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Centralina per motore piu' performante [consigli]
443238
443238 Inviato: 30 Giu 2006 14:27
Oggetto: Centralina per motore piu´ performante [consigli]
 



Ciao ragazzi,
Parlando oggi con il meccanico della mia Conc. BMW ho scoperto che c'e' una centralina (circa 120 Euro) da installare sotto la sella con uno spinotto che aiuterebbe il motore ad avere piu' brio, a rispondere meglio alle accelerazioni e a migliorare la coppia e a dare qualche cavallo in piu' di potenza (quest'ultimo lo penso io non me l'ha detto il meccanico BMW).
Ne sapete qualcosa? Funziona? Qualcuno l'ha gia' montata sulla sua mukka? Aspetto vostri commenti in merito.
P.S. Inizialmente volevo cambiare lo scarico originale mettendo un Remus o Sebring per migliorare il rumore e alleggerire il mezzo.....lui mi ha consigliato di non toccare lo scarico ma eventualmente di provare questa centralina (me la farebbe provare per mezza giornata per vedere se mi soddisfa o no!!) che evidentemente lascerebbe intatti tutti quelli che sono gli standards di omologazione della moto.
GRAZIE e buon 1150 Adv. a tutti
P.S. Starmann ne sai qualcosa? Ci sono foto o altro in giro?
 
444767
444767 Inviato: 1 Lug 2006 11:10
Oggetto: Re: Centralina per motore piu´ performante [consigli]
 

Ormai qua di mukke si è discusso di quasi tutto....tra un pò s'inizia a ragionar di f***e...e per quelle ci vuole il doppio dei topic icon_lol.gif

Scarico Remus [su 1150 GS la Eprom è necessaria?]

Non sarà di certo il modello indicato da te, ma un'idea dei risultati l'hai.

Kikko ha scritto:
...........da installare sotto la sella con uno spinotto...........


Allora è esterna e si attacca allo spinotto della diagnosi BMW?

Kikko ha scritto:
......... che evidentemente lascerebbe intatti tutti quelli che sono gli standards di omologazione della moto.........


Esteticamente sì...ma la moto non rispetta più l'omologazione anche per l'emissioni inquinanti...credo.

Cmq se te la dà in prova, prova e facci sapere.

immagini visibili ai soli utenti registrati

 
444821
444821 Inviato: 1 Lug 2006 11:44
Oggetto: Okkio...
 

La norma (articolo 72 del codice della strada) dovrebbe essere questa:

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005. (1)

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. (1)

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. (1)

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38

Non si parla di modifiche di questo genere, ma c'è pure l'articolo 78:

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A., solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


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ATTUAZIONI


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Art. 236 (Art. 78 Cod. str.)
(Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)
Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo e individuate con decreto del ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e' effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

la massa complessiva massima;
la massa massima rimorchiabile;
le masse massime sugli assi;
il numero di assi;
gli interassi;
le carreggiate;
gli sbalzi;
il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
l'impianto frenante o i suo elementi costitutivi;
la potenza massima del motore;
il collegamento del motore alla struttura del veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale del M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

La direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche' delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatici.


Poichè l'installazione di una centralina aumentando la potenza in Kw va a modificare quanto in dicato nel libretto - a mio avviso - non è a norma di legge. Poi, aggiungo, secondo me non ti stressa nessuno ed è una cosa talmente difficile (praticamente impossibile) da accertare in strada. Però a questo punto mi sorge il dubbio anche per gli scarichi omologati.. alla fine è una modifica anche quella...
A sto punto non so più che dire, salutoni.
Ciccio.
 
445513
445513 Inviato: 1 Lug 2006 19:32
 

Dal mio punto di vista, le bmw sono moto che devono mantenere lo stato di origine, in quanto avendo un alto valore di mercato, si rischia di perdere il valore nel caso di vendita, ma a parte questo, modificare con centraline , non avrebbe molto senso, in quanto queste bavaresi di ultima generazione di cavalli ne hanno a suffucienza, per cui anche volendo che senso avrebbe , del resto le BMW non sono mai state moto da prestazioni incredibili, per questo esistono le nipponiche, oppure le ducati , e poi parlando con un meccanico, nel sostituire le centraline originali , con quelle che danno prestazioni elevate, bisogna rimappare un po' tutto, correndo il rischio che non solo il motore venga sottoposto a stress, ma che non duri nel tempo,
la stessa cosa vale per i terminali di scarico, non si corre il rischio di stressare il motore, ma forse l'udito ,concludendo ,a parte il codice della strada, le modifiche di questo tipo ,forse sono piu' mindicate a chi possiede moto giapponesi, vedi R1 o simili proprio per il loro concetto costruttivo, ovvero "corsailole" per quel che riguarda "BMW" sono belle se restano originali.
Un lampeggio a tutti!
 
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