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Ricorso oltre i termini per violazione non commessa
4561634
4561634 Inviato: 25 Mag 2008 11:54
Oggetto: Ricorso oltre i termini per violazione non commessa
 

Sabato mi è arrivato un avviso bonario di mancato pagamento di un verbale per un infrazione commessa nel comune di Roma il 9/6/2006

Premettendo che non mi sono mai recato a Roma con la mia macchina, non mi risulta essere stato notificato questo verbale

Sulla lettera c'è anche un link per consultare il verbale, ma devo preventivamente inviare le impronte digitali delle mie 4 zampe (documento via fax e aspettare risposta via posta, tempo massimo 15gg)

So che dimostrare che la mia macchina non si trovava a Roma in quella data sarà impresa ardua (la targa coincide, modello e colore non sono segnati sull'ingiunzione che mi è arrivata) malgrado fossi io al lavoro, la mia domanda è se è possibile fare ricorso ad un verbale per i quali sono già scaduti i termini di legge o devo pagare per un infrazione che stavolta non ho commesso?

Certo che se adesso si mettono pure a mandare verbali per infrazioni non commesse, la vedo proprio lunga!
 
4564048
4564048 Inviato: 25 Mag 2008 16:41
 

Ciao 1motonera...

Ci siamo conosciuti da Marotta qualche settimana fa icon_lol.gif icon_lol.gif

Probabilmente si tratta di una targa clonata..
Chi te l'ha mandata??? I Vigili??
Telefona e senti cosa ti dicono
 
4568210
4568210 Inviato: 26 Mag 2008 7:45
Oggetto: I problemi sono il sale della vita. Io preferisco l'insipido
 

...........puzza di imbroglio o di errore ...........informati e chiarifica.
Da come dici tu, tutto andrà per il meglio. Purtroppo rompe i cosidetti ma inconvenienti nella vita ci sono sempre.-

doppio_lamp_naked.gif
 
4572245
4572245 Inviato: 26 Mag 2008 15:28
Oggetto: Re: I problemi sono il sale della vita. Io preferisco l´insi
 

aquilasolitaria ha scritto:
...........puzza di imbroglio o di errore ...........informati e chiarifica.
Da come dici tu, tutto andrà per il meglio. Purtroppo rompe i cosidetti ma inconvenienti nella vita ci sono sempre.-

doppio_lamp_naked.gif
E' successo anche a mio padre.. gli è arrivato una multa da Napoli addirittura (non scende sotto Roma da anni e anni, francamente non credo che ci sia mai stato a Napoli!).. praticamente il codice vuole che tu vada dal Giudice di Pace del luogo della rilevazione dell'infrazione, cosa davvero senza senso e inammissibile.. alla fine telefonando alla municipale del luogo e alla municipale qui a Livorno è riuscito a sistemare le cose.. che stress però!!
 
4572829
4572829 Inviato: 26 Mag 2008 16:18
Oggetto: Re: Ricorso oltre i termini per violazione non commessa
 

1motonera ha scritto:
la mia domanda è se è possibile fare ricorso ad un verbale per i quali sono già scaduti i termini di legge o devo pagare per un infrazione che stavolta non ho commesso?

Magari nessuno dei due.
Fare un ricorso per un verbale notificato nel 2006 non è possibile (ci sono 60 giorni di tempo dalla notifica), ma non è neanche possibile richiedere il pagamento di una sanzione senza aver mai notificato il verbale.
Da chi ti è arrivato questo strano "avviso bonario"? Come ti è arrivato?

Fai presente all'amministrazione che ha redatto il verbale che tu non sei mai stato a Roma con la tua auto e che il verbale non ti è mai stato notificato e, se a loro risulta notificato, chiedi copia della prova di avvenuta notifica.
 
4572966
4572966 Inviato: 26 Mag 2008 16:31
 

Ciao, a me era successo con il vecchio scooter, multa per divieto di sosta a Roma, io abito in Liguria (come ci arrivo con un 125cc a Roma icon_question.gif )

comunque ho chiamato i vigili, e gli ho fatto avere copia dei documenti miei e del motorino + foto, più il foglio presenze del lavoro.

