ho trovato una sentenza del 2008 che forse può interessarti
Corte di Cass. Civ. Sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5505
brevemente: il signor C. sul motorino effettuava un sorpasso di macchine in fila senza rispettare la debita distanza laterale, in quanto non ha tenuto conto della possibilità che qualcuno aprisse la portiera.
tuttavia il signor Z. che aprì la portiera non usò la dovuta diligenza, in quanto non verificò se sopraggiungevano veicoli
concorso di colpa: 30% a C, e 70% a Z
ti posto un estratto:
Citazione:
Orbene, nel ritenere che il C. «non usò», nel caso, «la dovuta prudenza nell'effettuare il sorpasso della lunga coda di autovetture ferme in prossimità dell'incrocio regolato da semaforo - tenuto conto della situazione di intenso traffico, dovuto al fatto che provenivano altri veicoli dall'opposto senso di marcia»; ed altresì che «in violazione delle norme di cui all'art. 106, comma 1, C.S. previgente» il medesimo «omise di osservare la distanza laterale di sicurezza, tanto più necessaria, considerato l'ingombro del porta oggetti situato nella parte posteriore del motociclo»; e nel sottolineare, ancora, come «Sotto tale profilo occorre osservare che, alla stregua della norma in esame, il sorpasso può essere effettuato solo quando lo consentono condizioni di sicurezza», sicché la manovra può essere iniziata «solo quando, sia in profondità che lateralmente, esista uno spazio libero sufficiente ad escludere l'insorgere di pericoli durante tutto il tempo del suo svolgimento»; nonché nel concludere che «pur in presenza della grave imprudenza di Z. U., il quale aprì la portiera della autovettura senza prima accertarsi che non sopraggiungesse alcun veicolo da tergo, deve ritenersi che tale comportamento non sia in collegamento eziologico esclusivo con l'evento dannoso, non potendosi configurare come un evento del tutto imprevedibile ed inevitabile», per cui «non sussistono i presupposti per escludere il concorso di colpa di C. M.» nella verificazione del sinistro, e «valutati comparativamente i singoli comportamenti delle parti» alla stregua delle «circostanze emerse nel corso del processo» la responsabilità dell'evento dannoso deve «essere ascritta a carico di Z. U. nella misura del 70% e a carico di C. M. nella residua quota del 30%», la Corte di merito ha fatto invero, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti, corretta applicazione dei suindicati principi.