Husky1992 ha scritto:
NEANCHE IL SITO DEI CARABINIERI è aggiornato..
Come non e' aggiornato?
Link a pagina di Carabinieri.it
Leggi bene:
Al fondo del 117/2-bis rimanda alla nota 574:
Citazione:
(574) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, come modificato dalla relativa legge di conversione, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso articolo 2, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 52 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dal comma 1 dell'art. 18, L. 29 luglio 2010, n. 120, con i termini di applicabilità previsti dal comma 2 del medesimo articolo 18.
La modifica e' quella indicata al comma 1 dell'art 18 della 120/2009 (che ti ho riportato)
I "termini di applicabilita' sono quelli indicati al comma 2 dell'art 18 della 120/2009 (ovvero i "180 giorni" dall'entrata in vigore).
Poi, sempre la nota 574, continua:
Citazione:
Il testo applicabile fino alla data prevista dal suddetto comma 2 dell'art. 18 è il seguente: «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.».
E significa... fino al giorno in cui scatta il "nuovo" comma 2-bis (ovvero fino al 9/2/2011 - come abbiamo calcolato) continua a valere il vecchio testo, cioe' "bla bla bla"