Citazione:
MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO 15 Agosto 2007 - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. (GU n. 195 del 23-8-2007 )
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al
comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di
veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al
comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di
veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato