Per maggiore chiarezza riporto il link ad alcune info utili agli enduristi:
Link a pagina di Ultramotard.com
E cito una parte dell'articolo corrispondente al link precedente:
Citazione:
L’art. 3.1.48 offre poi la seguente definizione: “SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.”
A fini della legge statale (che in materia prevale sulla legislazione regionale) i sentieri e le mulattiere sono perciò indiscutibilmente delle strade, sia pure a fondo naturale.-
Sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione motorizzata è quindi regolamentabile ai sensi del successivo art. 6.4 che recita: “L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di polizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati.-“
In altre parole ciò significa che sulle “strade sentiero” e “strade mulattiera” la circolazione non può essere vietata o limitata in via generale da leggi regionali, ma solo con provvedimenti specifici, motivati ai sensi della sopra indicata norma, adeguatamente pubblicizzati, ed emessi “dall’ente proprietario della strada”.-
In altre parole, i sentieri e le mulattiere ben possono essere pedonalizzati, ma unicamente con provvedimenti adottati nelle stesse forme con cui si pedonalizzano le altre strade.-