Grifo ha scritto:
DECRETO 15 Agosto 2007
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
.....
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2(NDR"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
elettronico della velocita") Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocità" ovvero "rilevamento velocità".(NDR vedi i spoiler dotati di "pannello segnaletico digitale a messaggio variabile" montati sulle auto dei CC e PS)
Il d.l. 03.08.2007 n. 117 (G.U. n. 180 del 04.08.2007), recante "Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", convertito nella legge 02.10.2007 n. 160 (G.U. n. 230 del 03.10.2007), ha aggiunto all'art. 142 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (comunemente detto "Codice della Strada") il comma 6bis, il quale testualmente recita:
"Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice".
Quindi le postazioni (tutte, atteso che la norma non fa distinzione tra fisse e mobili) non "possono" essere segnalate ma devono essere segnalate e devono comunque risultare ben visibili.
Dunque non abbiate timore di rivolgervi ad un legale per fare ricorso contro gli 'agguati': in base alla norma citata è sufficiente che la postazione risulti occultata o dissimulata, benchè presegnalata, per rendere nullo l'accertamento.
E ricordatevi che oggi è possibile concordare preventivamente con l'avvocato il prezzo della sua prestazione
Quanto all'onere della prova, l'art. 2769 c.c. costituisce principio generale che può essere derogato da leggi speciali.
Infatti il regime processuale della prova nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (in base al quale si svolge anche il giudizio di opposizione alle sanzioni per violazione di norme del C.d.S.), è governato dall'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689, il quale prevede - a differenza del regime ordinario della prova previsto dal codice civile e dal codice di procedura civile - un più accentuato potere istruttorio d'ufficio da parte del giudice, il quale può disporre tutti gli accertamenti che ritiene necessari anche senza una istanza di parte (art. 23 comma 6 legge cit.).
Tradotto in soldoni, significa che basta allegare un fatto anche senza fornirne la prova (specie come quando, nel caso dell'agguato-autovelox, tale prova è molto difficile da reperire) e il giudice, se lo riterrà, potrà far disporre degli accertamenti d'ufficio.
La ratio di tale deroga al principio della prova è da ricercarsi nella posizione più debole che il cittadino ha rispetto alla pubblica amministrazione, situazione che la L. 689/81 ha cercato appunto di tutelare con la procedura innanzi richiamata.