Non hanno potuto fare altro che annullare il verbale icon_asd.gif
 
4581940
4581940 Inviato: 27 Mag 2008 14:11
 

Non pagare, aspetta che ti notifichino la cartella esattoriale, quindi impugni quest'ultima dinanzi al giudice di pace del tuo luogo di residenza (o al max del luogo dove ha sede l'esattore, sicuramente nella tua provincia) deducendo la mai avvenuta notifica del verbale (più vari vizi formali della cartella che un bravo avvocato saprà sicuramente scovare).
Se è vero che il verbale non l'hai mai ricevuto, per l'amministrazione sarà impossibile dimostrare di avertelo validamente notificato e il ricorso verrà accolto icon_wink.gif
 
4582527
4582527 Inviato: 27 Mag 2008 14:52
 

RafST4 ha scritto:
Non pagare, aspetta che ti notifichino la cartella esattoriale, quindi impugni quest'ultima dinanzi al giudice di pace del tuo luogo di residenza (o al max del luogo dove ha sede l'esattore, sicuramente nella tua provincia) deducendo la mai avvenuta notifica del verbale (più vari vizi formali della cartella che un bravo avvocato saprà sicuramente scovare).
Se è vero che il verbale non l'hai mai ricevuto, per l'amministrazione sarà impossibile dimostrare di avertelo validamente notificato e il ricorso verrà accolto icon_wink.gif


La competenza del G.d.P. è quella del luogo dove è stata commessa l'infrazione.

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

Se lo presenti ad un G.d.P. diverso rischi solo il rigetto per incompetenza territoriale e perdi soldi e tempo.

Prima di aspettare la cartella fai una telefonata e informati circa la regolarità dell'infrazione e delle notifiche.

Presumibile che tu possa risolvere il tutto con quella senza per forza dover ricorrere al G.d.P. di Roma.
 
4589373
4589373 Inviato: 28 Mag 2008 7:16
 

almandithule ha scritto:


La competenza del G.d.P. è quella del luogo dove è stata commessa l'infrazione.

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.



Forse non hai letto bene quello che ho scritto.......io non parlavo del ricorso avverso il verbale, ma di quello avverso la cartella esattoriale, per il quale, quando la cartella riguarda il mancato pagamento di sanzioni previste dal C.d.S., vige la competenza territoriale del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore, altrimenti del tribunale) del luogo in cui ha sede l'esattore che ha notificato la cartella, in ossequio alla regola generale stabilita dagli artt. 18 e 19 del codice di procedura civile secondo cui è competente per territorio il giudice del luogo in cui il convenuto ha il domicilio o la residenza (ovvero in cui ha la sede se trattasi di persona giuridica, ente, etc.).
 
4596460
4596460 Inviato: 28 Mag 2008 19:02
 

Certo che ho letto che si trattava di cartella esattoriale e confermo quanto ho detto.

Spulciando in internet però ho notato che, come sempre, i G.d.P. interpretano la norma come gli pare (e sempre a loro favore perchè vengono pagati 56€ a sentenza).

G.d.P. Caserta, Sentenza del 29/01/2008

Preliminarmente, in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale di questa Giustizia, proposta dalla resistente ente di riscossione, è appena il caso di ricordare che in questa sede si verte in tema di opposizione a sanzioni amministrative, ai sensi della Legge n. 689/81, dove all’art. 22 chiaramente sancisce che: “Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento ….. (e tale è la cartella esattoriale ndr) gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell’art. 22bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”. Sicché, essendo state commesse le violazioni di che trattasi nel Comune di S. Marco Evangelista, non sussiste alcun dubbio sulla competenza per territorio di questa Giustizia.
La tesi di parte resistente, dunque, secondo cui tale competenza territoriale sarebbe del G.d.P. di Aversa, dove ha sede l'ente di riscossione, è del tutto pretestuosa ed inconsistente.

