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DB-Killer anche ad Adria! Ma BASTAAAA!
3799754
3799754 Inviato: 29 Feb 2008 10:23
 

ma io dico: é veramente così difficile fare delle regole precise, chiare e standard che non ammettano la minima possibilità di essere interpretate male o strumentalizzate?

Ma perchè in Italia è sempre così? Eppure abbiamo millenni di storia!

Non possono fare un regolamento del genere: "Vietato l'uso di moto con impianti di scarico che superano la soglia limite di 105 Db rivelati da un addetto del circuito con fonometro portatile ad una distanza di 50 cm dal terminale di scarico in tutto l'arco di utilizzo del motore.

Tanto cosa ci vuole a far girare un ragazzo tra le moto in attesa di entrare con un fonometrino digitale portatile?
Questa sarebbe una norma che non leda il nostro diritto a comprare scarichi dove ci pare e piace ( icon_idea.gif trattasi di Libero Mercato)
 
3799793
3799793 Inviato: 29 Feb 2008 10:30
 

GioR6 ha scritto:
Io settimana scorsa ho mandato una mail ad Adria e mi hanno detto che è obbligatorio il db killer ma non ci sono limiti di decibel icon_confused.gif
L'importante è avere le idee chiare... icon_biggrin.gif

E comunque concordo, ne vedremo delle belle!


Dio mio che idiozia.... Non quello che dici tu Gio, sia chiaro.... icon_wink.gif Mi riferisco a questa assurda interpretazione della regola da parte di quelli di Adria.

O meglio, sotto un certo punto di vista.... Bene: allora io prendo la mia Ninja, gli sbatto su uno scarico talmente aperto che mi sentono a 5km di distanza ma mi faccio fare un DB-Killer "fittizio" tanto per dargli il contentino e tutti son contenti.

Ho telefonato anch'io ad Adria, e scusate ma fino a prova contraria io la interpreto così. Poi uno va a Varano o a Misano e mi sbattono fuori perchè la mia sembra più un aereo piuttosto che una moto.

Ma allora la domanda sorge spontanea: ma è mai possibile che solo in Iialia non si riesca nemmeno per sbaglio ad uniformare una cavolo di regola per tutti, in modo da non dover diventare pazzi??????

Porcaccia la miseria!! icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
 
3799839
3799839 Inviato: 29 Feb 2008 10:35
 

Se vi informaste le regole ci sono...

Certo che bisogna prendersi la briga di leggere e capire ciò che la legge riporta... vi posto a seguito tutto così vi risparmi la briga di cercare...

è un papiro un po' lungo...
 
3799848
3799848 Inviato: 29 Feb 2008 10:36
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2001, n.304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento
acustico 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1o dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 1o febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita';
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidente
del Consiglio dei Ministri".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: "Legge quadro
sull'inquinamento acustico.".
- Si riporta l'art. 11, comma 1:
"Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). - 1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di
rispettiva competenza, con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della
difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti
per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi
anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste
motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
localizzazioni aeroportuali".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge n.
447/1995, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
1. Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo):
circuito permanente dotato di una o piu' piste con manto di
rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni,
appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di
attivita' o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni
stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile, dalla
Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione
internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica
italiana;
2. Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata
in vigore del presente decreto si abbia una delle seguenti
condizioni:
a) sia in esercizio;
b) siano stati ultimati o siano in corso i lavori di
realizzazione;
c) sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una
pronuncia favorevole di compatibilita' ambientale.
3. Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per
attivita' sportive: zona costituita da una o piu' porzioni di
territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la
pista, le infrastrutture pertinenti l'attivita' svolta, i luoghi
accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.
4. Pista motoristica di prova e per attivita' sportive: circuito
permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si
svolgono le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di
altro genere.
5. Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili:
sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e
gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette
manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a
scarico libero, sono periodicamente definite dalla Federazione
Internazionale dell'Automobile.
6. Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono
manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare
in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le
caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono
definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla
Federazione motociclistica italiana.

Art. 3.
L i m i t i
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le piste motoristiche di
prova e per attivita' sportive sono classificate sorgenti fisse di
rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai
comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla
base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1o dicembre 1997.
2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attivita'
sportive, non si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante
valori limite differenziali di immissione.
3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di
prova e per attivita' sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti
derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997,
ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti
dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1o marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:
a) per i nuovi autodromi:
70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle
ore 6 alle 22;
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno
dalle ore 22 alle 6;
b) per autodromi esistenti:
70 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 9 alle
18,30;
60 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 18,30
alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
50 dB (A) Leq valutato per l'intero periodo dalle ore 22 alle
6;
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, altresi' 75 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo
diurno dalle 6 alle 22;
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, altresi' 73 dB (A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo
diurno dalle 6 alle 22.
4. Le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova
diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce
orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno
un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore
15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze,
disporre deroghe alle predette fasce orarie.
5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000,
campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i
test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere
autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo
massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e
gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo
svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula
1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.
6. Per l'anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti
di cui al comma 3, le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula
3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per un
periodo massimo di quarantacinque giorni nell'anno solare,
comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell'anno 2001
delle predette manifestazioni sia gia' previsto e definito alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di
gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e
assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di
prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno
solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette
gare, possono essere consentite deroghe illimitate purche' il gestore
provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da
ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB
(A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.
8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste
dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il
quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal
superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali
e' previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di
appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla
richiesta di deroga.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della
citata legge 26 ottobre 1995, n. 447:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita'
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita'
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per
quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attivita'
produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche
in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative:
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
non comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimita' della sorgente stessa,
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che
segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente;
h) valori di qualita': i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997, reca: "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore". Si riporta il testo dell'art. 4:
"Art. 4 (Valori limite differenziali di immissione). -
1. I valori limite differenziali di immissione, definiti
all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre
1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per
il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella
classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si
applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del
minore e' da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia
inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A)
durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a
finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il
periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla rumorosita' prodotta:
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime;
da attivita' e comportamenti non connessi con
esigenze produttive, commerciali e professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad
uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno
dello stesso".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1o marzo 1991 reca: "Limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nall'ambiente esterno".
Si riporta il testo dell'art. 6:
"Art. 6. - 1. In attesta della suddivisione del
territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si
applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di
accettabilita':
============================================================ =========
Zonizzazione |Limite diurno Leq (A)|Limite notturno Leq (A)
============================================================ =========
Tutto il territorio | |
nazionale | 70 | 60
------------------------------------------------------------ ---------
Zona a (decreto | |
ministeriale n. | |
1444/68) (*) | 65 | 55
------------------------------------------------------------ ---------
Zona B (decreto | |
ministeriale n. | |
1444/68) (*) | 60 | 50
------------------------------------------------------------ ---------
Zona esclusivamente | |
industriale | 70 | 70
(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968.
2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate
in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il
rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non
superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e
quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB
(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) per
il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve
essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno
acustico negli ambienti abitativi.
3. Le imprese possono avvalersi della facolta' di cui
all'art. 3".

Art. 4.
Metodologie di misura
1. Le modalita' di misura e le relative strumentazioni sono
indicate nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
recante tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento
acustico.

Art. 5.
Sistemi di monitoraggio
1. Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui
all'articolo 3 e per la valutazione della richiesta di concessione di
deroga di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati
richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di
prova e per attivita' sportive, l'installazione di un sistema di
monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle
aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito
l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli
autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attivita'
sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La
documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e
resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi
di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla
regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui
dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati
secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai
regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Art. 6.
Controlli e sanzioni
1. Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente
decreto e' effettuato ai sensi e con le modalita' previsti
dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. La mancata ottemperanza del disposto del presente decreto e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma
3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 26
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico):
"Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni
provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo
e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in
ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le
strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al
dereto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994. n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative
relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare
e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6,
relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attivita' svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche
relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.
6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art.
8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al
presente articolo ed il personale delle agenzie regionali
dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di
controllo e di vigilanza, puo' accedere agli impianti ed
alle sedi di attivita' che costituiscono fonte di rumore, e
richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
e' munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto
industriale non puo' essere opposto per evitare od
ostacolare le attivita' di verifica o di controllo".
- Si riporta il comma 3 dell'art. 10 della legge 26
ottobre 1995, n. 447:
"Art. 10 (Sanzioni amministrative). - 1-2. (Omissis).
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui
all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione
della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a
L. 20.000.000".

Art. 7.
Norma transitoria
1. I comuni interessati, ferma restando l'immediata applicazione
delle precedenti disposizioni, sono tenuti ad adeguare la propria
disciplina regolamentare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

Art. 8.
Norma di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in
conformita' dei rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001


CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, Il Guardasigilli: Fassino


Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 390
 
3799858
3799858 Inviato: 29 Feb 2008 10:38
 

E ancora la legge per la misurazione dei decibel:

DECRETO 16 Marzo 1998.

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITA', DEI LAVORI PUBBLICI, DEI TRTASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE E DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL 'ARTIGIANATO.


Visto l'art. 3, comma 1 lettera c) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;
Considerata la necessità di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto
;


DECRETA :


Art. 1.
Campo di applicazione


1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da
rumore, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera c) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2. Per quanto
non indicato nell'allegato "A" del presente Decreto di cui costituisce parte integrante, si fa riferimento
alle definizioni di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447.


Art. 2
Strumentazione di misura

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle
norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate
direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.
Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale
di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella
richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso
del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.
2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN
61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-4/1995.
I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.
3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata
con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono
valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0.5 dB.
In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono
essere registrati.
4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati
almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico
deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 273.
5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della
classe 1 sopra richiamata.


Art. 3
Modalità di misura del rumore

1. I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati nell'allegato B al presente decreto di
cui costituisce parte integrante.
2. I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati nell'allegato C al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
3. Le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono riportati nell'allegato D al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.


Art. 4
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 1998

p. Il Ministro dell'Ambiente
CALZOLAIO
p. Il Ministro della Sanità
BETTONI BRANDANI
Il Ministro dei Lavori Pubblici
COSTA
p. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione
ALBERTINI
Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
BERSANI
Allegato A

DEFINIZIONI

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico
2. Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del
quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che
influenzano la rumorosità a lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le
misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h
6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
4. Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le
condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
5. Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi
di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di
variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori
efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di
tempo "slow", "fast", "impulse".
7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAI max. Esprimono i valori
massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e le costanti di tempo "slow","fast", "impulse".
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione
sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima
pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un
intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; pA(t) è il valore istantaneo della
pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 microPa è la pressione
sonora di riferimento.

