Grifo ha scritto:
Il problema è proprio questo. Passare il controllo.
Lo potresti passare solo in caso di errore, cioè se non si accorgono della modifica in sede di revisione.
L'Art. 236. del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada disciplina le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
Al C.2° specifica che:" ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
......
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
.....
, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. "
Ora quale casa costruttrice ti rilascia il nulla osta????
Perciò in base a questo articolo saresti passibile di sanzione ai sensi dell'art.78 C. 3° del CdS.
P.S. Tu 13° io 41°
due cose, leggilo bene e tutto l'art. 236 reg. att. del CDS
Citazione:
# Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
ecco il decreto in neretto non esiste, per cui la norma è inattuabile, così come è inattuabile la sanzione del 78... la sola appendice V non basta, perché tra quelle il decreto dovrebbe stabilire quali comportano la visita e prova, e quali no, restando libere.