mandrake ha scritto:
Il Codice della strada non dà una spiegazione chiara e specifica circa il significato di "Circolazione stradale", limitandosi solo a indicare, secondo il dettato dell'art. 1, comma 1, dove trovano applicazione le norme del Codice.
Il significato, quindi, va ricercato nella giurisprudenza che via via si è formata nel tempo. Per tutte si segnala: “Cass. civ., sez. III, 23 aprile 1980, n. 2660. L'ampia nozione di circolazione stradale, quale configurata non solo dalla legislazione vigente, comprende non solo i veicoli in moto ma anche quelli momentaneamente in sosta su strada altra area pubblica, cosicché, nel caso di urto tra un veicolo in moto ed un altro in sosta, si realizza l'ipotesi di scontro di veicoli prevista e disciplinata dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ.”
Ne consegue che qualsiasi veicolo anche in sosta su area pubblica o ad uso pubblico, è considerato in circolazione e quindi trovano applicazione tutte le norme del codice, ivi comprese quelle che disciplinano la revisione.
La sentenza che hai citato non può più trovare applicazione in quanto antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (D. L.vo 285/92).
Trova però specifica applicazione lo stesso C.d.S. che all'art. 3 definisce le situazioni stradali e di traffico.
Infatti:
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
L'art. 2054 comma 3 C.C. è assorbito direttamente dal nuovo C.d.S. all'art. 196 comma 1.