9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL
(LAeq,TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo
termine (LAeq,TL) può essere riferito:
a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione :


essendo N i tempi di riferimento considerati.

b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel
quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla

seguente relazione:
dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell' i-esimo TR.
E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

10. Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula :
dove
t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;
tO è la durata di riferimento (1s)


11. Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
"A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.
Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura
eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di
esposizione:
1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR

12. Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche
modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

13. Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di
rumore residuo (LR):
14. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto
alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
15. Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori
con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
- per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB
- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al
periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di
persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia
compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A);
qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).
17. Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione
Allegato B

NORME TECNICHE PER L 'ESECUZIONE DELLE MISURE

1. Generalità.
Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono condizionare
la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle
sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una
descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se
individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la
presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2. La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di
riferimento (LAeq,TR)
può essere eseguita:

a) per integrazione continua

Il valore di LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di
riferimento, con l'esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non
rappresentative dell'area in esame;


b) con tecnica di campionamento

Il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderata "A" relativo agli interventi del tempo di osservazione (T0)i. Il valore di LAeq,TR è
dato dalla relazione:


3. La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR ) rappresentativi del rumore ambientale nel
periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione
dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
4. Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la
sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per
incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con
cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal
microfono stesso.
5. Misure all'interno di ambienti abitativi:
Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m
da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che
chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve
essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in
corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente.
Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggio livello
della pressione acustica.

6. Misure in esterno
Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla
facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve
essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1
m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in
altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

7. Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve;
la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di
cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del
periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN
60804/1994.
8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento
Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli
LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti
successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo: Il rumore è considerato avente componenti impulsive
quando sono verificate le condizioni seguenti:
- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.
L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora
nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il
tempo di misura LM.

LAeq,TRviene incrementato di un fattore correttivo KI così come definito al punto 15 dell'allegato A.

10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore
Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale
per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere
stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di
ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro
stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla
frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere
selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza
di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5
dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto se la CT
tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello
spettro.La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza
12. Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rivela la presenza di CT
tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20
Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A,
esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.
Allegato C

1. Metodologia di misura del rumore ferroviario
Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle
condizioni meteorologiche di cui al punto 7 dell'allegato B. Il microfono, dotato di una cuffia antivento
ed orientato verso la sorgente di rumore, deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di
edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il misuratore di livello
sonoro deve essere predisposto per l'acquisizione dei livelli di pressione sonora con costante di tempo
"Fast" e consentire la determinazione dell'orario di inizio, del valore del livello di esposizione sonora
LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli. Per una corretta determinazione
dei livelli di esposizione, occorre che i valori di LAFmax siano almeno 10 dB(A) superiori al livello
sonoro residuo. Il tempo di misura TM deve essere non inferiore a 24 h. La determinazione dei valori
LAeq,TR deve essere effettuata in base alla relazione seguente


dove:


TR è il periodo di riferimento diurno o notturno;
n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR;
k = 47,6 dB(A) nel periodo diurno (06-22) e k = 44,6 dB(A) nel periodo notturno (22-06).


Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e dall'esame dei profili temporali devono essere
individuati gli eventi sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni
accidentali.



I valori di LAE corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono
essere sostituiti dal valore medio aritmetico di LAE calcolato su tutti i restanti transiti. Ai fini della
validità del valore di LAeq,TR il numero di transiti di convogli ferroviari invalidati da altri fenomeni
rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n.

Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori di LAE nel punto di
misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale n, si deve
applicare una metodologia basata sulla misurazione in un punto di riferimento PR posto in prossimità
dell'infrastruttura ferroviaria e in condizioni di campo sonoro libero. Nel punto PR le misurazioni
devono avvenire su un tempo TM non inferiore a 24 h ed i valori di LAE misurati in PR devono essere
correlati ai corrispondenti valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei
binari presenti.

Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei valori LAE misurati in PR
e nel punto di ricezione.

Tale valore medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione, deve essere sottratto al
valore LAeq,TR determinato nel punto PR. Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di
ricezione si determina mediante la relazione :


essendo m il numero dei binari.

2. Metodologia di misura del rumore stradale
Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocausalità, il monitoraggio
del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una
settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato "A" per ogni
ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato
"A" ottenuti si calcola:

a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;

b) i valori medi settimanali diurni e notturni.

Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di
rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il
microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili.

I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il
regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della Legge 26 ottobre 1997 n. 447.

Allegato D

Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione
del vento;


b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;

c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, e

del certificato di verifica della taratura;

d) i livelli di rumore rilevati;

e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;

f) le conclusioni;

g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o


riproduzione;
h) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
i) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.
 
3799866
3799866 Inviato: 29 Feb 2008 10:39
 

Per concludere ecco l'estratto per quanto riguarda il rumore delle moto da corsa, prelevato dal regolamento Fmi:

1.20 PROVE FONOMETRICHE

a) La rumorosità dovrà essere contenuta nei limiti sottoindicati e verrà controllata

con un fonometro posto a 50 cm. dall’estremità del tubo di scarico,

ad un angolo di 45° (misurato dalla linea mediana della parte terminale

del medesimo) e all’altezza dello stesso, ma almeno a 20 cm. dal

suolo. Se questo non fosse possibile, la misura potrà essere effettuata

inclinando a 45° verso l’alto il microfono.

b) Durante il controllo del rumore, tutti i veicoli che non possono essere

messi in “folle” (ad es. minimoto, automatici ecc.) devono essere sistemati

su un supporto.

c) I silenziatori dovranno essere punzonati a controllo effettuato e non è permessa

la loro sostituzione dopo il controllo stesso, tranne il caso in cui un

altro esemplare sia stato anch’esso preventivamente controllato e punzonato.

d) Il pilota deve mantenere il proprio motore in funzione con il cambio in folle

e deve gradualmente aumentare il regime di rotazione sino a raggiungere

il valore prescritto. Le misure fonometriche devono essere rilevate

quando sia stato raggiunto il prescritto regime di rotazione. Il regime di

rotazione dipende dalla velocità media del pistone, legata al valore della

corsa del motore (per i valori vedi allegato F).

