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esperienze...da dimenticare![da fermo a confisca]
2589197
2589197 Inviato: 28 Set 2007 21:00
Oggetto: esperienze...da dimenticare![da fermo a confisca]
 

ciao a tutti, voglio raccontarvi quanto successo e chiedervi un parere: ad un mio amico ritirano la pantente causa guida in stato di ebrezza (con livello di alcool veramente ridicolo) prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
Patente ritirata per 45 gg e motociclo posto in fermo amministrativo.
L'avvocato al quale si rivolge gli assicura che non c'è pericolo per il motociclo, non gli verra confiscato!
ora ha riavuto la patente. nessuna contravvenzione gli è stata ancora notificata ma potroppo a quanto pare il motociclo gli è stato CONFISCATO.
Possibile che si passi così d'ufficio dal fermo amministrativo alla confisca senza che nessuno ti faccia sapere nulla ?
ho cercato notizie su internet ma purtroppo non ho trovato quanto mi interessava.
domanda: ma anche prima dell'entrata in vigore della nuova legge c'era la confisca oppure no?
si puo fare qualcosa in merito, tipo un ricorso?

vi ringrazio per le vs. info
 
2589982
2589982 Inviato: 28 Set 2007 23:29
 

Credo che può fare tranquillamente ricorso dato che la legge sulla confisca è stata abrogata in quanto anticostituzionale.
 
2590133
2590133 Inviato: 29 Set 2007 1:33
 

CONFISCA?? icon_evil.gif icon_evil.gif .....ma che siamo diventati matti??....la legge è la seguente e la confisca NON ESISTE! icon_evil.gif

Citazione:
Cosa prevede il Codice della strada

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale e non del Giudice di pace.
Con il nuovo decreto legge del 3 agosto 2007 le sanzioni sono ancora più severe:

Tasso alcolemico tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro; arresto fino a 1 mese e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.


tra 0,8 e 1,5g/l l'ammenda sale tra 800 e 3.200 euro con l'arresto fino a 3 mesi (a richiesta dell'imputato, la pena può essere sostitutita con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 2 a 6 mesi). Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.


oltre l'1,5 g/l
ammenda tra 1.500 e 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi (a richiesta dell'imputato, la pena può essere sostituita con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 6 mesi ad un anno). Sospensione della patente da 1 a 2 anni.

E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere posto sotto sequestro preventivo.

E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Casi di revoca della patente di guida
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Dal 22 agosto 2005 in base all'articolo 130bis, la revoca della patente è prevista anche per tutti i conducenti che provochino la morte di un'altra persona, guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o sotto ebbrezza da alcol.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico

La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito amministrativo che prevede le seguenti sanzioni:

a) Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000 a euro 12.000 se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto)
b) Sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio;
c) Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;

Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.



 
2591306
2591306 Inviato: 29 Set 2007 12:06
Oggetto: Re: esperienze...da dimenticare!
 

frafra ha scritto:
prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Bisognerebbe capire a quale legge si rferisce... se all'epoca era ancora in vigore la confisca, e la "pratica" si e' conclusa prima della sua abolizione, che succede?
 
2592301
2592301 Inviato: 29 Set 2007 14:13
 

si ma se non sbaglio hanno fatto la sanatoria per le moto confiscate precedentemente all'abolizione della legge.
 
2592409
2592409 Inviato: 29 Set 2007 14:31
 

blueyes ha scritto:
si ma se non sbaglio hanno fatto la sanatoria per le moto confiscate precedentemente all'abolizione della legge.


quoto, deve fare ricorso
 
2592903
2592903 Inviato: 29 Set 2007 16:36
Oggetto: chiarimenti...
 

ciao a tutti...dunque lui è stato fermato prima dell'entrata in vigore della nuova legge (inizio agosto 2007)..infatti la patente gli è stata revocata per 45 gg ( e non 3 mesi come da nuova legge).
l'avvocato gli ha detto che non si puo fare ricorso ma a me sembra molto strano...avevo sentito anch'io che la confisca era anticostituzionale, ma ho pensato che un avvocato ne sapesse piu di me, ora comincio seriamente a dubitarne.
che voi sappiate qual'è l'iter giusto per procedere con il ricorso (chiaramente dopo aver cambiato avvocato ....) ?
esistone delle specie di "associazioni" alle quali ci si puo appoggiare in questi casi ?
vi ringrazio per le vs. risposte, mi sono state d'aiuto
 
2592923
2592923 Inviato: 29 Set 2007 16:41
 

senti altri pareri.. spesso gli avvocati non si aggiornano icon_wink.gif
 
2592992
2592992 Inviato: 29 Set 2007 16:58
Oggetto: tks
 

direi proprio che è il caso di cambiare avvocato...sembra che questo remi contro gli interessi del suo cliente!solo un'altra info e poi non vi rompo piu (e che proprio non so con chi parlarne e voi siete decisamente aggiornati!), prima del 3 agosto 2007 (nuova legge) era prevista anche la reclusione causa guida in stato di ebrezza? il mio amico sta decisamente entrando in panico, perchè ha paura di essere arrestato...
 
