Riprendo infine questo passaggio:
Citazione:
Quando devo attraversare SULLE STRISCE, io do solo una rapida occhiata alle automobili che passano. Le norme dicono, se non erro, che ALLA SOLA VISTA di un pedone che, di fronte alle strisce bianche, si appresta ad attraversare, l'automobilista/motociclista DEVE FERMARSI e farlo passare. Di conseguenza, quando mi trovo dinnanzi alle strisce, io passo, a costo di far fare una frenata da paura all'automobilista, perché TANTO SO che quello SICURAMENTE si ferma, visto che la Legge darebbe ragione a me.
Perche' non e' detto che la legge dia sempre e tutta la ragione al pedone.
Se io vedo uno che cammina per strada o sul marciapiede in prossimita' di un attraversamento pedonale non sono automaticamente obbligato a rallentare/fermarmi, ma solo quando i pedoni si "si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali".
Un comportamento "spregiudicato" del pedone che di botto scende e attraversa e' da considerarsi imprudente, come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 5540/2011.
Se la responsabilita' civile resta a carico del guidatore, ne consegue comunque una riduzione del risarcimento dovuto.
Link a pagina di Professionistiitalia.it
Si veda anche:
Link a pagina di Ilgiornale.it
ed ancora:
Citazione:
La responsabilita' del conducente coinvolto nell'investimento
d'un pedone, pur essendo presunta, puo' essere tuttavia esclusa,
non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti
con certezza, dalle modalita' del fatto, che non v'era da parte
sua una reale possibilita' di evitare l'incidente. Tale
situazione ricorre allorche' il pedone compia l'attraversamento
della strada immettendovisi cosi' repentinamente da costituire un
ostacolo improvviso ed inevitabile si da non consentire al
conducente di evitarne l'investimento.
Cassazione civile sez. III, 27 aprile 1990 n. 3554,
Arch. giur. circol. e sinistri 1990, 853.