Il regime viene fornito dalla relazione:

N = (30.000 x Vm) / C

in cui N è il numero dei giri, Vm è la velocità media lineare del pistone

espressa in m/sec. e C è la corsa in mm..

e) Il livello fonometrico per i motori pluricilindrici deve essere misurato in corrispondenza

dell’estremità di ciascun tubo di scarico.

f) Una moto che eccede i limiti fonometrici prescritti, può presentarsi al controllo

pre-gara diverse volte.

g) I motocicli della classe Supermono debbono presentarsi alla verifica con

il valore della corsa riportato in maniera chiaramente visibile sul basamento

(stampigliatura).

1.20.1 - LIMITI FONOMETRICI MASSIMI IN VIGORE

Motocicli Gran Prix: 105 dB/A misurati ad una velocità media del pistone di

13 m/sec. per i motori a 2 tempi e di 11 m/sec. per i motori a 4 tempi. Durante

le operazioni di verifica il rumore di fondo deve essere inferiore a 90 dB/A in

un raggio di 5 mt. dal motociclo.

1.20.2 - TOLLERANZE TERMICHE SUL CONTROLLO FONOMETRICO

Per i controlli fonometrici a temperature inferiori rispettivamente a 10° e 0° si

avrà una tolleranza rispettivamente di + 1 dB/A e + 2 dB/A, sia alle O.P. che

a fine gara.

1.20.3 - CONTROLLO FONOMETRICO DURANTE UNA COMPETIZIONE

Per il controllo durante lo svolgimento di una competizione non è prevista

alcuna tolleranza ai limiti massimi previsti.

1.20.4 - CONTROLLO FONOMETRICO DOPO UNA COMPETIZIONE

Qualora venga effettuato, il controllo fonometrico a fine gara dovrà venire

effettuato almeno sulle prime tre moto classificate con una tolleranza 3 dB/A.

1.20.5 - CONTROLLO FONOMETRICO

DOPO UNA COMPETIZIONE - PENALITA’

Qualora nel controllo fonometrico a fine gara un motociclo superi il limite

ammesso (cioé i dB ammessi dal R.T.S. più la tolleranza prevista),

indipendentemente dal valore dell’eccedenza riscontrata il pilota sarà penalizzato

con 1 minuto da aggiungere al tempo totale di gara risultante dalla classifica.



------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------

Ed ecco i limiti per le varie categorie:



SUPERBIKE

2.3.34 - Sistema di scarico

I tubi di scarico, i convertitori catalitici ed i silenziatori possono essere modificati

o sostituiti rispetto agli originali. Il numero delle uscite finali deve restare

uguale a quelle previste nel motociclo omologato, come pure deve essere

mantenuta la posizione, destra o sinistra.

Il limite di rumore per la Superbike è fissato in 107 dB/A.



SUPERSPORT

3.3.35 - SISTEMA DI SCARICO

I tubi di scarico ed i silenziatori possono essere modificati o cambiati.

Il convertitore catalitico può essere riposizionato o eliminato.

Il numero del/i silenziatore/i deve rimanere come omologato.

La collocazione del/i silenziatore/i, in principio, deve rimanere come omologata.

Proteggere il sistema di scarico non è permesso, ad eccezione delle parti

vicino al piede del pilota e delle parti di carenatura che devono essere protette

dal calore.

Il limite fonometrico è 107 dB.



SUPERSTOCK

9.3.35 - Sistema di scarico

I tubi di scarico ed i silenziatori possono essere modificati o cambiati.

Il limite fonometrico per la classe Superstock è 107 dB/A.

La collocazione, l’aspetto ed il profilo del/i silenziatore/i deve rimanere uguale

all’originale.

La staffa di sostegno deve essere in materiale metallico, l’utilizzo della fibra

di carbonio non è consentito a meno che sia presente in origine nel motociclo

omologato.
 
3799882
3799882 Inviato: 29 Feb 2008 10:40
 

Ed ecco l'allegato F così tutti possono sapere a quanti giri motore vengono "ascoltati" i decibel:

immagini visibili ai soli utenti registrati

 
3799980
3799980 Inviato: 29 Feb 2008 10:51
 

Mia opinione personale: Iniziate ad adeguarvi alle normative perchè volente o nolente dal prossimo anno saremo tenuti tutti a rispettare senza farsi venire l'ulcera dall'incazzo per questa cosa.... tanto le moto si guidano col polso, non con l'orecchio.


Per quanto riguarda la risposta di Adria... probabilmente hanno risposto così perchè il decreto diventerà effettivo senza deroga dal 1 Gennaio 2009 e pertanto hanno ancora un annetto di tempo per adeguarsi. Forse lo fanno per arrivare gradualmente all'applicazione della legge.


