davidsnow ha scritto:
Scusa non capisco perchè i commi 2, 3 e 5 dell'art. 122 lascerebbero un dubbio interpretativo per la domanda posta dall'utente visto che i commi citati non fanno altro che regolare le modalità di esercitazione (presenza istruttore,...).
Al limite a creare dubbi potrebbe essere il combinato del 116/3 + 122/2:
quest'ultimo recita "L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente [...]". Nel 116/3 la patente A1 abilita alla guida di motocicli senza citare espressamente i ciclomotori. Tuttavia, sembra essere lo stesso 116/3 a togliere il dubbio poichè, alla lettera d) recita "motocicli, ossia veicoli a due ruote". A quanto ne capisco io un ciclomotre è considerato come un motociclo con due particolari limitazioni: cilindrata e velocità.
"Molto semplicemente" perché il comma 2 art. 122 recita:
Citazione:
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima [...]
Già di per sé creando il dubbio circa la legittimità dell'esercitazione (che, si ricorda, è concessa al fine di SOSTENERE L'ESAME) con mezzi di categoria inferiore/diversa (perché non è così scontato che le categorie della patente A siano intese gerarchicamente) da quella "richiesta", esercitazione che risulterebbe non propedeutica ai fini del sostenimento dell'esame (dato che l'esame per la patente A1 mi pare non si possa sostenere con un mezzo di categoria AM).
L'intervento del comma 3, poi, spezza ancor di più gli equilibri affermando che:
Citazione:
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
Disapplicando così, oltre alle norme riguardo la presenza dell'istruttore, quanto compreso nella porzione del comma 2 da me quotata, senza che il comma 5 la reintroduca, visto che questo prescrive solo:
Citazione:
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
Ovviamente poi l'interpretazione giurisprudenziale viene in aiuto "ri-applicando" quanto comunque logicamente supponibile (e cioè che ad essere disapplicata sia soltanto la porzione del comma 2 relativa all'istruttore, e non l'intero articolo); COSA CHE ALTRIMENTI NON SAREBBE IN ALCUN MODO SCONTATA visto che il diritto positivo non lo esplicita ma anzi, ad una interpretazione "ferrea" parrebbe proibirlo accartocciandosi su sé stesso e creando una vera e propria lacuna, direi.
Alla fine però ciò non accade nella realtà dei fatti, ed è il motivo per cui sostanzialmente io stesso ho risposto che, nonostante i dubbi circa la formulazione del codice che in questo ambito non possiamo certo definire esemplare, la guida di ciclomotori con foglio rosa A1 dovrebbe essere possibile senza alcun problema.
(Mi sono lasciato un ragionevole margine di dubbio poiché, avendo le "leggere" perplessità che ho espresso ora, e non essendo a conoscenza di alcuna fonte autorevole che abbia sciolto la questione, non possedevo la certezza assoluta)
PS: Il tutto in base alla mia personale considerazione, magari un utente esperto di diritto ci mette i canonici "3 secondi" a sbugiardarmi.