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Inviato: 27 Ago 2007 18:18
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Modifiche del C.D.S. alla camera...
Scritto da Kriminal636 - Pubblicato Giovedì 17 novembre 2005 @ 16:27:17 CET
Vi anticipo alcune delle novità più importanti che sono in fase di approvazione alla Camera dei Deputati riguardanti il Codice della Strada...
La seguente proposta di legge non è stata approvata
Il testo completo del Ddl Senato 3596 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti.
Norme più severe. Ora il provvedimento passa alla Camera..
Qui seguito vi faccio un piccolo elenco dei contenuti salienti della conversione in legge del DL n. 184 del 21 settembre 2005.
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 19 ottobre 2005, ha approvato una serie di emendamenti al testo decreto legge di cui all’oggetto, apportando numerose modifiche al Codice della Strada.
Il testo sarà trasmesso alla Camera venerdì per la prima lettura (prima in Commissione e poi in Aula). Sono attesi ulteriori emendamenti alla Camera e/o modifiche di quelli approvati.
A) PATENTE A PUNTI
AUMENTA A 500 EURO LA SANZIONE PER CHI NON FORNIRA’ LE GENERALITA’ – SARA’ LA POLIZIA A RESTITUIRE D’UFFICIO (O SU ISTANZA) I PUNTI ILLEGITTIMAMENTE DECURTATI.
Prima significativa sorpresa: è stata nuovamente aumentata la sanzione amministrativa pecuniaria per il proprietario del veicolo che, senza giustificato e documentato motivo, omette di fornire le generalità della persona che era alla guida quando dalla violazione deriva decurtazione di punteggio (la sanzione dell’articolo 126/bis comma 2 passa da euro 250,00 a 500,00), in pratica si tornerebbe alla precedente proposta, che era sfumata durante l’approvazione del DL.
E' stato eliminato l’obbligo per il proprietario di fornire il numero della patente della persona che era alla guida.
Sono state modificate le modalità della sanatoria conseguente alla riattribuzione dei punti della patente del proprietario del veicolo illegittimamente decurtati per mancata identificazione del conducente. Viene precisato che:
- le procedure di riattribuzione non saranno più stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno;
- la riattribuzione dei punti sarà curata direttamente dagli organi di polizia stradale d’ufficio o su istanza dell’interessato;
B) SEQUESTRO E CONFISCA CICLOMOTORI O MOTOCICLI
ELIMINATA LA CONFISCA ALLA PRIMA VIOLAZIONE – PREVISTO IL FERMO AMMINISTRATIVO IN DEPOSITERIA PER 90 GIORNI. RIMANE LA CONFISCA PER LA RECIDIVA BIENNALE E PER I CASI DI COMMISSIONE DI REATI. SANATORIA PER QUELLI GIA’ SEQUESTRATI
Le proteste di molte associazioni di motociclisti e consumatori hanno trovato ascolto. Per le violazioni di cui agli articoli 169/2 e 7, 170 e 171, cioè il trasporto di persone in numero superiore a quello consentito e mancato uso del casco, commesse da ciclomotoristi o da motociclisti:
- è stata eliminata la sanzione accessoria della confisca del veicolo;
- in luogo della confisca è stato previsto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (fermo che si effettua in depositeria convenzionata senza possibilità di affidamento al trasgressore);
- è stata previstala confisca in caso di recidiva biennale nelle stesse violazioni.
La confisca del veicolo è stata mantenuta per chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo che era stato affidato alla sua custodia;
E’ stato confermato l’obbligo di sequestro e di confisca di ciclomotori o motocicli che sono serviti per commettere reati;
I ciclomotori ed i motocicli sequestrati o confiscati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sono sottoposti a fermo amministrativo secondo le nuove previsioni degli articolo 169,170 e 171 e sono quindi restituiti ai proprietari
C) GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
INASPRITE LE SANZIONI PENALI. RIMANE CONTRAVVENZIONE L’IPOTESI DELL’EBBREZZA. DIVENTA DELITTO QUANDO DERIVA INCIDENTE. CONSEGUE LA CONFISCA. COMPETENZA AL TRIBUNALE. REVOCA IN CASO DI INCIDENTE MORTALE CON VALORE ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,00 g/l
Questa volta per gli ubriachi (o solo ebbri) alla guida sembra proprio che la ricreazione sia finita.
