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Azione di rivalsa compagnie assicuratrici
Scritto da prussianblue - Pubblicato 30/01/2012 08:53
Si vuole richiamare l'attenzione sul diritto di rivalsa, attraverso il quale le compagnie assicuratrici possono recuperare tutto o parte dell'importo corrisposto a terzi come indennizzo per un sinistro...

Con il presente articolo desidero richiamare l’attenzione degli utenti su un aspetto che, almeno a giudicare dal numero di motociclisti coinvolti in modo più o meno evidente, ritengo sia alquanto trascurato, o per mancanza di conoscenza o per superficialità, mi riferisco all’azione di rivalsa da parte delle compagnie di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte al momento di stipula della polizza, come a quello in cui il veicolo sia stato successivamente modificato rispetto ai parametri di omologazione.

Innanzitutto va specificato, per chi non ne fosse a conoscenza, cos’è l’azione di rivalsa: la rivalsa, per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria, è un’azione legale che la compagnia pone in atto nei confronti dell’assicurato per recuperare o tutto o una parte dell’importo corrisposto a terzi per sinistri non coperti dalla garanzia o pagati anche in presenza di limitazioni della copertura vista l’impossibilità, stabilita dalla legge, di sottrarsi al risarcimento una volta che sia stata accertata la responsabilità del proprio assicurato.

Riguardo alle dichiarazioni inesatte l’art 1892 del c.c. recita: “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”, e questo penso sia un caso poco frequente.

Riguardo all’aggravamento del rischio l’art 1898 cc recita: “il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto l’assicuratore non avrebbe consentito alla stipula o avrebbe consentito per un premio più elevato”.

Cito anche un capoverso dell'art. 144 del codice delle assicurazioni in vigore dal 2006: “...L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione…” il quale non può che far riferimento ai casi di cui sopra.

Premesso questo, il mio scopo è aprire una discussione e sensibilizzare sui possibili rischi di rivalsa nei quali potrebbero incorrere tutti quei motociclisti che in qualsiasi modo modifichino il proprio mezzo.
Pongo l’accento sull’importanza che riveste questo aspetto in quanto, in caso di incidenti di non lieve entità, le cifre di cui si parla potrebbero essere estremamente elevate, si pensi solo, ad esempio, all’investimento di un pedone con conseguenze fisiche gravi.

L’esempio più eclatante è quello dei cinquantini consistentemente elaborati anche con l’aumento della cilindrata, intervento quest’ultimo che rientra benissimo nel caso di cui sopra circa l’aggravamento del rischio; non sono da escludere anche i “famosi” interventi sulle hypersport tipo centraline modificate o gomme di misura differente a quella o quelle riportate sul libretto di circolazione.

Spero con questa riflessione di aver dato un piccolo contributo alla vita del club ed alla sicurezza degli utenti.

Un saluto.
 

Commenti degli Utenti (totali: 4)
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Commento di: brusca il 31-01-2012 06:20
ed è per questo motivo che in tutte le mie polizze è specificato (pagando, si intende) che la compagnia rinuncia al suo diritto di rivalsa ;)
Commento di: nicola192 il 09-02-2012 11:14
come già specificato da Brusca, in tutte le polizze vi è una clausola non obbligatoria ma che si può richiedere al momento della stipola con il nome di "rinuncia alla rivalsa", la sua utilità non è estendere la copertura ai fanatici di Fast&furious ma coprire eventuali sinistri causati per:
1-Patente Scaduta, trasporti pericolosi,
2-temporanea inabilità del conducente (guida in stato di ebrezza),
3-mancato superamento della revisione,
4-fuga o omissione di soccorso,
5-trasporti occasionali pericolosi.

per quanto riguarda i punti 2.4.5: ragazzi evitate, per voi prima di tutto...
per il punto 1: basta rinnovare la patente, che comunque deve comprendere l'abilitazione al veicolo che ha causato il sinistro.
il punto 3 è invece quello che ci interessa... per quanto riguarda centraline ed elettronica possiamo fregarcene... non sono rilevabili se non si porta il veicolo su un dinamometro...
scarichi aftermarket, gomme fuori misura o slik, e filtri dell'aria ci mettono in castagna subito...
la clausola sostiene che la società rinuncia alla rivalsa se il mezzo supera la revisione dopo il sinistro, generalmente solo in casi estremi si arriva a queste misure, ma purtroppo questi sono quelli che creano grane... se non scappa il morto o una qualche invalidità permanente grave in genere si chiude un occhio, ma nei casi estremi non siamo coperti e per pagare i danni dobbiamo lavorare una vita e mezzo...

premetto, anzi, post-metto visto che ho finito, che sto tentando di diventare sub-agente assicurativo, e ciò che ho scritto riguarda in modo specifico le polizze della mia società, ma a grandi linee funziona così per tutte...
Saluti e Buona Neve!
Commento di: damnedboyscout il 09-02-2012 18:47
mah!
da ispettore liquidatore ti posso dire che difficilmente esperiamo azione di rivalsa se non in caso di conducente in acclarato stato di ebbrezza, o trasporto irregolare.
Ardua sarebbe la prova a carico della compagnia assicuratrice e difficile il reale recupero delle somme.
Il tutto condito dall'eccessivo carico di sinistri pro-capite di cui soffrono quasi tutti i miei colleghi di tutte le compagnie.
In sintesi: è tutto vero quello che scrivi ma resta pura teoria, la pratica purtroppo è decisamente diversa.
Saluti
Commento di: prussianblue il 09-02-2012 23:30
Prendo atto di quello che hai scritto, ma penso che in caso di incidente con gravi conseguenze ed intervento delle forze dell'ordine le compagnie assicuratrici procedano ad un esame del mezzo, in pratica, se si devono pagare danni per un decesso o grave invalidità, non credo che paghino e basta senza considerare tutti gli aspetti del sinistro.
E' proprio per questo che ho scritto l'articolo, per cercare di evitare che la possibilità di rivalsa sia presa sottogamba dagli utenti, una persona che conoscevo tempo addietro si è rovinata la vita per questo.