dell'altro, come previsto dall'art. 91 del Codice di Procedura Civile:
"Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza".
Tuttavia, nel caso di ricorsi per infrazioni al CdS questo di solito non succede e il giudice compensa le spese, sulla base di quanto previsto dall'art. 92:
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".
Ma nessuno può dare garanzie a questo proposito.
Quanto all'entità delle spese, molto dipende da come (e se) si presenta in giudizio la parte avversa: se si fa rappresentare da un avvocato (cosa che di solito non succede in questi casi, ma anche su questo non ci sono garanzie) le spese sono sicuramente molto alte rispetto all'importo della sanzione (credo che si parli di numeri a 4 cifre), se si fanno rappresentare da un dipendente (come spesso accade) o addirittura non si presentano, sono certamente più basse o nulle.
Personalmente, nel decidere se fare ricorso (finora l'ho fatto solo una volta, tutte le altre volte ho pagato) non penso al pericolo delle spese, ma alla solidità delle motivazioni: se penso davvero di avere ragione (e se l'importo della sanzione non è troppo basso) faccio ricorso, sennò pago. Ma ognuno deve decidere con la sua testa.