cor27do ha scritto:
Un motociclo temporaneamente depositato su area non privata è da intendersi " in circolazione" ???
Si in base all'art. 3 del C.d.S.
Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
Il veicolo doveva essere posto in un luogo non soggetto a pubblico passaggio (art. 214/1° C.d.S.).
Se la disponibilità di quel luogo veniva a mancare dovevi, prima di spostare il veicolo, richiedere all'organo di Polizia l'autorizzazione alla variazione del luogo di custodia.
Solitamente, in questi casi, si contestano anche le violazioni penali di cui agli articoli 334 e 335 C.P.
cor27do ha scritto:
Non ho ricevuto alcun "dispositivo di confisca del mezzo"
La prescrizione per l'emissione dell'ordinanza di confisca è di 5 anni.
L'iter comunque è bloccato in quanto è pendente un ricorso avverso il verbale.
Se il ricorso è accolto decande anche la sanzione accessoria.
Se l'ordinanza non è stata emessa nei successivi 30 giorni dall'accertamento puoi richiedere ai CC la custodia del mezzo (art. 213/2° quinquies C.d.S.).
cor27do ha scritto:
Il sequestro e la successiva detenzione dei documenti di circolazione del motociclo da parte dei carabinieri è legittimo?
Il sequestro è una sanzione accessoria della violazione dell'art. 214/8° quindi deve essere applicato obbligatoriamente.
Il ritiro del documento di circolazione è legittimo perchè previsto dallo stesso art. 214/1°.
cor27do ha scritto:
Nelle more del processo giudiziario, cioè fino alla sentenza del giudice, il fermo di fatto avvenuto del motociclo è legittimo?
Intendevi il sequestro?
Il Giudice nell'ordinanza con cui fissa l'udienza può disporre, se richiesto e se ne ravvida i gravi motivi, la sospensiva del provvedimento.
Se non concede la sospensiva il sequestro permane fino all'esito del giudizio.
Se invece l'ha concessa devi andare dai CC a farti revocare il sequestro.
Tuthmosi ha scritto:
A me risulta impossibile quanto tu hai detto perché ai sensi dell'art. 214/1 ter il tuo motociclo non poteva esserti affidato in custodia affinché tu lo custodissi in un luogo privato di cui disponi.
Esso doveva essere ricoverato presso una depositeria per tutta la durata del fermo.
E' possibile che sia stato affidato a lui perchè la Prefettura non aveva ancora individuato ed autorizzato una depositeria (art. 214 bis).
Esistono poi delle circolari ministeriali che lasciano una deroga per la violazione dell'art. 171 C.d.S.
Link a pagina di Piemmenews.it
Questo perchè sono state apportate le delle modifiche all'art. 213 ma il legislatore si è scordato di modificare anche il 214 (vedi abolizione della confisca per le violazioni del 169, 170 e 171).