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tassa di possesso dopo il passaggio
7445436
7445436 Inviato: 24 Apr 2009 9:51
Oggetto: tassa di possesso dopo il passaggio
 

io sto acquistando una moto ma il proprietario precedente nn ha pagato la tassa di possesso .....
dato che alcuni mi hanno detto che mi troverò a pagare anche i suoi arretrati volevo sapere se io devo rispondere della tassa di possesso solo nel momento in cui la moto è mia oppure mi trovo a dover pagare tanti euri arretrati....????

dovrei saperlo perchè nel caso sia così o detraggo i soldi dal costo della moto o lascio stare proprio ...
 
7445452
7445452 Inviato: 24 Apr 2009 9:54
Oggetto: Re: tassa di possesso dopo il passaggio
 

anatradigomma ha scritto:
io sto acquistando una moto ma il proprietario precedente nn ha pagato la tassa di possesso .....
dato che alcuni mi hanno detto che mi troverò a pagare anche i suoi arretrati volevo sapere se io devo rispondere della tassa di possesso solo nel momento in cui la moto è mia oppure mi trovo a dover pagare tanti euri arretrati....????

dovrei saperlo perchè nel caso sia così o detraggo i soldi dal costo della moto o lascio stare proprio ...

Spetta a chi è di fatto proprietario dell'auto l'ultimo
giorno utile per il pagamento del bollo, cioè l'ultimo giorno del mese
successivo alla scadenza. icon_wink.gif
 
7445537
7445537 Inviato: 24 Apr 2009 10:07
Oggetto: Re: tassa di possesso dopo il passaggio
 

MrTomy ha scritto:

Spetta a chi è di fatto proprietario dell'auto l'ultimo
giorno utile per il pagamento del bollo, cioè l'ultimo giorno del mese
successivo alla scadenza. icon_wink.gif


si ma se lui nn l'ha pagato e nn intende farlo , io una volta comprata la moto devo pagare solo la tassa di possesso relativa all'anno in cui io sono il proprietario oppure anche gli anni precedenti in cui nn è stata pagata ??????
 
7445551
7445551 Inviato: 24 Apr 2009 10:09
Oggetto: Re: tassa di possesso dopo il passaggio
 

anatradigomma ha scritto:
io una volta comprata la moto devo pagare solo la tassa di possesso relativa all'anno in cui io sono il proprietario

Solo questa... icon_wink.gif
 
7445605
7445605 Inviato: 24 Apr 2009 10:21
Oggetto: Re: tassa di possesso dopo il passaggio
 

MrTomy ha scritto:

Solo questa... icon_wink.gif


grazie mi hai sollevato perchè in caso contrario essendo la tassa di quasi 100 euro l'anno era una spesa troppo consistente ......
 
7445632
7445632 Inviato: 24 Apr 2009 10:26
 

LA TASSA DI POSSESSO DI UN VEICOLO A MOTORE (Bollo Auto)
a cura di Rita Sabelli
Cos'e'
Il vecchio "bollo di circolazione" e' diventato -ormai da anni- una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall'utilizzo del mezzo.

Tale tassa dev'essere corrisposta sulla base della potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt (Kw) e non piu' in base ai cavalli fiscali. Il dato e' riportato sulla carta di circolazione nel secondo riquadro, alla voce "motore".

Dal 1/1/1999, inoltre, la competenza in materia di tasse automobilistiche eì stata trasferita dal ministero delle Finanze alle Regioni a statuto ordinario e alle Province autonome di Bolzano e Trento. Per regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta) le funzioni di controllo e riscossione sono invece svolte dal Ministero delle finanze.

A parte regole generali fisse per tutte le Regioni, e' bene pertanto riferirsi sempre a quella di residenza, soprattutto riguardo eventuali iniziative come condoni, proroghe o particolari disposizioni di esenzione o rimborso.

In generale e' bene ricordarsi che, in virtu' delle modifiche di cui sopra:
- non è più dovuto il canone autoradio;
- non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con se' il contrassegno di pagamento (fatta eccezione per i ciclomotori);
- non e' più dovuto il bollo sulla patente.

Chi deve pagare e quando
E' obbligato al pagamento chi risulta intestatario al Pra (Pubblico Registro Automobilistico) l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. E' importante quindi trascrivere o annotare tempestivamente al Pra i passaggi di proprieta', le perdite di possesso per furto o per demolizione e ogni variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo o della propria residenza.

