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Supereccesso di velocità. Conseguenze e ricorso
3182655
3182655 Inviato: 14 Dic 2007 16:28
Oggetto: Supereccesso di velocità. Conseguenze e ricorso
 

Ieri notte, alle 2:00 circa, una mia amica in auto ha preso un verbale per eccesso di velocità, 118km/h (scarto dello strumento già escluso) su statale con limite dei 50km/h.

La dinamica: (per quello che mi ha raccontato) su pezzo rettilineo di statale, fuori da centri abitati, con spartitraffico centrale, limite 50Km/h, pattuglia PS sbuca dal buio più totale e le intima l'alt (l'agente si è messo in mezzo alla strada con paletta e torcia puntata verso la conducente) lei si è fermata subito dopo la pattuglia, pare che la velocità sia stata rilevata in avvicinamento da una macchinetta tipo macchina fotografica su treppiede, non le hanno fatto vedere nessuna foto ma solo una strisciata di stampante su cui è stata aggiunta il no. di targa a mano.

Il verbale: art.142/€500/-10punti/ patente ritirata (le hanno dato il foglio di via per tornare a casa)

Altre informazioni: l'amica in questione NON è una neopatentata e neanche una pazza criminale, ma una madre di famiglia che per motivi seri e personali stava tornando a casa di fretta, inoltre usa l'auto per circa 70+70km al giorno per andare e tornare dal lavoro. In ultimo (e qui per favore riponete il CdS) era una tipica situazione dove se ci fosse stato il limite dei 90/100 nessuno avrebbe gridato allo scandalo.

Pertanto chiedo, per favore, a qualche lettore del forum (esperto in materia) qual'è la durata del ritiro della patente in questo caso (non è scritto sul verbale) e quali argomenti portare per intentare un ricorso (non mi sembra che le modalità - pattuglia non visibile - niente foto del mezzo con la targa leggibile - pericolosità dell'intimazione dell'alt al veicolo in quelle condizioni siano proprio inattaccabili).

Per chiarezza aggiungo che la multata sa di essere in torto e non recrimina nulla su euro e punti, ma visto le circostanze e cosa significherebbe per il suo quotidiano familiare e lavorativo rimanere 6 mesi senza patente, vorrebbe limitare questo aspetto punitivo.
 
3182750
3182750 Inviato: 14 Dic 2007 16:39
 

il ritiro è stabilito nel verbale che dovrebbe arrivare a casa.

gli agenti accertano la violazione, segnalando appunto la violazione, i punti previsti eccetera.
in genere applicano il minimo previsto (1 mese? non so bene le nuove norme).


a parte questo la sanzione è indipendente dalla necessità che ciascuno ha della patente.
sennò chi non ha figli e lavora sotto casa... non avrebbe sconti, e chi invece ne ha bisogno dovrebbe averli?
 
3182777
3182777 Inviato: 14 Dic 2007 16:43
 

Per il superamento di oltre 40 km/h rispetto al limite di velocità vige Il D.L. n. 151 del 27.06.2003, poi convertito in legge dalla L. n. 214 del 01.08.2003, rispetto alla vecchia normativa prevista dall’art. 142 – 9° comma – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), ha introdotto la sola novità della decurtazione di 10 punti sulla patente di guida. Nella precedente normativa era prevista la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta della somma di € 343,35, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente da uno a tre mesi.

Per eventuali ricorsi al GdP:

il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione e’ avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione……”””.
 
3182928
3182928 Inviato: 14 Dic 2007 16:59
 

Citazione:
- superamento dei limiti di oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei a dodici mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. In caso di recidiva in un biennio scatta la revoca della patente.



Citazione:
Fondo contro l'incidentalita' notturna
In fase di conversione in legge del d.l.117/07, quindi con valore dal 4/10/07, e' stata disposta l'applicabilita' di una sanzione aggiuntiva di 200 euro nel caso in cui vengano violate le norme di cui sopra (art.141/142 c.d.s.) nella fascia oraria notturna, ovvero dalle ore 20 alle ore 7 del giorno dopo.
nb. mi pare che il fondo contro l'incidentalità notturna sia stato eliminato.
 
3183070
3183070 Inviato: 14 Dic 2007 17:15
 

Le più recenti modifiche al CdS (Legge di conversione del d.l. 117/07) hanno ulteriormente modificato il comma 9 e introdotto il comma 9-bis, che ora risulta come di seguito, che è quello che sarà applicato, visto che il limite è stato superato di 68 km/h.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Quindi, in sintesi, le sanzioni sono:
- multa di 500 euro (più spese)
- sospensione della patente da sei a dodici mesi (probabilmente sei, se è la prima infrazione del genere)
- decurtazione di 10 punti dalla patente

Il fatto che non ci sia la fotografia è normale, trattandosi di un telelaser e visto che è stata fermata immediatamente la procedura è regolare (per quanto ne so). La pretesa pericolosità dell'arresto del veicolo in quelle condizioni non credo possa essere base per un ricorso. Sul fatto che la pattuglia era nascosta è difficile dare un giudizio senza aver ben presente il luogo e la posizione della pattuglia.
Se avesse avuto dei motivi seri e comprovabili per tornare a casa di fretta (ad esempio, un parente stretto gravemente malato che aveva bisogno urgente della sua assistenza), forse potrebbe essere un motivo per fare ricorso.
 
