Inviato: 21 Mar 2021 18:35 Oggetto: Proposta d'acquisto irrevocabile [ci sono penali?]
Ciao a tutti, in questi giorni sono andato a vedere una moto in un concessionario. Ho chiesto di fermare la moto e che sarei passato nei prossimi giorni con il mio meccanico per dare un ulteriore occhiata e poi nel caso chiudere la trattativa.
Purtroppo ingenuamente ho firmato una proposta d'acquisto irrevocabile, senza data di scadenza però. Ho versato una somma minima tramite bancomat...
Oggi però ho trovato un offerta più conveniente e vorrei valutarla prima di optare per l'acquisto della moto della concessionaria.
Presumo che se recedo perdo i soldi della "caparra confirmatoria" ma rischio di pagare anche qualche altra penale?
Mi é stato dato solo un foglio intitolato "proposta d'acquisto irrevocabile", c è la data in cui é stato stipulato, i miei dati, marca e targa della moto in questione, prezzo finale della moto, caparra confirmatoria versata e nelle note parla della garanzia di un anno. Tutto qui... Grazie a tutti per la risposta
Ultima modifica di Teo9710 il 21 Mar 2021 22:22, modificato 1 volta in totale
Ma no che penale, quel documento non ha nulla di rilevante, sono una scrittura tra privati che stabilisce le eventuali condizioni di acquisto.
Perdi solo la caparra in tal caso.
Certo che si... e poi avrebbe dovuto avere una copia anche lui, invece cosi non è.
Perde la caparra e basta (si chiama caparra proprio x quello).
E poi maledizione, leggiamoli bene sti fogli prima di firmare, su.
La caparra confirmatoria è la più frequente e consiste nel consegnare all’altra parte una somma di denaro a conferma del vincolo assunto. Se poi il contratto definitivo si conclude, essa deve essere restituita o imputata alla prestazione.
Se, invece, la parte che ha concesso la caparra si rende inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e trattenerla Se inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può sempre recedere dal contratto e richiedere il doppio di quanto versato.
Si tratta in entrambi i casi di facoltà concessa alla parte NON inadempiente che può comunque insistere per l’adempimento, e richiedere il risarcimento per l’ulteriore danno subito.
La parte non inadempiente, quindi, oltre a trattenere o pretendere la caparra, può comunque agire giudizialmente per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto ossia chiedere al giudice di obbligare la parte inadempiente a concludere comunque il contratto, magari emettendo una sentenza che trasferisca l’immobile e sia sostitutiva della volontà che non venisse espressa davanti al notaio, nonchè richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
Diversa è invece la funzione della caparra penitenziale che rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilito convenzionalmente. Chi decide di recedere deve dare all’altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l’altra parte non potrà chiedere altro. In pratica le parti possono stabilire sin dall’inizio che il contratto si possa sciogliere pagando un prezzo.
In questo caso la parte adempiente non può richiedere né il maggior danno né l’esecuzione del contratto ma ha il diritto solo di trattenere la penitenziale. In sostanza, con questo tipo è come se si acquistasse il diritto di cambiare idea. Se a cambiare idea è il venditore, alla controparte spetta nuovamente il doppio della caparra versata, mentre l’acquirente che decida di non osservare il contratto perderà la sola somma anticipatamente versata.
Qui, a differenza che nella caparra confirmatoria, il recesso non è giustificato dall’inadempimento della controparte ma costituisce esercizio di diritto, ossia del diritto di pentirsi di avere concluso il contratto; la caparra penitenziale costituisce dunque il prezzo dell’esercizio di tale diritto e deve essere restituita non appena il recesso non sia più esercitabile.
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