Ps. Per quelli che propongono di girare all'estero... pensate che la legge non arriverà mai anche la'? E' questione di tempo ovviamente, alcune realtà sono in dietro anni, ma prima o poi arriveranno ad adeguarsi anche loro e allora che farete? smetterete di andare in pista?
 
3800042
3800042 Inviato: 29 Feb 2008 10:59
 

sandro76 ha scritto:
Mia opinione personale: Iniziate ad adeguarvi alle normative perchè volente o nolente dal prossimo anno saremo tenuti tutti a rispettare senza farsi venire l'ulcera dall'incazzo per questa cosa.... tanto le moto si guidano col polso, non con l'orecchio.

Ciao Sandro, questo è sicuro e sono d'accordissimo con te.... Per quel che mi riguarda, in pista ci vado anche con una moto completamente di serie: intendo che non è in suono o i 5 cv in più che fanno la differenza, almeno secondo la mia linea di pensiero icon_wink.gif


sandro76 ha scritto:
Per quanto riguarda la risposta di Adria... probabilmente hanno risposto così perchè il decreto diventerà effettivo senza deroga dal 1 Gennaio 2009 e pertanto hanno ancora un annetto di tempo per adeguarsi. Forse lo fanno per arrivare gradualmente all'applicazione della legge.

E' la stessa cosa che ho pensato io: d'altra parte, se le voci che mi sono arrivate non sono un'eresia anche al Mugello per ora non dovrebbero fare problemi per moto rumorose, ma solo per il 2008 perchè poi entrerà in vigore la norma e - come hai detto anche tu - tutti dovranno adeguarsi


sandro76 ha scritto:
Ps. Per quelli che propongono di girare all'estero... pensate che la legge non arriverà mai anche la'? E' questione di tempo ovviamente, alcune realtà sono in dietro anni, ma prima o poi arriveranno ad adeguarsi anche loro e allora che farete? smetterete di andare in pista?

Vero, è solo questione di tempo. Prendiamo ad esempio la tanto citata Rjieka: è in Slovenia, territorio facente parte della U.E. giusto?? Bene, fidatevi che tra qualche anno non sarà più un'isola così felice....
 
3800086
3800086 Inviato: 29 Feb 2008 11:04
 

fa presto a parlare lui che fa il CIV....senza offesa senza invidia
icon_confused.gif icon_asd.gif
 
3800120
3800120 Inviato: 29 Feb 2008 11:08
 

Niko ha scritto:

Prendiamo ad esempio la tanto citata Rjieka: è in Slovenia, territorio facente parte della U.E. giusto?? Bene, fidatevi che tra qualche anno non sarà più un'isola così felice....


Rijeka è in Croazia, quindi non credo che faccia parte dell'UE e quindi non credo che entro tempi brevi ci saranno problemi.
 
3800166
3800166 Inviato: 29 Feb 2008 11:13
 

Ah, bene.
Quindi per la zx10r 2005:
Motore:
Tipo 4 tempi, DOHC, 4 cilindri
Alesaggio e corsa 76,0 × 55,0 mm

Da allegato F:

Corsa 55mm -> 4 tempi -> 6000 giri.

Ma la mia a 6000 giri è ancora quasi zitta zitta....

Forse la passo anche senza db-killer, se il regolamento adottato è questo.

Cero che se mi mettono un fonometro fisso sul rettilineo dove passo a 13.000 giri, col cavolo che sono 98 db.

In questo link, in fondo al regolamento FMI Velocità 2008 l'allegato "F" si vede un po' meglio.

Link a pagina di Federmoto.it

Grazie mille a Sandro76, per il super chiarimento. Effettivamente le leggi le avevo cercate. Ma ammetto di essermi scoraggiato alla 10ma riga ed aver interrotto la lettura lì...... icon_redface.gif
 
3800184
3800184 Inviato: 29 Feb 2008 11:15
 

Gatzpacho ha scritto:


Rijeka è in Croazia, quindi non credo che faccia parte dell'UE e quindi non credo che entro tempi brevi ci saranno problemi.


Ah già cavolo, è vero.... icon_redface.gif icon_mrgreen.gif La Croazia però è candidata per entrare, ad ogni modo diciamocelo: non è proprio comodissimo andar tutte le volte a Rjieka per farsi una pistata.... icon_rolleyes.gif
 
3800427
3800427 Inviato: 29 Feb 2008 11:43
 

Citazione:
Ps. Per quelli che propongono di girare all'estero... pensate che la legge non arriverà mai anche la'? E' questione di tempo ovviamente, alcune realtà sono in dietro anni, ma prima o poi arriveranno ad adeguarsi anche loro e allora che farete? smetterete di andare in pista?
Quello è vero , già da un paio d'anni su alcuni circuiti d'europa ci sono severe leggi , poi si sà che in alcuni tipo Rjieka o sud della Francia ci vorra un pò di più ma è solo una questione di tempo. Guardate in altri circuiti qual'è la soglia :
Autodrom MOST (CZ)Rumorosità massima: 105 dBA
TT Circuit – ASSEN (NL)Rumorosità massima: 88 dBA
SACHSENRING (D)severe restrizioni! Ammessi solo aspirazione e scarico originali
SPA – Francorchamps (B)Rumorosità massima: 102 dBA
SALZBURGRING (A)Rumorosità massima: 99 dBA
Circuito de JEREZ (E)
PANNONIARING (H)
OSCHERSLEBEN (D)Rumorosità massima: 105 dBA
ANNEAU DU RHIN (F)Rumorosità massima: 100 dBA
 
3800503
3800503 Inviato: 29 Feb 2008 11:51
 

Hayden69 ha scritto:
fa presto a parlare lui che fa il CIV....senza offesa senza invidia
icon_confused.gif icon_asd.gif


Ci può stare la tua affermazione icon_mrgreen.gif ma ti dico una cosa... ho iniziato a girare in pista nel 2003 quando ancora vigeva l'anarchia pura, nonostante questo usavo lo scarico originale che aimè ho disintegrato alla seconda uscita... deovendolo sostituire chiesi per l'originale... che costava un triglione di euro più o meno... e da lì la scelta di montare un remus omologato, cioè proprio nato con emissione sonora conforme alla legge con foglio di omologazione annesso (allora i db-killer non esistevano ancora..) non mi ricordo quanto lo pagai ma meno rispetto l'orginale..