G.d.P. Lamezia Terme, Sentenza del 30/05/2007

Passando all’esame delle eccezioni di incompetenza territoriale del Giudice adito, e di inammissibilità della domanda perché avanzata oltre i termini di legge, proposte dal Comune di Falerna, va dichiarato che tali eccezioni sono infondate e vanno rigettate.
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c, infatti, va proposta dinnanzi al giudice -dell’esecuzione- competente per territorio ex art. 27 c.p.c., che, nel caso, che ci occupa, il giudice adito, essendo stata notificata la cartella esattoriale nel Comune di Gizzeria, ove risiede l’opponente.

Come si può ben notare l'oggetto è lo stesso ma i risultati sono diversi a seconda dell'interpretazione.

In sostanza "paese che vai usanza che trovi".

Fondamentalmente quindi non è sbagliato quanto affermo, come non lo è quanto affermi tu.
 
4599716
4599716 Inviato: 29 Mag 2008 3:04
 

almandithule ha scritto:

G.d.P. Caserta, Sentenza del 29/01/2008

Preliminarmente, in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale di questa Giustizia, proposta dalla resistente ente di riscossione, è appena il caso di ricordare che in questa sede si verte in tema di opposizione a sanzioni amministrative, ai sensi della Legge n. 689/81, dove all’art. 22 chiaramente sancisce che: “Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento ….. (e tale è la cartella esattoriale ndr) gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell’art. 22bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”. Sicché, essendo state commesse le violazioni di che trattasi nel Comune di S. Marco Evangelista, non sussiste alcun dubbio sulla competenza per territorio di questa Giustizia.
La tesi di parte resistente, dunque, secondo cui tale competenza territoriale sarebbe del G.d.P. di Aversa, dove ha sede l'ente di riscossione, è del tutto pretestuosa ed inconsistente.


Vabbeh, se la mettiamo sul piano del 'diritto fai da te' (non mi riferisco a te ma ai GdP), tutto fa 'brodo'.
La Cassazione, con alcune sentenze di cui al momento non ricordo gli estremi, ha avuto modo di occuparsi anche della natura giuridica della cartella esattoriale proprio ai fini di stabilire la competenza a decidere sulle opposizioni alla stessa, e l'ha assimilata ad un atto di precetto più che ad un'ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che, come correttamente ha sostenuto il GdP di Lamezia T., si applica la disciplina prevista dall'art. 615 comma 1 cpc per le opposizioni al precetto.
La cartella esattoriale, infatti, è un atto prodromico all'esecuzione esattoriale, mentre l'ordinanza-ingiunzione, all'evidenza e come dice la parola stessa, è un atto di ingiunzione e non di esecuzione.
Lo dimostra il fatto che il mancato pagamento della somma ingiunta con l'ordinanza-ingiunzione determina la trasmissione del carico ad un esattore per la successiva esecuzione, con l'emissione appunto di una cartella esattoriale, che dunque è cosa diversa dall'ordinanza.
Nel ragionamento della Cassazione, dunque, diversità di funzione dell'atto significa diversità di disciplina applicabile.

Il quotato in grassetto di cui sopra, pertanto, mi appare alquanto discutibile. icon_wink.gif
 
4602525
4602525 Inviato: 29 Mag 2008 12:54
 

Si tratta di avviso bonario e non di cartella esattoriale inviato dalla Polizia Municipale di Roma quindi se interpreto correttamente quanto avete scritto il Giudice di Pace competente è quello di Roma; la mia domanda in caso di ricorso il GdP potrebbe chiamarmi in udienza a Roma, in tal caso non avrebbe senso fare ricorso, visto che una trasferta a Roma da Torino mi costerebbe molto di più di della somma richiesta (anche se un salto a Roma lo faccio sempre volentieri, ma non ero lì il 6 giugno del 2006 e la mia macchina non si chiama Christine ne Kitt [purtroppo] e a Roma non c'è mai stata)
 
4604103
4604103 Inviato: 29 Mag 2008 14:25
 

RafST4 ha scritto:


Vabbeh, se la mettiamo sul piano del 'diritto fai da te' (non mi riferisco a te ma ai GdP), tutto fa 'brodo'.
La Cassazione, con alcune sentenze di cui al momento non ricordo gli estremi, ha avuto modo di occuparsi anche della natura giuridica della cartella esattoriale proprio ai fini di stabilire la competenza a decidere sulle opposizioni alla stessa, e l'ha assimilata ad un atto di precetto più che ad un'ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che, come correttamente ha sostenuto il GdP di Lamezia T., si applica la disciplina prevista dall'art. 615 comma 1 cpc per le opposizioni al precetto.
La cartella esattoriale, infatti, è un atto prodromico all'esecuzione esattoriale, mentre l'ordinanza-ingiunzione, all'evidenza e come dice la parola stessa, è un atto di ingiunzione e non di esecuzione.
Lo dimostra il fatto che il mancato pagamento della somma ingiunta con l'ordinanza-ingiunzione determina la trasmissione del carico ad un esattore per la successiva esecuzione, con l'emissione appunto di una cartella esattoriale, che dunque è cosa diversa dall'ordinanza.
Nel ragionamento della Cassazione, dunque, diversità di funzione dell'atto significa diversità di disciplina applicabile.

Il quotato in grassetto di cui sopra, pertanto, mi appare alquanto discutibile. icon_wink.gif


Guarda proprio stamani ho controllato cosa dice la Cassazione in merito e ti posso dire che tutto sommato non hanno torto quei due G.d.P.

Questo perchè, secondo la Cassazione, bisogna vedere cosa è indicato nella cartella esattoriale.

Se infatti oltre, agli estremi dell'atto, viene indicato il luogo della violazione originaria allora la competenza è del G.d.P. del luogo della commessa violazione perchè vale il principio dell'art. 22 L. 689/81 (Cassazione, Sentenza n. 5843 del 16.03.2006).

Se invece non è indicato il luogo della violazione allora la competenza è del G.d.P. della residenza del destinatario perchè vale il principio degli articoli 617/1° e 480/3° C.P.C. (Cassazione, Sentenza n. 4018 del 21.02.2007).

Le sentenze sono lunghe e non mi sembra il caso di postarle, se ti interessassero mandami un MP Con il tuo indirizzo e-mail icon_wink.gif .

Tornando al post, consiglio a 1motonera di chiamare l'ente che ha emesso l'avviso bonario e chiedere ragguagli circa la natura dell'atto e le notificazioni.
 
4661156
4661156 Inviato: 4 Giu 2008 16:30
 

1motonera ha scritto:
Si tratta di avviso bonario e non di cartella esattoriale inviato dalla Polizia Municipale di Roma quindi se interpreto correttamente quanto avete scritto il Giudice di Pace competente è quello di Roma

Non esattamente: la competenza non è di nessun GdP, perché non mi risulta che si possa fare un ricorso nei confronti di un "avviso bonario".

Informati sui dettagli, come ti è già stato consigliato.
 
4662292
4662292 Inviato: 4 Giu 2008 17:53
 

1motonera ha scritto:
Si tratta di avviso bonario e non di cartella esattoriale inviato dalla Polizia Municipale di Roma quindi se interpreto correttamente quanto avete scritto il Giudice di Pace competente è quello di Roma; la mia domanda in caso di ricorso il GdP potrebbe chiamarmi in udienza a Roma, in tal caso non avrebbe senso fare ricorso, visto che una trasferta a Roma da Torino mi costerebbe molto di più di della somma richiesta (anche se un salto a Roma lo faccio sempre volentieri, ma non ero lì il 6 giugno del 2006 e la mia macchina non si chiama Christine ne Kitt [purtroppo] e a Roma non c'è mai stata)



Per prima cosa Chiama chi ti ha inviato il verbale... è già successo che abbiano risolto senza dover trasmettere ricorso, inviando solo delle fotocopie dei documenti relativi all'auto o motociclo
 
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