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Corrispondenza misure gomme
4712732
4712732 Inviato: 9 Giu 2008 11:44
Oggetto: Corrispondenza misure gomme
 

Ciao a tutti,

ho provato col cerca ma senza esito.
Sul mio r100 rs drvo cambiare le gomme, sotto ho :

Anteriore 3.25-19 54h
Posteriore 4.00-18 64h

Qualcuno sa la corrispondenza con le nuove misure (es. 90/90 18)?

grazie a tutti
max
 
4716027
4716027 Inviato: 9 Giu 2008 15:01
 
 
4716248
4716248 Inviato: 9 Giu 2008 15:18
 

Grazie mille
 
5254502
5254502 Inviato: 30 Lug 2008 10:01
 

scusate ma dal punto di vista legale se monto un 100\90 r 19 al posto del
3.25\19 se mi fermano come la mettiamo?
ciao D
 
5254913
5254913 Inviato: 30 Lug 2008 10:33
 

ho trovato questa....


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41
CIRCOLARE N. 103/95
Prot. n. 1808/4150/0 - D.C. IV n. A041
Roma, 31 maggio 1995

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento di motoveicoli e ciclomotori: riconoscimento delle
marcature equivalenti.
PREMESSE
Le marcature delle caratteristiche tecniche dei pneumatici ai sensi del regolamento ECE/ONU n.
75, hanno subito varie modificazioni.
Pneumatici identici per dimensioni e prestazioni massime possono recare stampigliate sui
propri fianchi, a seconda della data di costruzione, marcature fra di loro diverse.
In occasione della sostituzione dei pneumatici di primo equipaggiamento, le cui marcature sono
riportate sul documento di circolazione in conformità alle prescrizioni in vigore all'epoca
dell'omologazione del veicolo, si può verificare il caso che pneumatici con marcature di quel
tipo non siano più in produzione o non siano più reperibili.
E' anche frequente il caso che sul mercato siano presenti pneumatici che, pur uguali ai
precedenti, recano marcature conformi alle nuove prescrizioni, ma formalmente diverse da
quelle indicate nel documento di circolazione.
La presente circolare ha lo scopo di:
- chiarire il significato delle marcature riportate sui pneumatici idonei per l'equipaggiamento di
motoveicoli e ciclomotori;
- riconoscere l'equivalenza fra marcature "vecchie norme" e marcature "nuove norme",
conformi cioé al regolamento ECE/ONU n. 75;
- permettere l'utilizzo di pneumatici corrispondenti;
- esonerare dall'obbligo di aggiornamento del documento di circolazione in tutti quei casi dove
l'equivalenza fra marcature "nuove norme" e marcature "vecchie norme" si verifica.
MARCATURE DEI PNEUMATICI
Il Regolamento ECE/ONU n. 75 prescrive che i pneumatici siano identificati mediante la
marcatura dei seguenti elementi distintivi:
- il marchio di fabbrica o il nome del costruttore
- la designazione delle dimensioni
- l'indicazione della struttura
- l'indice della capacità di carico
- il simbolo della categoria di velocità
- la lettera V, ovvero "Z", posta all'interno della designazione delle dimensioni, nel caso di
idoneità per velocità superiori a 240 Km/h
- la sigla "Tubeless", nel caso di pneumatici idonei per impiego senza camera d'aria
- la sigla "M+S", nel caso di pneumatici per "neve"
- la sigla MST nel caso di pneumatici speciali idonei per impiego misto strada e fuoristrada
- la data di produzione
- il marchio di omologazione.
Le indicazioni da riportare sul prospetto di omologazione del veicolo, con riferimento ai
pneumatici ed alle caratteristiche di omologazione dello stesso, sono esclusivamente:
- la designazione delle dimensioni del pneumatico;
- il valore minimo dell'indice della capacità di carico del pneumatico, compatibile con la quota
di massa del veicolo gravante sullo stesso;
- il valore minimo del simbolo della categoria di velocità del pneumatico, compatibile con la
velocità massima di progetto del veicolo.
EVOLUZIONE DELLE MARCATURE
Marcature "vecchie norme"
Precedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, ed indipendentemente dalle
prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 75, il regolamento di esecuzione del Codice della
Strada abrogato prescriveva che ciascun pneumatico dovesse essere individuato con
indicazioni sulla larghezza nominale della sezione trasversale, sul diametro del cerchio riferito
al calettamento e sulla corrispondenza fra la struttura del pneumatico e le sue prestazioni.
