Grifo ha scritto:
Il T.U.L.P.S. non prevede le "perquisizioni" per droga ma queste vengono disciplinate dall'art. 103 D.P.R. 309/1990.
Inoltre la perquisizione sul posto di mezzi di trasporto al fine di accertare l'eventuale possesso di armi avviene ai sensi dell' art. 4 della L. 152/75
Chiedo venia per l'errore .
Non ho letto direttamente la norma ma mi sono fidato di quanto risposto su alcuni siti di giurisprudenza (vatti a fidare degli avvocati ).
Grifo ha scritto:
NESSUNO, se non nel caso dei gas di scarico o altra prova tecnica, è autorizzato a sgassare con la moto solo per sentire che rumore fa (anche perchè se non ha idonea strumentazione non serve a niente).
Nessuno può provare se non ha il consenso del legittimo proprietario.
Sul fatto che nessuno possa provare il veicolo di un utente hai ragione.
Ma non è chiaro cosa intendi per prova tecnica.
La misurazione con fonometro è di per se una prova tecnica e quindi, visto che deve essere effettuata ad un certo regime di giri (indicato sulla carta di circolazione), obbligatoriamente si deve azionare l'accelleratore.
Se l'utente non vuol farlo allora è l'art. 192 C.d.S. a legittimare l'agente.
Se non ho il fonometro sul posto ma ho il dubbio che il veicolo non sia regolare allora si può comunque usare l'accelleratore, non tanto al fine di elevare subito la sanzione quanto a giustificare l'accompagnamento della persona presso un'autofficina autorizzata.