Per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti:
- sono state inasprite le sanzioni penali per i responsabili di tali reati;
- viene conservata la natura di reato contravvenzionale, con la pena dell’arresto (fino a 3 mesi) congiunta ad una pena pecuniaria (da 1.000,00 a 4.000,00 euro), nei casi in cui dalla condotta illecita non derivi un incidente senza conseguenze alle persone;
- viene invece attribuita la natura di delitto (concorrente con quelli di lesioni colpose ovvero omicidio colposo) con la sanzione della reclusione fino sei mesi congiunta ad una pena pecuniaria (da 4.000,00 a 20.000,00 euro), quando dal comportamento del conducente deriva un incidente stradale;
- alla sanzione accessoria della sospensione della patente – adeguatamente potenziata nella durata – si è aggiunta la confisca del veicolo;
- la competenza a giudicare dei reati è stata attribuita al Tribunale;
- in caso di sentenza di condanna a pena su richiesta delle parti, è stato escluso che la sentenza precluda l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza (come, invece, è previsto dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale per gi altri reati);
- il percorso riabilitativo (visita medica periodica) deve essere disposto anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti;
- la revoca della patente è sempre disposta nei casi in cui il conducente provochi un incidente mortale in stato di ubriachezza con valore del tasso alcolemico superiore a 1,00 gr/l (in precedenza tale valore era di 3 gr/l);
D) ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE
SARA’ IL PREFETTO A COORDINARE I SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VELOCITA’. POSTAZIONI DI CONTROLLO PRESEGNALATE E BEN VISIBILI.
Il nostro è un Paese nel quale si dice che si deve incrementare la sicurezza stradale. Però nei fatti in Italia facciamo di tutto per rendere meno efficaci i controlli. Le misure che seguono ci sembra che in parte stridano con la volontà di aumentare la sicurezza sulle strade.
E' stata attribuita al prefetto la possibilità di coordinare i servizi di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all’utilizzo di sistemi automatici di rilevamento.
E' stato previsto che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno.
Tale ultima previsione è ovvio, ove confermata in sede di approvazione definitiva alla Camera, potrebbe creare notevoli difficoltà all’attività degli organi di polizia stradale.
E) INASPRIMENTO SANZIONI
RAFFICA DI AUMENTI PER UNA SERIE DI VIOLAZIONI.
In particolare sono state inasprite la sanzioni per i seguenti comportamenti:
- non ottemperare ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione (sanzione da euro 250,00 a euro 1.000,00 e sospensione della patente di guida da uno a tre mesi);
- circolare sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane (sanzione da euro 250,00 a euro 1.000,00 e sospensione della patente di guida da uno a tre mesi);
- sosta in doppia fila creando intralcio (sanzione da euro 120 a euro 250);
- non rispettare i periodi di guida e di riposo per i veicoli commerciali (oltre alla sanzione pecuniaria c’è il ritiro dei documenti);
- circolare con ciclomotore con caratteristiche costruttive alterate (la sanzione pecuniaria passa a 500 euro ma non viene più prevista la confisca del veicolo);
- circolare con un veicolo con alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte;
F) TRASPORTI ECCEZIONALI
E’ stata limitata la possibilità di trasportare più pezzi in eccedenza di massa con veicoli eccezionali (possono circolare solo nel raggio di 50 Km dal luogo di carico).
G) GUIDA DEI CICLOMOTORI E DEI QUADRICICLI LEGGERI.
BISOGNERA’ AVERE COMPIUTO I 16 ANNI CON LA PATENTE O PATENTINO
Per condurre quadricicli leggeri sarà necessario aver compiuto 16 anni ed essere in possesso di patente o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori.