"Le marcature dovevano inoltre rispondere a tabelle di unificazione aventi carattere definitivo
(tabelle CUNA)".
Queste tabelle CUNA prescrissero, per un certo periodo, che i pneumatici per motoveicoli
fossero contraddistinti oltre che dalla designazione delle dimensioni anche dall'indicazione della
"classe di velocità" espressa con codici letterali posti all'interno della marcatura delle
dimensioni (ad esempio 4.00 S 18, 120/90 H 18, 130/60 VR 16 ...) (si veda la Tabella 1).
Nel caso di pneumatici per ciclomotori la limitazione di velocità di impiego a 50 Km/h era insita
nella marcatura CICLOMOTORE che, dipendendo dalla provenienza del pneumatico poteva
essere sostituita dalle equivalenti MOPED ovvero CYCLOMOTEUR.
Tale classe di velocità contraddistingueva la velocità massima ammessa, (come indicato nella
terza colonna della tabella 3).
L'indicazione della capacità di carico poteva avvenire, nel caso di pneumatici per motoveicoli e
ciclomotori, attraverso la definizione di due versioni distinte: la prima, che comprendeva la
maggior parte dei pneumatici, era definita "standard" e non riportava marcature particolari;
mentre la seconda, che era caratterizzata da capacità di carico e pressione di esercizio più
elevate di quelle della versione "standard", era contraddistinta mediante la marcatura
aggiuntiva "REINFORCED" ovvero REINF (es.: 4.00 S 18 REINF).
Nel caso di pneumatici per l'equipaggiamento di motoveicoli a tre o quattro ruote, pneumatici
identificati con il suffisso C dopo la designazione delle dimensioni, erano previste invece tre
versioni di capacità di carico che erano rispettivamente identificate, in ordine di portate e di
pressione di esercizio crescenti, mediante le marcature "PR", ovvero: 4PR, 6PR, 8PR (es.:
4.00-8C 6PR); prassi mantenuta anche dal regolamento ECE/ONU n. 75.
Poteva inoltre essere esplicitata, nel caso di pneumatici di tipo "ribassato", l'indicazione del
"rapporto di aspetto" (detto anche "serie" o "ribassamento") indicativo del rapporto nominale
tra l'altezza e la larghezza della sezione del pneumatico.
TABELLA 1
ESEMPI DI MARCATURE DEI PNEUMATICI
(vecchie norme)
Larghezza nominale rapporto classe di diametro di
di sezione d'aspetto (serie) velocità calettamento
2_ - 16
4.00 S 18
120 /90 H 18
130 /60 VR 16
Marcature "nuove norme"
(in conformità con il regolamento ECE/ONU n. 75)
Le nuove prescrizioni impongono che sui pneumatici siano stampigliate in aggiunta alla
designazione delle dimensioni anche:
- l'indicazione, mediante un simbolo letterale ("simbolo della categoria di velocità"), della
velocità massima ammessa per l'impiego;
- l'indicazione, mediante un numero ("indice della capacità di carico"), della capacità di carico.
Tali indicazioni devono comparire al di fuori della designazione delle dimensioni, ovvero della
marcatura della misura, ad esempio: 2_ - 16 36 J, 4.00-18 64S, 120/90 - 18 65H, ecc. (si
veda la Tabella 2).
La marcatura delle "classi di velocità" all'interno della designazione delle dimensioni, è
riconosciuta ad identificazione dei tipi di pneumatici per elevatissime prestazioni, cioè idonei
per impieghi a velocità superiori a 240 Km/h. In tali casi l'indice della capacità di carico ed il
simbolo della categoria di velocità saranno indicati fra parentesi. Inoltre secondo la prassi di
origine giapponese potrà essere marchiato sul fianco del pneumatico anche il valore di velocità
massima consentito per il pneumatico (es. V260).
In questi casi, in un primo tempo, sarà consentita la marchiatura della sola classe di velocità
anche in assenza delle marcature dell'indice di carico e del simbolo della categoria di velocità
ed in tal caso varranno le limitazioni di carico e velocità indicate dal costruttore del
pneumatico.
Conformemente alla norma ISO 5751 ed al fine di evitare equipaggiamenti promiscui di
pneumatici per autovetture e pneumatici per motoveicoli è inoltre invalso l'uso, in alcuni casi,
di posporre alla designazione delle dimensioni un suffisso "M/C" (es.: 120/60-16 M/C) per
caratterizzare i tipi di pneumatici progettati per impiego esclusivo su motocicli.
I tipi di pneumatico omologati ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 75 recano la
stampigliatura del marchio di omologazione ECE seguito dal numero di omologazione