Dopo altre 3 pistate disfai pure quello (ero un po' un vandalo a quel tempo) e allora SOLAMENTE PER UNA QUESTIONE ECONOMICA comprai un terminale usato della V & H aperto... lo pagai una cazzata e visto che ne disfavo uno al mese....

Questo per dire che:
1) Non mi è mai importato molto di fare rumore
2) Tuttora secondo mè l'unica pecca dei regolamenti è che dovrebbero far adeguare anche le moto da corsa... così lo sviluppo dei componenti avverrebbe comunque sulla restrizione rumorosa.
3)Il fatto che corro non è sempre favorevole, visto da un'altro punto di vista avrei delle motivazioni in più rispetto a voi per lamentarmi, la mia moto col db-killer necessita una obbligatoria adeguamento della mappatura altrimenti va molto male e tra l'altro col db-killer il motore sale di temperatura a livelli esagerati. Per mè praticare delle prove libere col db-killer comporta una seccatura enorme.
4)Quest'anno ho deciso di non fare prove libere... al che potreste dire:"vedi allora!"... NO! non è per la strozzatura, è perchè girare nelle libere sinceramente mi ha stancato perchè non mi da' più gli stimoli di qualche anno fa e anche dal punto di vista dell'allenamento non mi serve a nulla.
5)Eventualmente dovessi partecipare a delle libere magari perchè qualche amico mi chiede di fargli compagnia... mi adeguo senza problemi, monto un silenzatore adeguato e carico la mappatura in centralina adeguata.. e fine dei problemi.

Detto questo... non pretendo che la pensiate come me, è solo un consiglio spassionato che mi sento di dare perchè tanto incazzarsi è solo una lotta ad un mulino a vento dove a perdere siamo solo noi in partenza.
 
3800580
3800580 Inviato: 29 Feb 2008 12:03
 

sandro76 ha scritto:

usavo lo scarico originale che aimè ho disintegrato alla seconda uscita...

Ma cosa hai fatto per disintegrarlo? Ti sei sdraiato? Lo hai grattuggiato in piega?

Comunque secondo me questo fatto delle emissioni non si può far altro che accettarlo, per me che ho lo scarico originale è più facile, però bisogna capire che è così e basta. Ci sono delle regole e vanno rispettate, perchè se non le rispetti non giri. E' una legge, i circuiti se potessero decidere ti farebbero girare anche senza collettori, cosa gliene frega a loro? Certo gridare allo scandalo è facile, ma penso che ci siano fatti ben più importanti per cui incazzarsi, uno su tutti il fatto che i prezzi delle nostre piste sono i più alti d' Europa.
 
3800677
3800677 Inviato: 29 Feb 2008 12:20
 

Nel primo anno (2003) ho fatto 7 uscite in pista, mi sono sdraiato 3 volte...
... se fosse solo questione di grattuggiarlo in terra non mi interessava mica... giravo con una R1 che era tenuta insieme dagli elastici e dal nastro americano...

Da lì ho capito che le gomme in mescola non alla tela e una cura della moto possono darti una bella mano a farti rimanere in piedi icon_mrgreen.gif ma allora non ci pensavo, davo gas, a ogni curva rischiavo e ogni tanto sbattevo i dentoni in terra.
 
3800702
3800702 Inviato: 29 Feb 2008 12:24
 

sandro76 ha scritto:

2) Tuttora secondo mè l'unica pecca dei regolamenti è che dovrebbero far adeguare anche le moto da corsa... così lo sviluppo dei componenti avverrebbe comunque sulla restrizione rumorosa.


eusa_clap.gif
 
3800712
3800712 Inviato: 29 Feb 2008 12:25
 

sandro76 ha scritto:
Nel primo anno (2003) ho fatto 7 uscite in pista, mi sono sdraiato 3 volte...
... se fosse solo questione di grattuggiarlo in terra non mi interessava mica... giravo con una R1 che era tenuta insieme dagli elastici e dal nastro americano...

Da lì ho capito che le gomme in mescola non alla tela e una cura della moto possono darti una bella mano a farti rimanere in piedi icon_mrgreen.gif ma allora non ci pensavo, davo gas, a ogni curva rischiavo e ogni tanto sbattevo i dentoni in terra.


Mitico.... icon_mrgreen.gif
 
3800846
3800846 Inviato: 29 Feb 2008 12:50
 

Gronky ha scritto:
Ah, bene.
Quindi per la zx10r 2005:
Motore:
Tipo 4 tempi, DOHC, 4 cilindri
Alesaggio e corsa 76,0 × 55,0 mm

Da allegato F:

Corsa 55mm -> 4 tempi -> 6000 giri.

Ma la mia a 6000 giri è ancora quasi zitta zitta....

