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Sanzione per velocità smodata [oltre 300km/h su extraurbana]
13504236
13504236 Inviato: 23 Giu 2012 22:01
 

LUCA83 ha scritto:
- per superamento dei limiti di oltre i 10 km/h ma non oltre 40 km/h: sanzione pecuniaria da 159 a 639 euro. La sanzione accessoria e' la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Ma come si stabilisce se dare 159 o il massimo 639?


Se paghi subito, o se paghi dopo. 0509_up.gif
 
13506269
13506269 Inviato: 24 Giu 2012 19:28
 

Allora facciamo un po' di chiarezza.

Per norma generale sulle sanzioni amm.ve pecuniarie si fa riferimento alla Legge 689/81 (Legge di depenalizzazione).

Tutte le sanzioni devono avere un minimo ed un massimo edittale così come stabilito dall'art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.


A norma dell'art. 16

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.


Il C.d.S. (D. L.vo 285/92) è legge speciale dello Stato Italiano e quindi può esulare dal rispetto dell'art. 16 della Legge 689/81.

In questo caso infatti l'art. 202 specifica che:

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Ecco in definitiva come viene determinato il pagamento in misura ridotta.

Faccio un paio di esempi:

1° Circolazione senza cintura di sicurezza art. 172/10° C.d.S.

Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.

Entro 60 giorni l'importo da pagare è pari a 76€.

Dal 61° giorno diventa 153€ ovvero una somma pari alla metà del massimo edittale (art. 203/3° C.d.S.).

Nel caso invece di ricorso respinto dal Prefetto l'importo diventa di 152€ ovvero il doppio del minimo edittale (art. 204/1° C.d.S.).

2° Circolazione con contrassegno di identificazione del ciclomotore (vecchio targhino a 5 caratteri alfa-numerici).

Questa norma non è contemplata nel C.d.S. ma in una delle tante leggi di modifica ovvero nell'art. 14 della Legge 120/10.

Per questa violazione non è applicabile il principio dell'art. 202 C.d.S. ma deve essere applicato l'art. 16 della Legge 689/81.

chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Nel caso in questione il pagamento in misura ridotta non sarà il doppio del minimo, pari a 778€, poiché è più favorevole 1/3 del massimo che è pari a 516,67€.

Spero di essere stato chiaro e utile icon_wink.gif .
 
13510110
13510110 Inviato: 25 Giu 2012 18:40
 

GodlikeRX ha scritto:


Dove? Perchè su un documentario su dmax hanno fatto la prova in pista, oltre i 250 km/h QUEL TIPO DI VELOX non rilevava nulla!



Dunque milla mila anni fa, quando fecero la loro comparsa i primi autovelox, ci fu un servizio su quattro ruote dove tanarono una ferrari a oltre 300 km/h, mi pare 306, ma la vecchiaia avanza e la memoria fa quel che può.


doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif
 
13510153
13510153 Inviato: 25 Giu 2012 18:50
 

L'argomento della discussione però non è se il velox prende o meno, ma cosa succede nel caso si venga "pizzicati". icon_smile.gif
 
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