Articolo 122 CdS ha scritto:
[...]
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'
[...]
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Quindi guidare con a fianco una persona provvista di patente da meno di 10 anni equivale a guidare da soli:
430€ di sanzione amministrativa e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.