Forse la passo anche senza db-killer, se il regolamento adottato è questo.

Cero che se mi mettono un fonometro fisso sul rettilineo dove passo a 13.000 giri, col cavolo che sono 98 db.

In questo link, in fondo al regolamento FMI Velocità 2008 l'allegato "F" si vede un po' meglio.

Link a pagina di Federmoto.it

Grazie mille a Sandro76, per il super chiarimento. Effettivamente le leggi le avevo cercate. Ma ammetto di essermi scoraggiato alla 10ma riga ed aver interrotto la lettura lì...... icon_redface.gif



Bè, ragazzi, messa così non sembra neanche tanto catastrofica...

Il mio unico problema, al momento, sarebbe quello di rivendere il terminale after-market... Mi scoccerebbe doverlo appendere in camera da letto come cimelio icon_lol.gif icon_lol.gif
 
3802179
3802179 Inviato: 29 Feb 2008 14:59
 

Guardate qui:

Link a pagina di Cgi.ebay.it

Per me è da tenere nella cassetta degli attrezzi ad ogni uscita in pista.

In caso di controversie, se si fosse molto vicino al limite consentito di emissioni acustiche.
 
3803357
3803357 Inviato: 29 Feb 2008 16:50
 

Gronky ha scritto:
Guardate qui:

Link a pagina di Cgi.ebay.it

Per me è da tenere nella cassetta degli attrezzi ad ogni uscita in pista.

In caso di controversie, se si fosse molto vicino al limite consentito di emissioni acustiche.


Guarda... per il momento grossi problemi non ci sono, la legge non essendo in vigore effettivo al 100% ora come ora si va a un po' ad orecchio, se lo scarico è omologato e non contraffatto, deve rientrare nei decibel previsti e se anche dovesse sforere di un paio di decibel non penso proprio ti facciano storie.

Un domani probabilmente si muniranno di fonometri ed allora una controllata non guasterebbe, ma arrivare a farsene uno privato mi pare un po' eccessivo anche in quel caso, basterebbe trovare qualcuno che lo possiede (magari dal circuito stesso) e controllare un volta l'anno le emissioni ed ovviamente prendere provvedimenti quando si è vicini al limite. Se poi uno se lo vuol comprare per averlo lì come prova nel caso di controversie... tanto meglio.
 
3804087
3804087 Inviato: 29 Feb 2008 17:59
 

Io (e i miei amici) siamo tra quelli che quando hanno saputo di questa norma ci siamo subito avviliti e incazzati....ma dopotutto, pensandoci bene, non è che le cose cambino molto.....credo che la maggior parte della gente che monta uno scarico aftermarker abbia (a casa) il dbkiller....o quantomeno lo scarico originale in uno scatolone nel box, credo che quest'anno (essendo il primo) i circuiti usino il buon senso e chi prima e chi poi, ci adegueremo tutti come abbiamo sempre fatto.

Chi si lamenta oggi della mancanza del fumo nei locali pubblici? Anzi, da fumatore, dico che è stato un bene.......eppure all'inizio (noi fumatori) avevamo gridato allo scandalo!!!!!

Intendiamoci, anche a me piace sentire la mia moto che urla dallo scarico aperto e si fa sentire da tutti.......ma comunque credo che i problemi più urgenti, per i quali noi "pistaioli", dovremmo attivarci (visto che una giornata di divertimento in pista costa un'occhio della testa!!!!) secondo me sono ben diversi, vedi mancanza di sicurezza in molte piste, vedi poca professionalità degli addetti alla pista stessa, vedi il non obbligo di assicurazione (in alcune piste).......vedi soprattutto i prezzi che sono esagetarati!!!!!

Insomma.....non la vedo come una tragedia.....tutto qui.
 
3805439
3805439 Inviato: 29 Feb 2008 19:54
 

sono perfettamente d'accordo con rello...i problemi seri e veri sono altrove

($$$$$$$) icon_mrgreen.gif
 
3809891
3809891 Inviato: 1 Mar 2008 14:58
 

sandro76 ha scritto:
Mia opinione personale: Iniziate ad adeguarvi alle normative perchè volente o nolente dal prossimo anno saremo tenuti tutti a rispettare senza farsi venire l'ulcera dall'incazzo per questa cosa.... tanto le moto si guidano col polso, non con l'orecchio.



Ciao Sandro,
Su come si guidano le moto penso che siamo tutti d'accordo, e credo che in questo forum in pochi s'incazzino con queste leggi solo perchè non possono sentire il frastuono dello scarico (almeno non è il mio caso).
Io mi incazzo (e penso anche altri) perchè lo scarico racing (arrow trofeo, quindi non costruito per fare casino ma costruito con una certa cognizione di causa) l'ho comprato 2 mesi fa ed ho il timore (ma forse non sarà così almeno spero) di aver tirato via 1000 euro, è questo che mi fa incazzare.
Qualcuno ha fatto il paragone con il fumo nei luoghi pubblici ma non è la stessa cosa, fumare si può fumare ugualmente all'esterno, quindi chi ha la passione per il fumo o chi ne ha comprate un milione di stecche può comunque fumarle tutte, solo all'esterno. Ma lo scarico racing preso nuovo se devo smontarlo per la pista dove lo uso???


sandro76 ha scritto:
Ps. Per quelli che propongono di girare all'estero... pensate che la legge non arriverà mai anche la'? E' questione di tempo ovviamente, alcune realtà sono in dietro anni, ma prima o poi arriveranno ad adeguarsi anche loro e allora che farete? smetterete di andare in pista?


