frone89 ha scritto:
mi dispiace tu sia caduto e ti sia fatto male, spero guarisca presto...
Mi sccodo alla fila di chi ti consiglia di usare un abbigliamento tecnico, ma vorrei dire una cosa che
spero non sia una cavolata, io so che se t fermano a guidare auto/moto con calzature non adatte (zoccoli, ciabattine, infradito) ti fanno un C**O bello grossettino...
Se proprio hai il mare così vicino magari un paio d scarpette jeans e giubbettino (non è il massimo ma meglio di andarci in giro nudo
)...
Curiosità: Cambi usando l'alluce???
Citazione:
Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote)
1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo
del casco intergrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo
di un casco integrale,
di guanti per la protezione delle mani, e
di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di
un casco integrale,
di guanti per la protezione delle mani, e
di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo
di un casco integrale,
di guanti per la protezione delle mani e
di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e
di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».