nerowolfe79 ha scritto:
boh, non metto in dubbio l'esattezza di ciò che riporti, ma mi lascia perplesso -all'atto pratico- la possibilità di ammettere lo stato di necessità.
V
Hai ragione, ho sbagliato la sottolineatùra scusatemi, la discriminante è l'esercizio di una facoltà legittima (ad es. diritto di difesa della proprietà ovvero recarmi in caserma per la denuncia di furto, portare a casa o in luogo adeguato il veicolo per proteggerlo,...).
Doveva essere così
Citazione:
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 4
Cause di esclusione della responsabilità
1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Comunque, se il casco era vincolato in maniera idonea, estendendo l'interpretazione di questa sentenza,
Citazione:
"In tema di sanzioni amministrative, l'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità da parte del trasgressore - concretizzandosi in un errore sul fatto, non punibile a norma dell'art. 3 capoverso l. 24 novembre 1981 n. 689 - esclude la responsabilità, sempre che sia incolpevole”. (Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2000, n. 537).
nel 2° caso da te riportato si potrebbe invocare anche lo stato di necessità....