I conducenti maggiorenni di ciclomotori che possono ottenere il certificato di idoneità alla guida senza esame, devono presentare un certificato medico rilasciato da un medico competente all’accertamento dei requisiti-psicofisici (in precedenza il certificato poteva essere rilasciato dai medici generici).
H) DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI
SCIVOLA IL TERMINE PER L’OBBLIGO DEI PARASPRUZZI. CONTRASSEGNO PER I DIVERSAMENTE ABILI INTESTATO ALLA PERSONA. CINTURE DI SICUREZZA ANCHE PER I QUADRICICLI. POSSIBILITA’ INSTALLAZIONE DISPOSITIVI OMOLOGATI MA NON ORIGINALI.
I velocipedi a tre o quattro ruote, possono essere oggetto di locazione senza conducente e possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente.
Sui veicoli possono essere installati dispositivi omologati ma non originali;
E' ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove.
E' prorogato al 1 gennaio 2007, l’obbligo di dotare i veicoli pesanti di paraspruzzi posteriori.
Il contrassegno rilasciato per i veicoli al servizio delle persone diversamente abili non può essere più anonimo ma deve contenere una dicitura dalla quale può individuarsi la persona che lo può usare.
Con un decreto del Ministero delle Infrastrutture dovrà essere previsto che i quadricicli leggeri siano dotati di cinture di sicurezza e rispondano ai requisiti tecnici previsti per gli autoveicoli. La norma, pur utile, ha profili di possibile conflitto con le direttive europee sull’omologazione dei ciclomotori.
I) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE
I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE RITIRATI SARANNO TRATTENUTI DALLA POLIZIA, CHE PROVVEDERA’ POI A RESTITUIRLI SCADUTO IL TERMINE.
E’ stata semplifica la procedura di ritiro dei documenti di guida di circolazione, prevedendo che li trattenga l’organo di polizia stradale e che, soddisfatto l’adempimento omesso, il titolare può rientrarne in modo più semplice e veloce.
Viene semplificata la procedura di applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida stabilendo che:
- i documenti sono ritirati dall’agente accertatore con l’indicazione nel verbale della durata della sospensione e sono depositi presso i propri uffici ove sono trattenuti per tutto il periodo in cui dura la sanzione accessoria;
- viene eliminata la necessità di emissione di un’ordinanza di sospensione (che, tra l’altro, lasciava il trasgressore nell’incertezza della - durata della sanzione accessoria fino a quando non ne riceveva comunicazione);
- la determinazione della durata della sospensione avviene in maniera fissa decorrente dal momento dell’accertamento della violazione ovvero, quando in quel momento il documento non può essere ritirato, decorsi 10 giorni dal momento dell’accertamento.
Senza ridurre l’efficacia deterrente delle sanzioni accessorie sopraindicate potrà essere realizzato un notevole risparmio di risorse, strumenti e personale degli Uffici interessati.
L) L’ANAS DOVRA’ PROVVEDERE ALLA REVISIONE ORGANICA DEI LIMITI DI VELOCITA’
Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, l’ANAS deve provvedere alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull’intera rete stradale di competenza;
Il testo del disegno di legge di conversione, emendato con le modifiche sopraindicate, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per l’approvazione che è prevista nei prossimi giorni.
Per chi fosse interessato vi riporto il testo completo del Decreto in esame....
eccovi il testo...
(Ddl Senato 19.10.2005)
Ddl Senato 3596 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti
Articolo 1.
1. All’articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: "decreto legislativo n. 285 del 1992", sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali del conducente al momento della commessa violazione";
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.";
2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riattribuito, al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell’organo di polizia alle cui dipendenze opera l’agente accertatore. La riattribuzione è effettuata su domanda dell’interessato rivolta al suddetto organo di polizia. Allo scopo di monitorare e valutare l’efficacia riabilitativa dei corsi e l’efficacia dei rispettivi erogatori, nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono registrati i dati relativi a tutte le altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-bis , ed i relativi accertatori. Nell’ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-bis, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
2-bis. La tabella dei punteggi previsti all’articolo 126-bis è così integrata:
Articolo 79, comma 4 3 punti.