Come regola generale si deve pagare:
Per i veicoli gia' circolanti entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo bollo.
Se nel frattempo il veicolo e' stato demolito o cancellato dal PRA il pagamento puo' essere evitato a patto che la trascrizione del relativo atto (radiazione dal PRA o annotazione della perdita di possesso) sia avvenuta entro la data di scadenza del pagamento.
N.B. Attenzione, perche' pur se vi sono, in merito, delle pronunce autorevoli (come l'ordinanza della corte costituzionale n.120/2003 e la risoluzione dell'agenzia delle entrate n.126/2004) e' bene precisare che queste si riferiscono ai casi in cui la cancellazione dal Pra e' definitiva. In caso contrario (perdita di possesso provvisoria per effetto di cause di forza maggiore, provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, etc.) la regola generale prevede che puo' essere evitato il rinnovo quando l'atto viene registrato entro la data di scadenza del bollo.
In caso di vendita, invece, perche' il nuovo bollo sia a carico dell'acquirente e' sufficiente che l'atto di vendita risulti autenticato entro il termine utile per il pagamento.
E' importante riferirsi, in tutti i casi, anche alle disposizioni regionali che potrebbero prevedere regole diverse o deroghe..

Per i veicoli nuovi il primo bollo dev'essere pagato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se questa e' avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si puo' pagare anche nel corso del mese successivo. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, sul foglio di via, rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (gia' denominato Motorizzazione Civile). Il pagamento e' dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilita', anche se l'immatricolazione e' avvenuta nell'ultimo giorno del mese. La scadenza, ovvero il periodo minimo che il primo bollo deve coprire, varia a seconda della potenza del mezzo.

In tutti i casi, se l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il termine ultimo slitta al giorno feriale immediatamente successivo.

Le ricevute dell'avvenuto pagamento vanno conservate per l'anno cui il pagamento si riferisce e per i tre successivi (quindi per almeno quattro anni), tenendo conto di ogni eventuale condono o proroga delle scadenze. In questo caso la prescrizione si allungherebbe proporzionalmente. In merito puo' essere consultata questa scheda: Prescrizione e decadenza

Attenzione, perche' ogni regione puo' autonomamente prevedere delle regole diverse o elaborare particolari disposizioni. E' bene, pertanto, consultare gli specifici siti regionali oppure quello dell'Aci e, nel caso di necessita', contattare personalmente gli uffici di riferimento.

Maggiori dettagli sul sito dell' Aci alla voce Quando si paga, riduzioni ed esenzioni.

Come si paga?
Il Bollo auto si puo' pagare
- all'Aci
- alla posta
- presso le agenzie di pratiche automobilistiche
- in tabaccheria
Nelle tabaccherie il sistema utilizzato e' quello del Lotto e per pagare sara' sufficiente compilare una schedina in cui indicare la targa dell'auto (denominata "identificativo del veicolo"), il mese e l'anno di scadenza, il numero di mesi di validita' e la Regione dell'intestatario del veicolo (con un numero da 1 a 21). Consegnata la scheda e il denaro si otterra' una ricevuta di pagamento. Attenzione, ricordiamo che le tabaccherie sono solo un tramite per il pagamento. Non e' previsto alcun loro obbligo -ne responsabilita'- sia riguardo la duplicazione delle ricevute in caso di smarrimento o furto sia riguardo ai rimborsi. In questi casi -si veda piu' avanti- ci si deve rivolgere in Regione o all'Aci.
- via telefono od internet
Nelle regioni e nelle province autonome convenzionate con ACI (Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Umbria e nelle province autonome di Trento e Bolzano), sono stati attivati i servizi "telebollo" e "bollonet", che consentono di pagare la tassa automobiblistica rispettivamente per telefono o via Internet utilizzando la carta di credito.
- in alcune banche
Nelle regioni Lazio, Lombardia e Toscana, nonche' nella provincia autonoma di Trento e' possibile pagare presso alcune banche utilizzando specifici moduli.

I costi di pagamento sono fissi (variano da 1 euro a 1,55 euro a seconda della Regione e del tipo di pagamento) oppure in percentuale (per il telebollo e il bollonet si paga il 2% sull'importo dovuto).

Maggiori dettagli sul sito dell' Aci alla voce Dove e come si paga.

Come si calcola l'importo?
Per calcolare quanto pagare si moltiplica il numero di Kilowatt (eliminando eventuali decimali) per la tariffa espressa in euro valida per la regione di residenza.

Per ogni regione e' indicata anche la tariffa riferibile ai cavalli fiscali, se nel libretto di circolazione appare solo questo dato (mezzi immatricolati prima del 1982/83).

