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Cosa comporta firmare il verbale?
816361
816361 Inviato: 4 Nov 2006 19:39
 

crazymiky81 ha scritto:
nessun pubblico ufficiale può obbligare a firmare (e ripeto che sugli ATTI AMMINISTRATIVI e solo per ricevuta...) o fare la prova del palloncino.....in compenso può imparire degli ordinativi con limitata durata nel tempo e comunque per tutelare la sicurezza altrui (del tipo: resti in auto, accosti, tolga le chiavi,)ecc.

comunque ho visto annullare parecchi verbali sia firmati che non....

e nel momento in cui si rifiuta di fare la prova etilometrica (anche questo da dimostrare davanti il giudice) si denucia la persona appunto per il rifiuto. non si porta nessuno in giro....al massimo ci và da solo, dopo, in pronto soccorso...

si a piedi in quanto la patente viene immediatamente ritirata..come indica il comma 7 dell art 186
 
817799
817799 Inviato: 5 Nov 2006 12:13
 

allora la domanda...
come cavolo faccio a non farmelo fare o farmelo fare dopo un bel po?????
 
821019
821019 Inviato: 6 Nov 2006 2:30
 

Ace ha scritto:
allora la domanda...
come cavolo faccio a non farmelo fare o farmelo fare dopo un bel po?????

purtroppo non c'è possibilità.. una volta fermato per controllo o per sinistro i tempi indicati dagli agenti accertatori vanno rispettati e le prove sono sempre almeno due..
 
830929
830929 Inviato: 8 Nov 2006 17:14
Oggetto: ma se il verbale me lo fanno "al volo"?
 

Ciao ragazzi,
scusate l'intromissione, ma a un mio amico hanno recapitato una multa il cui verbale è stato fatto "al volo" da un vigile che sostiene di averlo visto passare col rosso. Ora, ma non avrebbe dovuto fermarlo? Come cavolo è possibile fare le multe al volo? Fra l'altro il mio amico è disperato perché nel periodo in cui è stata fatta la multa lui abitava in un'altra città, e pertanto è convinto di non essere lui!Boh?Sapete se con il discorso verbale, presa visione, firma di accertamento etc, si può fare qualcosa? perché passi i 130 e rotti euro di multa, ma i 6 punti... girano le scatole, cavolo!
 
830982
830982 Inviato: 8 Nov 2006 17:24
Oggetto: Re: ma se il verbale me lo fanno "al volo"?
 

cispina78 ha scritto:
Ciao ragazzi,
scusate l'intromissione, ma a un mio amico hanno recapitato una multa il cui verbale è stato fatto "al volo" da un vigile che sostiene di averlo visto passare col rosso. Ora, ma non avrebbe dovuto fermarlo? Come cavolo è possibile fare le multe al volo? Fra l'altro il mio amico è disperato perché nel periodo in cui è stata fatta la multa lui abitava in un'altra città, e pertanto è convinto di non essere lui!Boh?Sapete se con il discorso verbale, presa visione, firma di accertamento etc, si può fare qualcosa? perché passi i 130 e rotti euro di multa, ma i 6 punti... girano le scatole, cavolo!


No , non è obbligatorio fermare, anche perchè in alcuni casi la cosa è pressochè impossibile ...
 
832355
832355 Inviato: 8 Nov 2006 21:58
 

scusate la lunga assenza...
firmare non è assolutamente ammisione di cio' che è scritto sul verbale.... è solamente presa visione dell'atto amministrativo...un ricorso si vince o si perde in base alle motivazioni per cui si ricorre...non per aver firmato o no il verbale. e' vero anche che se si fanno dichiarazioni sul verbale e non le si sottoscrivono quelle dichiarazioni a poco valgono.
 
857558
857558 Inviato: 16 Nov 2006 17:42
 

AlexVulkano ha scritto:
Teo86x ha scritto:
Ma infatti tu hai anche la facoltà di non farlo... il casco lo devi togliere in quanto c'è la legge che obbliga a farsi riconoscere e non nascondere il volto, per il palloncino puoi anche rifiutarti.. ovviamente poi l'agente ha la facoltà di portarti in centrale per accertamenti e a quel punto ti conviene fare il test e tanti saluti...

