fabriziogiobbe ha scritto:
Ciao, anche a me è venuto un dubbio e sarei grato se qualcuno ne sapesse di più. Ho letto in questo sito
Link a pagina di Aduc.it
dell'aduc,quanto segue
Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa raddoppiera'(*) e -in caso di esito negativo del ricorso- si dovra' comunque pagare il doppio. Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.
E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni, pertanto, l'unico modo per evitare il rischio di pagare il doppio e' quello di presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrera' richiedere il rimborso di quanto pagato.
Da un punto di vista puramente teorico e concettuale non dovrebbe essere come dici tu, nel senso che la esplicita richiesta al GdP di sospendere anche i termini per la comunicazione delle generalità del conducente debba essere formulata nel ricorso, poichè la grassettatura dell'art. 126-bis C.d.S. che ho riportato nel mio precedente intervento parla chiaro: la decurtazione dei punti può essere disposta soltanto dopo la definizione della contestazione.
Ma, ahinoi, le leggi italiane sono note per la loro inutile farraginosità, dovuta al fatto che troppo spesso (come in questo caso), quello che dice una legge è contraddetto da un'altra.
Infatti, interpretando il comma 2 dell'art. 126-bis, si dovrebbe concludere che, se nessuna decurtazione di punti può essere disposta prima della definizione della contestazione, allo stesso modo nessuna sanzione può essere irrogata al proprietario del veicolo che non abbia provveduto a comunicare i dati del conducente in pendenza di ricorso.
In altri termini, la proposizione del ricorso differisce nel tempo la "definizione della contestazione", soltanto all'esito della quale l'amministrazione potrà decurtare i punti dalla patente del trasgressore (ovviamente solo in caso di rigetto del ricorso stesso).
Tuttavia l'art. 22 della L. 689/81, che unitamente agli artt. 22-bis e 23 della medesima legge disciplina la procedura applicabile ai ricorsi avverso i verbali di contestazione delle infrazioni al C.d.S. giusta l'espresso rinvio operato dall'art. 204-bis dello stesso C.d.S., dispone, all'ultimo comma, che "L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.", creando così una oggettiva disparità di trattamento (a mio avviso incostituzionale) tra situazioni giuridiche soggettive scaturenti dalla medesima violazione.
In pratica nel caso in cui il giudice non dovesse sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato, al trasgressore (ove identificato) non potranno essere decurtati i punti giusta l'art. 126-bis comma 2 C.d.S. (nè a rigor di logica potrà essere applicata la sanzione prevista dalla medesima norma per l'omessa comunicazione dei dati del conducente), ma, in virtù dell'art. 22 u.c. L. 689/81, il verbale conserverebbe la sua esecutorietà, la quale deve necessariamente intendersi riferita non già alla sola sanzione pecuniaria ma anche a quelle accessorie (cioè i punti e l'eventuale sospensione della patente), come peraltro confermato indirettamente dall'art. 204-bis comma 2 C.d.S.: "Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie."
Quindi è normativamente riconosciuto un principio di unitarietà del ricorso, al quale però non fa fronte il riconoscimento di una analoga unitarietà del verbale, posto che, in assenza di sospensiva, la sanzione pecuniaria può essere eseguita (per di più raddoppiata) mentre quella accessoria no.
Tale 'eseguibilità parziale', per di più aggravata dal raddoppio della sanzione, integra a mio avviso lesione del diritto di difesa in quanto tende a dissuadere il trasgressore dal fare ricorso, e potrebbe costituire valido motivo di opposizione all'esecuzione della sanzione.
Al riguardo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114 del 08.04.2004, ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 3 dell'art. 204-bis C.d.S. che imponeva al ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione prevista per la norma violata, proprio perchè tale norma integrava una illegittima dissuasione dall'esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Ora non si comprende perchè, se era illegittimo versare tale somma a titolo di cauzione, dovrebbe invece essere legittimo che l'amministrazione la riscuota coattivamente in caso di mancata concessione della sospensiva.........
Insomma, uno dei classici pastrocchi normativi all'italiana, per il quale sarebbe opportuno che qualcuno si decidesse prima o poi a sollevare questione di incostituzionalità.
Nella prassi, i giudici di pace tentano di porvi rimedio concedendo sempre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, e le stesse amministrazioni si astengono di fatto (anche se in teoria potrebbero non farlo) dal dare esecuzione al verbale in pendenza di ricorso nel caso in cui la sospensiva non sia stata concessa.
Sarebbe auspicabile una riforma che stabilisca quantomeno che, in caso di ricorso senza concessione della sospensiva, il verbale costituisca titolo esecutivo per la riscossione del solo minimo edittale della sanzione pecuniaria, limitando ai soli casi di mancato pagamento nei termini senza che sia stato presentato ricorso l'applicazione della sanzione pari alla metà del massimo previsto dalla norma violata.