CONFISCA?? .....ma che siamo diventati matti??....la legge è la seguente e la confisca NON ESISTE!
Citazione:
Cosa prevede il Codice della strada
La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale e non del Giudice di pace.
Con il nuovo decreto legge del 3 agosto 2007 le sanzioni sono ancora più severe:
Tasso alcolemico tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro; arresto fino a 1 mese e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
tra 0,8 e 1,5g/l l'ammenda sale tra 800 e 3.200 euro con l'arresto fino a 3 mesi (a richiesta dell'imputato, la pena può essere sostitutita con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 2 a 6 mesi). Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
oltre l'1,5 g/l ammenda tra 1.500 e 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi (a richiesta dell'imputato, la pena può essere sostituita con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 6 mesi ad un anno). Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere posto sotto sequestro preventivo.
E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).
Casi di revoca della patente di guida
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Dal 22 agosto 2005 in base all'articolo 130bis, la revoca della patente è prevista anche per tutti i conducenti che provochino la morte di un'altra persona, guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o sotto ebbrezza da alcol.
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito amministrativo che prevede le seguenti sanzioni:
a) Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000 a euro 12.000 se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto)
b) Sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio;
c) Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;
Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.