2-ter. Il comma 13 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".
2-quater. Al comma 14 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel secondo periodo, le parole: "del pagamento di una somma da euro 68,00 a euro 275,00" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
2-quinquies. Il comma 2, lettera c), dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione."
2-sexies. Dopo il comma 5 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
"5-bis) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250".
Articolo 1-bis.
All’articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
"a) al comma 2, lettera b) il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di carico,
eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità".
Articolo 1-bis 2.
All’articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
"a) al comma 3 è aggiunto il periodo: "In particolare, il Prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all’utilizzo di sistemi automatici di rilevamento"".
Articolo 1-bis 3
(Modifiche all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno."".
Articolo 1-bis 4.
(Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione"".
Articolo 1-bis 5.
Il comma 3 dell’articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:
"3. per semirimorchio si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello dolly e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello dolly. Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello dolly, viene considerato un rimorchio a timone e non può trasferire un carico verticale significativo sul veicolo trattore (inferiore a 100daN). Con provvedimento del Dipartimento dei trasporti terrestri sono stabilite le caratteristiche costruttive dei carrelli dolly"".
Articolo 1-bis 6.
1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l’attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l’impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all’attività agricola principale.
Articolo 1-bis 7.
All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
"a) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente:
"2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1º gennaio 2007"".
Articolo 1-bis 8.
All’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata"".
Articolo 1-bis 9.
(Modifiche all’articolo 75 del Codice della strada)
1. All’articolo 75 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 4-bis:
4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1 e 2".
Articolo 1-bis 10.
(Misure per la semplificazione amministrativa nel settore della circolazione stradale)
Al comma 1 dell’articolo 78 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all’aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo
Articolo 1-bis 11.
1. All’articolo 79 del "Nuovo codice della strada", di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell’articolo 80 e dell’articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter".
2. All’appendice IX, prevista dall’articolo 238 del Regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) è sostituito dal seguente:
Veicoli di cui all’articolo 80, Veicoli di cui all’articolo 80,
comma 4 del codice comma 3 del codice
(revisione annuale) (revisione 4 anni e poi 2 anni)
1. Dispositivi di frenatura 1. Dispositivi di frenatura
1.1 Freno di servizio 1.1 Freno di servizio
1.1.1 Stato meccanico 1.1.1 Stato meccanico
1.1.2 Efficienza 1.1.2 Efficienza
1.1.3 Equilibratura 1.1.3 Equilibratura
1.1.4 Pompa a vuoto e compressore 1.1.4. Spessore e stato del disco freno
1.1.5. Spessore e stato del disco freno
1.2. Freno di soccorso 1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico 1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza 1.2.2 Efficienza
1.2.3 Equilibratura
1.3. Freno a mano
1.3.1. Stato meccanico
1.3.2. Efficienza
1.4. Freno di rimorchio o semirimorchio
1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica
1.4.2. Efficienza".
Articolo 1-bis 12.
1. All’articolo 84, dopo il comma 4), del Nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. È ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove, a condizione che il contratto, tra l’impresa di locazione senza conducente e il locatario, abbia una durata non inferiore a dodici mesi e lo stesso venga annotato sulla carta di circolazione ai sensi dell’articolo 91".
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Sulla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 4-bis, sono riportate anche le annotazioni, alle condizioni ivi stabilite, di cui all’articolo 91".
All’articolo 91, comma 1, primo periodo, dopo la parola: "locati", aggiungere la seguente: "anche".
All’articolo 93, comma 2, dopo la parola: "locatario", aggiungere la seguente: "anche".
All’articolo 94, comma 1, dopo la parola: "locazione", aggiungere la seguente: "anche"".
