RST3 ha scritto:
verrei volentieri, peccato che non posso andare in svizzera col foglio rosa
;
Sarà per un'altra volta.
invce sì che puoi venire (almeno credo), mi informo e poi ti contatto
Citazione:
in merito alla sua e-mail del 2 maggio scorso inviato alla Polizia Cantonale, le trasmetto gli articoli di legge dell'OAC (art. 42 cpv 2 e art. 43)
Con i migliori saluti.
Sezione della Circolazione, Servizio conducenti, 6528 Camorino:
M. Allegri
Art. 42 Riconoscimento delle licenze
1 I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari:
a.
di una licenza di condurre nazionale valevole; o
b.
di una licenza di condurre internazionale valevole prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 19261 per la circolazione degli autoveicoli, dalla Convenzione del 19 settembre 19492 sulla circolazione stradale o dalla Convenzione dell’8 novembre 19683 sulla circolazione stradale, e sono in grado di esibire tale licenza unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.4
2 La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il rispettivo titolare a condurre in Svizzera tutte le categorie di veicoli per le quali la licenza è rilasciata.
3 I conducenti di ciclomotori, di motoleggere, di veicoli a motore agricoli e di veicoli a motore di lavoro provenienti dall’estero non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa non è richiesta nel loro Paese d’origine. Questi conducenti devono sempre portar seco una carta d’identità con fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.5
3bis Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:
a.
i conducenti provenienti dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero;
b.6
le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l’articolo 25.
3ter Non hanno bisogno di un permesso di condurre svizzero le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20077 sullo Stato ospite, a condizione che:
a.
siano titolari di un permesso di condurre nazionale valevole;
b.
non possiedano la cittadinanza svizzera o non abbiano avuto la loro residenza permanente in Svizzera prima di entrare in funzione; e
c.
siano titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri che attesti che sono al beneficio dell’immunità di giurisdizione.8
4 La licenza di condurre straniera che il conducente ha ottenuto eludendo le disposizioni della presente ordinanza sull’ottenimento della licenza svizzera, o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato, non può essere utilizzata in Svizzera.
Art. 43 Età minima
1 Le licenze di condurre straniere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto dalle persone che hanno raggiunto l’età minima richiesta nella presente ordinanza per i conducenti svizzeri.
2 Raggiunta l’età minima richiesta nel loro paese d’origine, i conducenti di ciclomotori, motoleggere e motoveicoli di una cilindrata di 125 cm3 al massimo, in provenienza dall’estero, sono ammessi a circolare in Svizzera, se hanno raggiunto almeno l’età di 16 anni e non vi si oppongono ragioni di esclusione.
3 In casi fondati, l’USTRA1 può ammettere eccezioni concernenti l’età minima di conducenti provenienti dall’estero
Con questo comunicato della polizia cantonale e non di frontiera..penso di aver chiarito a tutti....a 16 anni si può entrare col 125