Chiedo a tutti di rimanere in topic, evitando quindi di postare messaggi che non siano attinenti a quanto scritto nel post iniziale, grazie!
Portando un 50cc a 70 e guidandolo senza patente, queste sono le conseguenze:
Art.116 Cds, comma 13 ha scritto:
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da €2.257,00 a €9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
Art.116 CdS, comma 18 ha scritto:
Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.78 CdS, commi 3 e 4 ha scritto:
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
I tuoi genitori poi si beccano anche questo:
Art 116 CdS comma 12 ha scritto:
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00
Inoltre ricordo che, in caso di incidente, l'assicurazione può rivalersi su di te (quindi sui tuoi genitori)... e quello è molto peggio di tutto quello scritto sopra...