Certo che arriverà là, ma è come chi è andato a fare affari in Romania, ha sfruttato la situazione fino a quando poteva e poi amen, si è trovato altri lidi dove andare. E così è anche per chi va a girare a Rijeka, due, tre o quattro anni che siano, intanto si diverte con poco e sopratutto senza menate, poi si vedrà.
 
3810145
3810145 Inviato: 1 Mar 2008 15:38
 

OT: da fumatore sono d' accordo sulla legge di vietare il fumo negli esercizi pubblici: cosi' posso entrare nei locali con mio figlio senza avere il timore che venga intossicato e io stesso ne fumo qualcuna in meno! icon_cool.gif
Tornando al discorso sul db killer credo non sia giusto l' obbligo di usarlo anche in pista: a molti piace sentire la propria moto che urla libera e vietarlo mi sembra una vera esagerazione. Chi poi ha comprato una casa nelle vicinanze di un circuito sapeva che la gente che ci andava non avrebbe girato con le bici...
Le leggi poi non si fanno all' ultimo minuto, questa assurdita' e' sicuramente da un po' di tempo che gira nell' aria... perche' non si e' vietata subito la vendita (tutt' ora possibile) o almeno la messa in guardia agli acquirenti che girano in pista per divertimento e senza velleita' agonistiche che stavano (e stanno) spendendo bei soldi per scarichi tra poco inutilizzabili??? (come giustamente ha detto Biagioluc). E' il solito raggiro, e alla fine chi ci rimette sono sempre le fascie meno tutelate (come noi motocicliti che per lo stato e la legge siamo criminali). Sono comunque d' accordo che la mancanza di assicurazioni, sicurezza adeguata e prezzi che lievitano ingiustificatamente anno dopo anno siano problemi anche piu' gravi... icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif
 
3810420
3810420 Inviato: 1 Mar 2008 16:34
 

marco_83 ha scritto:
Sono comunque d' accordo che la mancanza di assicurazioni, sicurezza adeguata e prezzi che lievitano ingiustificatamente anno dopo anno siano problemi anche piu' gravi... icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif


Si certo, mi ero dimenticato di dire che comunque questi sono problemi più grossi, sopratutto la sicurezza in pista ha priorità assoluta.
Comunque anche tirare via 1000 euro a causa di politici incompetenti e ladroni mi fa discretamente girare le balle.
E poi cosa significa una legge a livello nazionale?
Se io vado ad aprire una pista in una cava a 20 km dalla casa più vicina devo lo stesso fare rispettare il limite!!!
E' una cosa assurda si vuole vietare il divertimento anche se non nuoce a nessuno!!!
 
3810556
3810556 Inviato: 1 Mar 2008 17:00
 

Biagioluc ha scritto:
sandro76 ha scritto:
Mia opinione personale: Iniziate ad adeguarvi alle normative perchè volente o nolente dal prossimo anno saremo tenuti tutti a rispettare senza farsi venire l'ulcera dall'incazzo per questa cosa.... tanto le moto si guidano col polso, non con l'orecchio.


Ciao Sandro,
Su come si guidano le moto penso che siamo tutti d'accordo, e credo che in questo forum in pochi s'incazzino con queste leggi solo perchè non possono sentire il frastuono dello scarico (almeno non è il mio caso).
Io mi incazzo (e penso anche altri) perchè lo scarico racing (arrow trofeo, quindi non costruito per fare casino ma costruito con una certa cognizione di causa) l'ho comprato 2 mesi fa ed ho il timore (ma forse non sarà così almeno spero) di aver tirato via 1000 euro, è questo che mi fa incazzare.
Qualcuno ha fatto il paragone con il fumo nei luoghi pubblici ma non è la stessa cosa, fumare si può fumare ugualmente all'esterno, quindi chi ha la passione per il fumo o chi ne ha comprate un milione di stecche può comunque fumarle tutte, solo all'esterno. Ma lo scarico racing preso nuovo se devo smontarlo per la pista dove lo uso???


Esatto, perfettamente ciò che penso io, cioè di avere uno scarico riportante la scritta "NOT FOR ROAD USE" e non poterlo usare nemmeno in pista!

Ad ogni modo, bisogna chiarire sta faccenda di DBkiller e decibel: ad esempio, oggi pomeriggio ho provato a rilevare i decibel della mia moto ai giri prescritti dalla tabella postata da Sandro: bene, ne ho rilevati 101, quindi considerano 1db di tolleranza, dovrei restrare dentro al limite dei 102db, nonostante non abbia db killer nè altro!
 
3815875
3815875 Inviato: 2 Mar 2008 15:29
 

Scusate la solita domanda da ignorant ma se ho uno scarico omologato senza db farà più o meno lo stesso casino del non omologato no?
e poi siete sicuri che si deve rifare la mappatura della pc se ci rimetto il db?a me avevano detto che non serviva...
 
3820780
3820780 Inviato: 3 Mar 2008 11:36
 

Dubbio dubbioso..... 0510_help.gif

Ma le nostre moto impegnate nelle prove libere, come vengono considerate dagli autodromi?
Come moto da corsa, e soggette al rilevamento delle emissioni acustiche secondo regolamento velocità FMI ( e relativo allegato F ), oppure come moto stradali, quindi soggette all'omologazione CDS? 0510_grattacapo.gif

Sandro illuminaci!!!
 
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