es.: E 3 .....................................
TABELLA 2
ESEMPI DI MARCATURE DEI PNEUMATICI
(nuove norme) - esempi
Larghezza rapporto tipo di diametro di indici codice
nominale di di sezione (serie) struttura calettamento di di
sezione [1] carico velocità
2_ - 16 36 J
4.00 - 18 64 S
120 /90 - 16 63 H
130 /60 ZR [2] 16 60 W
[1] la presenza della lettera "R" identifica un pneumatico a struttura radiale, mentre la lettera
B identifica un pneumatico a struttura diagonale cinturata (bias belted) ed il trattino -, ovvero
la lettera D identifica un pneumatico a struttura diagonale.
[2] la sola indicazione della sigla ZR, priva di indice di carico e di codice di velocità, identifica
genericamente l'idoneità all'impiego per velocità superiori a 240 Km/h.
Marcature intermedie
Nei periodi transitori è consentito, per evitare problemi al ricambio dei pneumatici, che le
marcature riportate sugli stessi possano essere conformi sia alle nuove prescrizioni che alle
precedenti, ovvero che i pneumatici possano contemporaneamente essere marcati sia con la
"classe di velocità" posta all'interno della marcatura dimensionale, che con il "codice di
velocità" e l'indice di carico posizionati all'esterno di questa (ad esempio 4.00 S 18 64S ove
l'indicazione - S - delle vecchie norme, è ribadita dalla indicazione - 64 S - delle nuove norme).
Marcature frazionarie
Tradizionalmente i pneumatici per motoleggere di piccola cilindrata, limitate in velocità inferiori
a 100 Km/h erano identificati, alla stessa stregua dei pneumatici per ciclomotori, da una
designazione della dimensione mediante codici frazionari (es. 2, 2¼, 2½, 2_, etc.). La
successiva indicazione di indici di carico e simbolo della categoria di velocità hanno reso inutile
tale distinzione tanto che in molti casi vengono utilizzate marcature di tipo decimale (ad
esempio le marcature 2¼-16 e 2.25-16 sono equivalenti) (si veda la tabella 4a).
EQUIVALENZA TRA MARCATURE "VECCHIE NORME" E "NUOVE NORME"
Condizioni di equivalenza
L'equivalenza tra marcature dei pneumatici di tipo "vecchie norme" e "nuove norme" è
verificabile, a parità della designazione delle dimensioni, da un confronto delle prestazioni
inerenti la velocità massima e la capacità di carico ammissibili per il pneumatico.
I pneumatici marcati secondo le nuove norme hanno una capacità di carico uguale o superiore
a quella dei pneumatici marcati secondo le vecchie norme. Pertanto pneumatici standard
recanti la marcatura dell'indice della capacità di carico hanno prestazioni uguali o superiori ai
tipi "standard" privi di tale marcatura.
Analogamente pneumatici rinforzati recanti la marcatura dell'indice della capacità di carico e la
scritta REINFORCED hanno prestazioni uguali o superiori ai tipi vecchie norme marchiati con la
sola scritta REINFORCED.
Così pure pneumatici di tipo C a parità di indicazione del simbolo PR hanno prestazioni uguali o
superiori ai tipi vecchie norme.
La tabella 3 che segue, illustra la corrispondenza fra la velocità massima ammissibile nel caso
di marcatura mediante la "classe di velocità" ("vecchie norme") e quella derivante dalla
marcatura "simbolo della categoria di velocità" ("nuove norme").
TABELLA 3.1
Corrispondenza fra "classe di velocità", "velocità massima" e "simbolo della categoria di
velocità"
VECCHIE NORME NUOVE NORME
Classe di Tipo Velocità massima Simbolo della categoria
velocità (Km/h) di velocità corrispondente
- CICLOMOTORE [1] 50 B
- 100 - 150 [3] J - P [3]
S, SB 180 S
H, HB, HR 210 H
V, VB, VR Oltre 210 [-]
V, VB, VR 240 V
V, VB, VR Oltre 240 V [2]
ZB, ZR Oltre 240 [-]
ZB, ZR 270 W
ZB, ZR Oltre 270 W [2]
[-] non più ammesso dalle nuove norme
[1] marcatura alternativa MOPED ovvero CYCLOMOTEUR
[2] in questi casi la marcatura dell'indice di carico e del simbolo della categoria di velocità sono
posti fra parentesi e si applica il valore di velocità massima certificata dal costruttore del
pneumatico.
[3] vedere tabelle 4a-4b
TABELLA 3.2
Corrispondenza fra codice di velocità e velocità di riferimento
Simbolo della Velocità di riferimento
Categoria di Velocità (Km/h)
B 50
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240 [+]
W 270 [+]
[+] Quando il Simbolo della Categoria di Velocità è marcato fra parentesi sul pneumatico,
