wkowalski ha scritto:
esatto, e poi una sentenzina di gdp non vuol dire nulla, la legge rimane quella scritta sul cds:
Art. 345. - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.).
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al
valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.
Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
ma ora che la bufala l'hanno scritta sul corriere dello sport, prepariamoci a vedere frotte di pirla a 150 in autostrada... con lo stesso grado di intelligenza di quelli che inchiodano sotto le porte del tutor (LOL)... e conseguente pioggia di multe
ciao
WK
No no, il giudice dal punto di vista metrologico ha ragione come principio, non come risultato.
Qua la velocità NON è rilevata con una misura strumentale diretta come autovelox, ma calcolata in via indiretta tramite tre misure: distanza, istante transito iniziale e finale.
Quindi occorre tener conto delle tre incertezze e di come si combinano, in quanto quella risultante dipende dal metodo di calcolo e dall'eventuale correlazione fra le misure. Certo non si effettua la somma aritmetica, la risultante può essere anche più piccola delle singole, ma anche molto più grande, tanto da rendere la misura inutilizzabile anche in caso di calcoli molto semplici.
I metodi di misura e gli algoritmi di calcolo non si usano a casaccio, ma tenendo ben conto di questi problemi, almeno se si vuol fare le cose seriamente.