Come già tutti voi sapete, in caso di incidente, paga la
compagnia di chi lo ha causato; da gennaio 2007 per tutti gli
incidenti causati dal febbraio 2007 in poi, non sarà più
cosi.
Dal 2007 infatti in caso di incidente, se abbiamo
ragione, sarà la nostra stessa compagnia a risarcirci il danno
per poi successivamente farsi rimborsare dall'altra
compagnia.
Questo, secondo le compagnie, dovrebbe abbattere un po'
quelli che sono i costi elevati delle polizze assicurative e tenere
cosi sotto controllo i costi, semplificando la vita agli
assicurati.
In tutto ciò c'è da dire che alcuni
costi saranno a carico del danneggiato e non più della
compagnia.
La riforma prevede:
art. 5:
Chi
subisce il danno si deve rivolgere alla propria compagnia per il
risarcimento.
art. 6:
La richiesta, deve contenere
quello che sono i dati essenziali che prima erano contenuti nel
vecchio C.I.D.:
- Nomi degli assicurati
- Targhe dei veicoli coinvolti
- Nomi delle compagnie
- Come è avvenuto l'incidente
- Eventuali nomi dei testimoni
- Eventuale intervento di polizia
- Dove, e per quanto tempo, sarà possibile visionare i veicoli da parte del perito.
In caso di lesioni dobbiamo indicare l'età, il reddito
e l'attività del danneggiato, l'entità delle lesioni,
la dichiarazione circa la spettanza di prestazioni da parte di
istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
l'attestazione medica di avvenuta guarigione e l'eventuale consulenza
medica legale di parte con l'indicazione del compenso.
art.
7:
In caso di mancanza di dati, la compagnia ha 30 giorni di
tempo per contattarci e chiedere le integrazioni.
art.
8:
Stabilisce i termini per le proposte di risarcimento delle
compagnie: 30 giorni per i danni ai veicoli e 90 per eventuali
lesioni.