questo può essere impiegato anche a velocità superiori secondo certificazione del fabbricante.
E' importante osservare come simboli delle categorie di velocità successivi forniscano la
possibilità di impiego a velocità massime superiori a quelle dei simboli che lo precedono.
Pertanto, pneumatici marcati con il simbolo della categoria di velocità "T" possono essere
impiegati, in quanto di livello superiore, in sostituzione di pneumatici marcati con simboli della
categoria di velocità S, R, Q ovvero P. Essi tuttavia non sono idonei ad equipaggiare veicoli ove
sono prescritti i simboli della categoria di velocità U, H, V o superiori.
Esemplificazioni di equivalenza
Allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l'indicazione riportata sui documenti di
circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici
equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni, a parità di marcatura della
dimensione:
1) I pneumatici equipaggianti il veicolo possono recare la marcatura di un simbolo della
categoria di velocità corrispondente ad una velocità massima superiore o uguale a quella
corrispondente (si veda la tabella 3) alla relativa classe di velocità indicata sul documento di
circolazione.
Ad esempio: la prescrizione 120/90 S 18 sul documento di circolazione deve ritenersi
soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90
S 18 65S, ovvero 120/90 - 18 65S, ovvero 120/90 R 18 65S, ovvero 120/90 - 18M/C 65H,
ovvero 120/90 VR 18, ovvero 120/90 ZB 18M/C 66W, ecc.
2) Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni del
regolamento ECE/ONU n. 75, è consentito che i pneumatici effettivamente montati sul veicolo
rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell'indice di capacità di carico
superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo.
Ad esempio: la prescrizione 120/90 - 18 65S del documento di circolazione, fatta salva la
disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve
ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del
tipo: 120/90 - 18 66S, ovvero 120/90 - 18M/C 66H, ovvero 120/90 VB 18, ecc.
3) Quando il documento di circolazione riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla
marcatura della classe di velocità relativa a velocità superiori a 210 Km/h (V, VB oppure "VR")
è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti la marcatura della stessa ovvero della
classe di velocità superiore (ZB ovvero "ZR"), completata o meno con la marcatura dell'indice
della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità.
Ad esempio la prescrizione 120/90 V 18 del documento di circolazione, fatta salva la
disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve
ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del
tipo: 120/90 ZR 18, ovvero 120/90 - 18 65V se la velocità massima non è superiore a 240
Km/h, ovvero 120/90 VB 18 (65V) V260 se la velocità massima non è superiore a 260 Km/h,
ovvero 120/90 ZR 18 65W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, ovvero 120/90
ZR 18 (65W) V280 se la velocità massima non è superiore a 280 Km/h ecc.
4) Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici
caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità "ZR" ovvero ZB è ammesso
l'equipaggiamento con pneumatici recanti, a complemento di questa, la marcatura dell'indice
della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità.
Ad esempio: la prescrizione 120/90 ZR 18 del documento di circolazione, fatta salva la
disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve
ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del
tipo: 120/90 ZR 18 65W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, oppure 120/90
ZR 18 (65W) V290 se la velocità massima non è superiore a 290 Km/h.
5) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, MS,
ovvero M&S), ovvero pneumatici idonei per impiego su strada e fuori strada contraddistinti
dalla marcatura MST, montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria
di velocità non inferiore a "M" (corrispondente a 130 Km/h). In tal caso il conducente, come
norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla
velocità massima ammessa per il pneumatico.
Ad esempio: la prescrizione 120/90 - 18 66S del documento di circolazione deve ritenersi
soddisfatta quando il motoveicolo è equipaggiato con pneumatici di tipo neve recanti