Articolo 1-bis 13.
(Modifiche dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al comma 2 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente voce: "i velocipedi a tre o a quattro ruote"".
Articolo 1-bis 14.
All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 6 le parole "da euro 35,00 a euro 143,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500,00 a euro 2.000,00";
b) al comma 14, nel primo periodo, le parole "dai commi 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 5 e 7"; nel secondo periodo le parole "dai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5"; nell’ultimo periodo le parole "Alle violazioni previste dai commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9"".
Articolo 1-bis 15.
All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui al decreto 31 gennaio 2003 – Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 91/61/CEE) – il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all’accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto:
a) dovrà prevedere l’esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell’impianto elettrico;
b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza"".
Articolo 1-bis 16.
(Modifiche all’articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole "al comma 9" con le seguenti: "al comma 6"".
Articolo 1-bis 17
1. All’articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies, è sostituito dal seguente:
"2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della Autorità di Polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all’Autorità di Polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente Autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all’articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all’atto contenente il ricorso e l’istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso già siano oggetto di furto o rapina".
2. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI".
3. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 3 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".
4. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del Codice della Strada, ai sensi del citato comma 2-sexies, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo".
Articolo 1-bis 18.
1. Il comma 7 bis dell’articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l’autorizzazione a potersi recare presso l’ufficio più vicino indicato dall’organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l’organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,00 a euro 6.507,00. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all’ufficio indicato dall’organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".
2. Il comma 4-bis dell’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l’autorizzazione a potersi recare presso l’ufficio più vicino indicato dall’organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l’organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,00 a euro 6.507,00. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all’ufficio indicato dall’organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".
Articolo 1-bis 19.
(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
"6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente, se a tre o quattro ruote, possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86".
Articolo 1-bis 20.
(Disposizioni in materia di guida in stato di ebrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti)
1. All’articolo 186, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
"a). il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino asei mesi e la multa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. L’organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore.";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.".
c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 8".
2. All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall’articolo 186, comma 2".
b) il comma 7 è sostituto dal seguente:
"7. Si applicano le procedure dell’articolo 186, commi 2 e 2-bis";
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell’articolo 186 comma 8".
Articolo 1-bis 21.
(Modificazioni all’articolo 189 comma 8 del Nuovo Codice della Strada)
1. Sostituire l’articolo 189, comma 8, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il seguente:
"8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche di cui all’articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 187".
Articolo 1-bis 22.
(Disposizioni in materia di semplificazione del procedimento di applicazione delle sanzioni accessorie, del ritiro dei documenti, della sospensione della patente di guida e della sospensione della carta di circolazione)
1. All’articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, la targa o il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri indicato dal titolare del documento medesimo. Per la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente, il documento è trattenuto presso i propri uffici dall’organo accertatore, che ne dà comunicazione all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, se si tratta di documenti di circolazione ovvero al Prefetto del luogo di residenza del trasgressore, se trattasi di patente di guida. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell’articolo 214.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. Nell’ipotesi di ritiro delle autorizzazioni delle licenze o della targa, la restituzione viene effettuata dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Nel caso di ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente di guida, la restituzione viene effettuata dall’organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso, il quale, verificato l’adempimento della prescrizione omessa, ne dà comunicazione all’organo di polizia che ha redatto il verbale.";
c) il comma 3 è soppresso.
2. All’articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall’organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all’accertamento della violazione, ne dà comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell’organo accertatore. Qualora la carta di circolazione non sia stata ritirata al momento dell’accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l’invito a consegnare il documento presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione".
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione, viene restituita all’interessato dall’organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
c) Il comma 4 è soppresso.
d) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria".
3. All’articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall’organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all’accertamento della violazione, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare la sanzione accessoria irrogata. Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e viene annotata sulla stessa a cura dell’organo accertatore. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell’accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l’invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione".;
b) l’ultimo periodo del comma 3 è soppresso;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al termine del periodo fissato, la patente di guida viene restituita all’interessato dall’organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dello stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri per l’iscrizione nei propri registri.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria"".
