Posto il link di un ricorso "vinto" contro un Velox
illegittimamente nascosto.
Link a pagina di Jurislab.it
e ne riporto una parte saliente:
Citazione:
Passando quindi ad esaminare la seconda eccezione dal medesimo sollevata e concernente la non visibilità dell'Autovelox e dei verbalizzanti, si precisa che nell'attuazione dei servizi di vigilanza e repressione delle infrazioni stradali, l'art.43 del C.d.S. e l'art.183 del Regolamento di Attuazione dello stesso codice (D.P.R.16/12/92, n.495) prevedono che siano facilmente visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli operatori di polizia e i loro mezzi, anche mediante l'uso di appositi capi di vestiario e di autoveicoli con colori d'istituto.
L'attività di controllo della circolazione stradale deve sempre ispirarsi, infatti, a principi di correttezza amministrativa e di trasparenza e non può comunque prescindere dall'osservanza di precisi obblighi connessi alla tutela del diritto di difesa dell'utente della strada.
Nel caso dì specie, invece, come confermato in udienza dal rappresentante della resistente, tra l'altro componente della pattuglia che ha eseguito l'accertamento de quo, quel giorno il dispositivo di rilevamento e gli agenti si trovavano dietro al muro di cinta di una casa ubicata all'angolo di via Soave e via G. Rippa, nascosti praticamente a chi, come il ricorrente, proveniva da Soave ed era diretto a Mantova e ciò malgrado a margine della strada esistesse un'idonea banchina.
Ora non vi è chi non veda come tale sistema di controllo sia palesemente in contrasto con la normativa innanzi indicata e, pertanto, l'opposizione sotto tale profilo va accolta e annullato il provvedimento impugnato.
Deve, di conseguenza, ritenersi assorbita l'ulteriore rimostranza dedotta in ricorso dall'opponente perché discendente dalla presupposta validità del verbale di che trattasi.
Sussistono, infine, sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mantova, nella persona del dott. Walter Cabrini, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: visto l'art.23 della L. 689/81;
· accoglie il ricorso presentato da XXXXX e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato con la conseguente revoca della sanzione pecuniaria comminata e della relativa sanzione amministrativa accessoria prevista dalla presente violazione;
· dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Di ricorsi vinti, contro Velox nascosti ce ne sono a valanghe...
Non capisco quindi chi si ostina nel dire:
se vado piano non me lo prendo.
e' verissimo e sacrosanto, ed anche giusto,
I limiti di velocità, vanno rispettati.
come è verissimo che i Velox vanno segnalati e non nascosti.
Spero di aver tolto un po' di dubbi sul fatto che a mio avviso,
il velox nascosto nel cassonetto, o nella scuola abbandonata,
sia tanto "illegale" quanto il superamento del limite di velocità di chi ricorre. Di correttezza amministrativa e di trasparenza, ne vedo ben poca.