3183190
3183190 Inviato: 14 Dic 2007 17:28
 

Per quanto riguarda il ricorso, chiedi alla tua amica se è certa (ma proprio sicurissima) che non vi siano stati cartelli indicanti la rilevazione della velocità.
In particolare la cartellonistica di preavviso DEVE essere ripetuta se poco prima del punto rilevazione vi sia un incrocio.

Per quanto riguarda lo strumento utilizzato per la rilevazione dovrebbe essere un telelaser, è comunque deve essere indicato sul verbale tipo, modello e matricola, magari non ci ha fatto caso.
Questo strumento di solito non produce foto del veicolo rilevato.
Ci si affida alla correttezza dell'agente (che vantaggio avrebbero ad addebitare ad una persona qualunque un reato commesso da un'altro)
Un'altro cavillo è l'omologazione dello strumento utilizzato.

La scusante del parente gravemente malato deve comprendere che questi sia stato solo e che nessuna ambulanza avrebbe potuto soccorrerlo prima dell'arrivo della tua amica, ed a Milano mi sembra un'eventualità un pò strana!!!

Per quanto riguarda la modalità di fermo del veicolo, può essere discutibile, ma l'importante è che non abbiano creato pericolo per il traffico.
E comunque non ha nulla a che fare con la contestazione dell'eccesso di velocità.
Mi spiego meglio... anche dimostrando che abbiano creato una situazione di pericolo nel fermare l'auto della tua amica, resta il fatto che lei abbia superato il limite.

P.S.:
Teo86x ha scritto:
nb. mi pare che il fondo contro l'incidentalità notturna sia stato eliminato.


non so se è ancora in vigore o meno, forse è solo un problema di definizione delle regole operative di applicazione...
ma in realtà questo è un fondo destinato genericamente alle vittime della strada...
è come fare una donazione (anche se obbligatoria) a quei poveracci che subiranno in futuro danni causati da pirati della strada.
 
3183378
3183378 Inviato: 14 Dic 2007 17:52
 

La fonte di prova non è la fotografia ma la risultanza dell'apparecchiatura omologata (art. 142/6° C.d.S.).

Inoltre, essendoci stata contestazione immediata, vale il principio dell'art. 2700 C.C. (fede privilegiata dell'atto pubblico).

A tal riguardo si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n° 210/04.
 
3183714
3183714 Inviato: 14 Dic 2007 18:38
 

Grazie a tutti per i riferimenti di legge inerenti il caso. Purtroppo confermano il ritiro della patente per almeno 6 mesi un vero grosso guaio per lei. Daltronde la legge non può prescindere dal valore assoluto del superamento del limite di 68km/h, e sanziona di conseguenza. Però spero che siate concordi sul fatto che, un conto è passare in un paesino con limite a 50 nel primo pomeriggio a 118km/h ed un altro sarebbe passare su una superstrada dove qualcuno ha magari dimenticato un limite dei 30km/h (per lavori ormai terminati) a 98km/h. Ho esagerato per far capire il concetto ma il messaggio è il seguente: BISOGNA ESSERE PARTICOLARI PER PIAZZARE UN VELOX alle due di notte, su una specie di superstrada, fuori dai centri abitati, aspettando su una strada deserta di provincia un disgraziata che SICURAMENTE andrà più del limite........(scommetto che perfino la pattuglia quando se ne sarà andata ierinotte lo avrà fatto ad una velocità maggiore di 50km/h).

Un ultima cosa.....i due agenti, che comunque sono stati molto corretti mi ha detto, le hanno riferito che l'altro automobilista beccato prima di lei non si è neanche fermato (non è riuscito? non ha voluto?) beh spero che la sanzione comminata a quest'ultimo sia peggiore (sempre che gli abbiano preso la targa) di quella dovuta a lei. O CONVIENE NON FERMARSI VERAMENTE COME DICONO IN GIRO?
 
3184939
3184939 Inviato: 14 Dic 2007 21:05
 

Non fermandosi all'invito delle FF.OO. si è soggetti, oltre alle conseguenze della violazione eventualmente commessa, a un'ulteriore sanzione (da 74 a 296 euro) e alla decurtazione di 3 punti dalla patente (art. 192, comma 6), se il fatto avviene in presenza di un posto di blocco le conseguenze sono più pesanti: multa da 1169 a 4678 euro e decurtazione di 10 punti (art. 192, comma 7).
Inoltre, c'è la questione del pagamento in misura ridotta. L'art. 202, comma 1, del CdS prescrive che il trasgressore sia ammesso al pagamento delle sanzioni in misura ridotta (cioè pari al minimo previsto, nel caso della tua amica, ad esempio, la sanzione è da 500 a 2000 euro e lei ne pagherà 500) entro 60 giorni. Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo dispone che non sia ammesso al pagamento in misura ridotta chi non abbia ottemperato all'invito di fermarsi. In altre parole, sia la multa per eccesso di velocità che quella per non essersi fermato all'alt diventano più pesanti.
Per finire, può esserci il rischio di essere imputati di resistenza a pubblico ufficiale (reato penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni), anche se la questione è controversa e ci sono sentenze della corte di cassazione (non a sezioni riunite) sia in un senso che nell'altro.

La domanda sul fatto se "convenga" non fermarsi è, comunque, mal posta... secondo qualcuno, probabilmente, anche fare una rapina in banca "conviene" (se non si viene scoperti). icon_wink.gif
 
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