2609783
2609783 Inviato: 2 Ott 2007 11:01
 

Ci sarebbe comunque la sospensione condizionale, quindi in galera non ci va. Comunque se è successo prima de

Comunque 45g di ritiro è quasi il massimo, e non si da per un "livello alcolico ridicolo".
Fino a qualche anno fa, la guida in stato di ebrezza era un reato PENALE, e quindi rientrava nella fattispecie "veicolo utilizzato per compiere un reato", che prevede la confisca e non il fermo. E' parecchio che è cambiata la legge pero' - e ad agosto 2007 sono convinto che valesse già la depenalizzazione.
La cosa è parecchio strana.
 
2609839
2609839 Inviato: 2 Ott 2007 11:09
 

puoi rivolgerti ad associazioni tipo l'AUA Aua.it
 
2611032
2611032 Inviato: 2 Ott 2007 13:52
Oggetto: Re: chiarimenti...
 

frafra ha scritto:

esistone delle specie di "associazioni" alle quali ci si puo appoggiare in questi casi ?


...cerca in internet "associazione consumatori"... ce ne sono una miriade e tutte si occupano anche di queste cose a prezzi irrisori... la prima "consulenza" di solito è gratuita e se poi vuoi affidargli la pratica devi farti la tessera per associarti...

...io mi sono trovato bene (per altro tipo di problemi) con la federconsumatori icon_wink.gif

doppio_lamp.gif
 
2614584
2614584 Inviato: 2 Ott 2007 19:45
 

neeko72 ha scritto:
CONFISCA?? icon_evil.gif icon_evil.gif .....ma che siamo diventati matti??....la legge è la seguente e la confisca NON ESISTE! icon_evil.gif

Citazione:
Cosa prevede il Codice della strada

La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale e non del Giudice di pace.
Con il nuovo decreto legge del 3 agosto 2007 le sanzioni sono ancora più severe:

Tasso alcolemico tra 0,5 g/l a 0,8 g/l ammenda da 500 a 2.000 euro; arresto fino a 1 mese e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.


tra 0,8 e 1,5g/l l'ammenda sale tra 800 e 3.200 euro con l'arresto fino a 3 mesi (a richiesta dell'imputato, la pena può essere sostitutita con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 2 a 6 mesi). Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.


oltre l'1,5 g/l
ammenda tra 1.500 e 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi (a richiesta dell'imputato, la pena può essere sostituita con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche da 6 mesi ad un anno). Sospensione della patente da 1 a 2 anni.

E il veicolo?
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere posto sotto sequestro preventivo.

E' prevista la decurtazione dei punti sulla patente
Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).

Casi di revoca della patente di guida
Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Dal 22 agosto 2005 in base all'articolo 130bis, la revoca della patente è prevista anche per tutti i conducenti che provochino la morte di un'altra persona, guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti o sotto ebbrezza da alcol.

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico

La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito amministrativo che prevede le seguenti sanzioni:

a) Sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 (aumentata da euro 3.000 a euro 12.000 se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto)
b) Sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca in caso di recidiva in un biennio;
c) Fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito;

Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.





Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

La guida in stato di ebrezza è un reato e quindi è prevista la confisca.

Questo dal 2005 (quando era prevista anche per chi andava in due o era senza casco poi tolta).

Il C.d.S. è composto da 240 articoli più i 408 del regolamento e le leggi complementari.

Citare un solo articolo quindi non è sempre esaustivo.
 
2618247
2618247 Inviato: 3 Ott 2007 11:02
 

se vogliamo proprio dirla tutta la cosa è ancora più particolareggiata..

Citazione:
Quando il tasso alcolemico è fra 0,5 e 1,5 grammi/litro è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, mentre con tasso superiore, oltre alle pene detentive e pecuniarie, è prevista la confisca del veicolo


ora tocca vedere qual'era il tasso alcolemico della persona in questione....icon_wink.gif
 
2620229
2620229 Inviato: 3 Ott 2007 14:24
Oggetto: tasso alcolemico
 

il tasso alcolemico del mio amico non arrivava a 0.6
credo che a questo punto si recherà personalmente presso gli organi preposti per capire esattamente cosa fare.
Anche perchè più passa il tempo è peggio è!
io purtroppo non ci capisco nulla e non potro essegli d'aiuto.
grazie per tutti i consigli che avete postato. sono stati preziosi
 
2692433
2692433 Inviato: 12 Ott 2007 17:33
 

certo la confisca è pesante, ma almeno fa riflettere.
io propongo la pressa!! icon_lol.gif
 
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