Articolo 1-bis 23.
(Miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. Al fine di pervenire al miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario anche per far fronte alle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è disposto l’avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità, nonché l’efficientamento e lo sviluppo del Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Agli oneri connessi all’attuazione del presente comma, nel limite massimo di 45 milioni 225 mila euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle tariffe per le operrazioni di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall’anno 2006, la riassegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle suddette maggiori entrate, previamente versate all’entrata del bilancio dello Stato, le quali sono destinate per un terzo al citato processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero, ivi inclusa, nel limite di 225.000 euro per l’anno 2006, la prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet Link a pagina di Infrastrutturetrasporti.it e Legge109-94.it relativi alla pubblicazione dei bandi on line, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell’applicazione della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e per due terzi all’efficientamento e allo sviluppo del Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del Centro Elaborazioni Dati ai sensi del comma 1, l’ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento".
Articolo 1-bis24.
(Revisione straordinaria dei limiti massimi di velocità sulla rete stradale di interesse nazionale)
1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ANAS spa provvede alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull’intera rete stradale di competenza; la revisione è ispirata a criteri di omogeneità, uniformità ed efficienza nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia".
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comprendendo il disorientamento di tanti amici, anche tra di noi che operiamo sulla strsìada, vi prometto perciò di tenervi aggiornato su ogni novità riguardante tale legge...
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"Modifiche del C.D.S. alla camera..." | 10 commenti
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 1)
di maurolive il 17-11-2005 21:06:52
tutto molto bello... ma ho appena sentito al TG che il tutto è naufragato al senato, per assenze di senatori della maggioranza... è stato ritirato, non bocciato.
tutto da rifare.
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 1)
di Kriminal636 il 17-11-2005 21:35:13
caso mai sarà naufragato alla camera..al senato è passato l'altro ieri...))
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 1)
di Kriminal636 il 17-11-2005 21:37:19
anzi..rettifico..alla camera è passato nel tardo pomeriggio..il voto al senato è atteso domani...o si fa entro il 20 o mai più...
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 1)
di RsLyon il 17-11-2005 22:10:33
quindi cosa succede??aspettiamo al 20??
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 1)
di Kriminal636 il 17-11-2005 23:36:14
vediamo che succede domani....
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 1)
di Kriminal636 il 18-11-2005 17:16:45
SI CONFERMA CHE IL DECRETO E' STATO RITIRATO...ALLA PROSSIMA PUNTATA DELLA TELENOVELA...
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 0)
di Anonimo il 14-12-2005 18:31:50
non se ne sa più nulla ?
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 0)
di Anonimo il 30-01-2006 17:20:53
la legge continua a truffare i cittadini onesti ,
fermo amministrativo nessuno i spiega per quanto tempo ,paghiil
deposito in luogo scelto dalla legge 30 giorni 250 euro , ma non puoi usare il motorini sino quando non tolgono il fermo ,ticonsegnano il motorino senza documenti,per saperne di piu' tidevi rivolgere ad un avvocato altri soldi eppure e la prima infrazione
dimentinca di infilarti il casco e percorri 100 metri ,
il motorino non vale poi molto perche gia di tre anni eppure timettono in condizione di disastro non fai in tempo di finirlo di pagare che la legge ti rubba
una tua proprieta' ,Ma in chemondo viviamo?
è perche la legge ci può truffare e i politici stanno a gurdare, ma cosa aspettano per modificare la legge?
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 0)
di Anonimo il 09-02-2006 10:51:20
Non si sa più nulla sull'approvazione alla camera?
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Re: Modifiche del C.D.S. alla camera... (Voto: 1)
di PietroGSR il 12-09-2006 22:45:07
ho il mezzo sotto sequestro dal 5 settembre 2005 ke devo fare?
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