Le tariffe variano a seconda della residenza (o sede) dell'intestatario del veicolo e della tipologia dello stesso, nonche' dall'eventuale convenzione della specifica regione con l'ACI.

Per effetto della finanziaria 2007, quindi a decorrere da Gennaio 2007, alcune tariffe sono aumentate ed e' stata introdotta una differenziazione tra veicoli (e motocicli) euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5.
Due precisazioni:
* le nuove tariffe non si applicano ai "veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno", per i quali rimangono valide quelle del 2006 (fermi restando eventuali aumenti o maggiori agevolazioni previsti dalla regione);
* se le regioni hanno gia' approvato degli aumenti, questi vanno aggiunti alle nuove tariffe della finanziaria. E' il caso di regioni come la Calabria, l'Abruzzo e la Toscana, per le quali le tabelle di riferimento sono a parte.

Maggiori dettagli sul sito dell' ACI, dove si trovano utili guide sul bollo e per l'individuazione delle emissioni inquinanti -il codice Euro- della propria auto (settore ecoincentivi) o direttamente alla voce TARIFFARI della sezione "Bollo Auto".

Riduzioni ed esenzioni
Le riduzioni e le esenzioni variano a seconda della residenza (o sede) dell'intestatario del veicolo. In generale, a seconda della regione, i casi possono rientrare in queste categorie:
- veicoli nuovi ecologici;
- veicoli storici;
- veicoli destinati ai disabili;
- veicoli ONLUS;
- veicoli delle organizzazioni di volontariato;
- veicoli destinati al soccorso sanitario;
- veicoli destinati al servizio antincendio;
- veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL, gas Metano o gasolio;
- veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita;
- veicoli interessati da furto o demolizione;
- veicoli interessati da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione.

Per valutare i casi particolari e verificare quali esenzioni e riduzioni siano valide nella nostra regione di residenza, e' consigliabile rivolgersi all'Aci o consultare il loro sito alla voce Quando si paga, riduzioni ed esenzioni.

Quanto costa pagare in ritardo?
Il contribuente può beneficiare della riduzione della sanzione nel caso in cui proceda al pagamento spontaneo, anche se tardivo, prima che sia iniziata l'attivita' di accertamento della violazione, secondo la normativa che disciplina il cosiddetto ravvedimento operoso.
Volendo regolarizzarsi occorre versare, contestualmente ed entro la scadenza dei termini previsti per il ravvedimento:

1. la tassa non pagata;
2. l’importo della sanzione ridotta cosi' calcolato:
- 2,5% (*) sull'importo da pagare per versamenti effettuati entro il 30mo giorno dalla scadenza;
- 3% (*) sull'importo da pagare per versamenti effettuati oltre il 30mo giorno ma entro 1 anno dalla scadenza. La sanzione e' del 5% in caso di pagamenti per i quali il termine originario era scaduto prima del 10/5/2000;
- sanzione intera fissa del 30% per versamenti effettuati oltre l'anno. In questo caso vanno anche aggiunti gli interessi semestrali calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; Essi sono pari al 2,5% fisso a semestre maturato fino al 30/6/2003 e al 1,375% fisso a semestre maturato dal 1/7/2003;
3. gli interessi legali
calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino al giorno del pagamento. Il loro importo e' pari al 3,5% annuo per il periodo che va dall' 1/1/2001 al 31/12/2001, al 3% annuo per il periodo che va dall' 1/1/2002 al 31/12/2003, al 2,5% annuo per il periodo va dall' 1/1/2004 al 31/12/2007 e al 3% dal 1/1/2008. Gli interessi legali cosi' calcolati non sono dovuti nel caso di pagamento oltre l'anno, per il quale sono gia' previsti conteggi semestrali.

(*) Nota: queste sanzioni ridotte sono applicabili dal 29/11/08 per effetto dell'entrata in vigore del dl 185/08. Le precedenti erano, rispettivamente, del 3,75% e 6%.

Per regolarizzare i versamenti insufficienti si deve ovviamente integrare il pagamento, ovvero versare la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto pagato. Su tale differenza vanno calcolati anche le sanzioni e gli interessi menzionati sopra.

Se non ci si regolarizza possono arrivare richieste di pagamento in seguito ad accertamenti d'ufficio entro tre anni dalla scadenza (quattro comprendendo quello di validita'). In questi casi sara' applicata la sanzione intera (30% sull'importo non pagato) oltre agli interessi semestrali gia' detti. Attenzione, perche' in questi casi l'Aci puo' procedere anche alla cancellazione d'ufficio del mezzo dai registri del Pra se il pagamento non avviene entro il termine dato (30gg). Contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso al ministero delle Finanze.

Rimborsi
Se si paga piu' del dovuto si puo' presentare istanza di rimborso redatta in carta libera, indirizzandola all'ufficio competente dell'Assessorato al Bilancio e Tributi della regione di residenza e presentandola (o inviandola per raccomandata a/r) agli uffici provinciali Aci o presso le delegazioni Aci.
Per chi risiede nelle regioni non convenzionate con Aci o a statuto speciale (Campania, Friuli, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto) e' sufficiente l'invio alla Regione.

La domanda dev'essere presentata entro il terzo anno successivo a quello in cui e' stato fatto il versamento e vi devono essere riportati tutti i dati del richiedente (compresi codice fiscale o partita iva e numero di telefono) nonche' le modalita' di rimborso desiderate.

Ulteriormente, a seconda del caso, vanno allegati:
1. pagamento doppio (per lo stesso veicolo e per lo stesso periodo): copia della carta di circolazione, originale della ricevuta del versamento per il quale si richiede il rimborso e copia di quello regolare;
2. pagamento eccessivo (importo del versamento superiore al dovuto): copia della carta di circolazione e copia della ricevuta del versamento effettuato;
3. pagamento non dovuto (effettuato a seguito di perdita di possesso, demolizione od altra formalita' di cancellazione del veicolo che sia stata regolarmente annotata al PRA): originale della ricevuta del versamento effettuato e prova del diritto al rimborso (denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

Molte informazioni, nonche' links ai vari siti delle Regioni dove spesso sono disponibili moduli gia' pronti, possono essere trovate sul sito dell'Aci: Link a pagina di Aci.it

Richiesta duplicati di ricevute di pagamento smarrite o rubate
Per ottenerle ci si deve recare presso il competente Ufficio Provinciale ACI o presso una Delegazione ACI, esibendo un documento di identita' e formulando una richiesta. Essa dev'essere presentata dal soggetto intestatario o da persona delegata o legittimata (il legale rappresentante della società intestataria, per esempio). L'ACI provvedera' a rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento per conto della Regione di appartenenza.

Se si vuole invece solo controllare la regolarita' dei pagamenti riguardo ad un determinato mezzo, l'agenzia delle entrate ha predisposto un pratico servizio on-line (limitato ai mezzi immatricolati nelle regioni in cui la gestione della tassa e' di competenza della stessa agenzia): Link a pagina di Agenziaentrate.it

Ricorsi
Volendo ricorrere contro un avviso di mora o una cartella inerente la tassa automobilistica e' bene sapere che la corte di cassazione, con sentenza n.11082 del 15/5/07, ha fissato come organo competente il giudice tributario anziche' quello ordinario, sia per questioni formali (errori materiali, notifiche errate,etc.), sia per questioni di merito. Per tutte le controversie quindi occorrera' rivolgersi alla commissione provinciale tributaria, invece che al giudice di pace. Questa la scheda utile: Link a pagina di Aduc.it

Breve nota sulla prescrizione
L'amministrazione puo' mettere in atto azioni di recupero della tassa di possesso entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (praticamente la prescrizione e' di quattro anni, quindi, considerando anche l'anno di competenza). Cio' per quanto disposto dall'art. 5 del dl 953/82 cosi' come modificato dall'art. 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge 60/86. Una conferma del termine e' stata data anche dalla sentenza di Cassazione civile n.3658/1997.

Nel calcolare se sia stata rispettata la prescrizione (per esempio per un avviso o per una cartella esattoriale) devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) nonche' le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).

L'ultima legge che ha previsto proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data. Cio' comporta, in un'ottica odierna, che per i bolli dovuti per gli anni dal 2000 al 2002 circa la prescrizione scadeva alla fine del 2005, con la conseguenza che una cartella esattoriale emessa a seguito della notifica di un avviso di accertamento avvenuta nel 2005 potrebbe arrivare anche oggi, entro la fine del 2008 (il termine triennale infatti ripartirebbe, in quel caso, dalla notifica dell'avviso).

E' da ricordare che una importante sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.311 del 2/10/03) ha sancito che le Regioni NON possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo.

Link utili
Infine un utile riferimento per approfondire l'argomento bollo e, in generale, quello delle tasse che riguardano i mezzi a motore, la guida "Fisco e Motori, istruzioni di guida" dell'Agenzia delle Entrate.

Ultimo aggioramento 12/12/2008 di Rita Sabelli
Ha collaborato Donatella Poretti
 
7445771
7445771 Inviato: 24 Apr 2009 10:47
 

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