Per la firma, hai mai sentito nei telefilm "Qualunque cosa dirai potrà essere usata contro di te in tribunale" ? ecco è esattamente la stessa cosa...


chiedo venia per il mio precedente errore.. qui però il discorso cambia.. rifiutare l etilometro significa "ammettere la colpa" e la sanzione viene applicata lo stesso con conseguente ritiro di patente al massimo si può richiedere l accompagnamento in pronto soccorso per fare l esame del sangue...

cito il cds...

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.


Sbagli, perchè puoi rifiutarti di fare anche l'etilometro e non è ammissione di colpa. in alternativa però devi fare l'esame del sangue al pronto soccorso, il che consiste nel farti portare al ps più vicino per sostenere tale esame.....
questo nasce dal fatto che l'esame del sangue è più preciso e veritiero....
è vero che comunque uno dei due esami li devi fare..... icon_wink.gif
 
3871601
3871601 Inviato: 8 Mar 2008 21:55
Oggetto: confusion
 

forse esiste un po di confusione sullla notifica degli atti amministrativi, la firma o il rifiuto a porre la firma fa si che il verbale sia notificato effetivamente al trasgressore o all' obbligato in solido e quindi da questo punto di vista inappellabile, perciò cari amici...a voi le conclusioni icon_mrgreen.gif
 
3871623
3871623 Inviato: 8 Mar 2008 22:00
Oggetto: Re: confusion
 

huggy ha scritto:
forse esiste un po di confusione sullla notifica degli atti amministrativi, la firma o il rifiuto a porre la firma fa si che il verbale sia notificato effetivamente al trasgressore o all' obbligato in solido e quindi da questo punto di vista inappellabile, perciò cari amici...a voi le conclusioni icon_mrgreen.gif


Inappellabile solo dal punto di vista della mancata notifica - non puoi firmarlo e poi sostenere che non ti è stato notificato.

Per tutti gli altri casi, la firma attesta soltanto che hai preso visione del verbale e ne hai ricevuto copia... e che le tue dichiarazioni nel caso fossero riportate corrispondono a quanto hai dichiarato.
 
3872556
3872556 Inviato: 9 Mar 2008 7:27
 

confermo anch'io che la firma sul verbale non è obbligatoria in quanto
attesta soltanto che hai preso visione del verbale e ne hai ricevuto copia!!!
per farvi capire meglio: se lasciate la vostra auto in divieto di sosta e vi fanno la multa i vigili c'è la vostra firma?
No! eppure la copia del verbale la trovate sul parabrezza!!!!! icon_wink.gif
Quindi Ripeto:
Firmare il verbale non è obbligatorio ma non è neanche motivo di annullamento dello stesso in fase di ricorso!!! icon_wink.gif
 
3972314
3972314 Inviato: 21 Mar 2008 10:04
 

Mai firmare...mai!
 
3973126
3973126 Inviato: 21 Mar 2008 11:13
 

Andrenew ha scritto:
Mai firmare...mai!


Hai letto qualcosa di quel che è scritto sopra?
 
3987070
3987070 Inviato: 23 Mar 2008 0:05
 

crazymiky81 ha scritto:
sbagli pure tu ALEX.
Nelle sanzioni amministrative in genere la firma in calce del verbale da parte del trasgressore e solo una firma per ricevuta. in caso non si firma infatti la formula corretta è "NON SOTTOSCRIVE - RICEVE COPIA"-
tutto qui.
quindi ricorsi, validità o accettazioni non influiscono minimamente.
Se poi volete fare ricorso dicendo che gli agenti accetatori hanno dichiarato cose non vere, ricordate di dare mandato di dare mandato al vostro avvocato di preparare una querela di FALSO (reato penale)......



Tutto vero..... icon_wink.gif
Il soggetto non è mai obbligato a sottoscrivere e firmare il verbale... ma riceverà comunque copia senza che l'atto venga inficiato se non a querela di falso o addiritttura di falso ideologico (da dimostrare......)

meditate gente....
 
3995720
3995720 Inviato: 24 Mar 2008 13:56
 

Ciao,

ho preso un verbale ma non ho fimato anche se ho accettato la copia, vorrei sapere se la notifica arriva comunque a casa e quindi aspetto la notifica per fare ricorso, oppure devo necessariamente fare ricoso entro i 60gg dalla data del verbale.

Grazie
 
3996152
3996152 Inviato: 24 Mar 2008 15:38
 

il ricorso lo devi presentare entro 60 giorni dalla data di notifica! avendo ricevuto copia del verbale al momento dell'infrazione nel tuo caso, devi considerare come data di notifica la data del verbale!
 
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