marcature del tipo: 120/90 - 18 66M M+S, ovvero se consentito in fase di omologazione con
pneumatici di tipo strada e fuoristrada recanti marcature del tipo 120/90 - 18 66M MST, ecc.
6) Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneuamtici di tipo "REINFORCED",
(ovvero REINF) senza specificazione dell'indice della capacità di carico, i pneumatici montati sul
veicolo devono recare l'indicazione "REINFORCED" ovvero REINF.
Quando invece la dicitura "REINFORCED", sul documento di circolazione, è completata dalla
indicazione di indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità valgono le sole
prescrizioni di cui ai punti precedenti indipendentemente dalla presenza o meno di tale dicitura.
7) Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneumatici di tipo "C" per i quali è
inoltre indicato un numero di PR (es.: 4.00-8C 6PR), i pneumatici montati sul veicolo devono
recare l'indicazione "C" tuttavia possono essere marchiati con un numero di PR superiore.
8) Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneumatici con marcatura di tipo
frazionario (es.: 2¼-16), i pneumatici montati sul veicolo ovvero sul ciclomotore possono
recare una marcatura di tipo decimale (es.: 2.25-16).
9) Quando il documento di circolazione del ciclomotore prevede l'impiego di pneumatici recanti
la marcatura "CICLOMOTORE", (ovvero MOPED, ovvero CYCLOMOTEUR), i pneumatici montati
sul veicolo possono prescindere da tale marcatura.
CONCLUSIONI: AMMISSIBILITA' DELLE EQUIVALENZE
Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell'impiego sui veicoli,
si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul
documento di circolazione quando:
- la marcatura di tipo frazionario (es.: 2¼-16) è equivalente alla marcatura di tipo decimale
(es.: 2.25-16);
- la presenza delle lettere "M/C" dopo la designazione delle dimensioni deve essere considerata
ininfluente per la verifica di conformità dell'equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo
di 130/60 - 16 è ammesso 130/60R16 M/C e viceversa);
- la classe di velocità riportata sul pneumatico ("vecchie norme") corrisponde ad una velocità
massima uguale o superiore a quella indicata, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono
ammessi 120/90 H 18, 120/90 H 18 66H, 120/90 VR 18, 120/90 VB 18, etc.) (si veda la
tabella 3);
- il simbolo della categoria di velocità riportato sul pneumatico ("nuove norme") corrisponde ad
una velocità massima uguale o superiore a quella indicata o comunque superiore alla velocità
massima del veicolo, sia essa espressa mediante una classe di velocità ("vecchie norme") che
mediante un simbolo della categoria di velocità, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono
ammessi 120/90 - 18 66S, 120/90 - 18 66H, 120/90 VB 18, (66V), 120/90 ZR 18 66W, etc.)
(si veda la tabella 3);
- in caso di impiego stagionale di pneuamtici di "tipo neve" (contraddistinti dalle marcature
aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria
di velocità non inferiore a "M" (es.: in luogo di 120/90 - 18 66S è ammesso 120/90 - 18 66M
M+S etc.);
- l'indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es.: in luogo di 120/90 - 18 66S sono
ammessi 120/90 - 18 67S, 120/90 - 18 67T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un
indice di capacità di carico, ma è prevista l'indicazione "REINFORCED" ovvero "REINF"; questa
sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature "nuove norme".
DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E L'AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE
E' ammessa la sostituzione dei pneumatici di prima installazione con altri di ricambio aventi
marcarture non corrispondenti alle prescrizioni purché ricorrano le condizioni di equivalenza
viste ai precedenti punti.
Solo in tali ipotesi non vi è obbligo di aggiornamento del documento di circolazione del veicolo.
La presente circolare annulla e sostituisce la circolare:
- n. 150/89 - D.C. IV n. A057 del 5.10.1989 (1).
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco Zacchilli

serve? ma non riporta una vera e propria tabella di compatibilità...
ciao D
 
11790702
11790702 Inviato: 7 Mag 2011 11:54
 
 
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