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da 610 a 630...si o no?
11773999
11773999 Inviato: 4 Mag 2011 10:10
 

Conviene cambiare marca...il gioco dei concessionari è sempre lo stesso, hai acquistato un prodotto difettoso, devono risponderne loro...risoluzione del contratto se sei nei termini e abbassano la cresta vedrai
 
11774082
11774082 Inviato: 4 Mag 2011 10:33
 

io ce lo da 6 mesi...e come mi dovrei comportare quindi?
 
11774115
11774115 Inviato: 4 Mag 2011 10:41
 

manumanu ha scritto:
io ce lo da 6 mesi...e come mi dovrei comportare quindi?


Ti incollo "La risoluzione del contratto" :

La risoluzione (cfr. artt. 1453 e ss. c.c.) è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” (com’è per le ipotesi di invalidità, ossia nullità e annullabilità), bensì come “rapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice, mentre, all’origine, il contratto era stato stipulato in modo del tutto valido e, a differenza di quanto abbiamo visto esaminando la rescissione, in condizioni per così dire “normali”. I tipi di risoluzione indicati dal codice sono tre; il primo è quello determinato dall’inadempimento (che non deve avere scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, ex art. 1455 c.c.) di una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive: in tale evenienza, è offerta alla parte che ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni la possibilità di scegliere tra l'adempimento e la risoluzione del contratto. Alla parte adempiente il codice riconosce anche una soluzione diversa: essa può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine (che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore), con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Allo scadere invano di detto termine, il contratto è risolto di diritto (ossia senza necessità di ulteriore attivazione da parte del contraente diligente). Per quanto concerne gli effetti, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite. Anche se è stata espressamente pattuita, inoltre, la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (cfr. art. 1458 c.c.).

Una seconda specie di risoluzione è quella che, sempre nei contratti con prestazioni corrispettive, avviene allorché una prestazione sia divenuta impossibile (ad esempio è andata distrutta la cosa oggetto di un negozio traslativo): ebbene, in tale circostanza, “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito” (cfr. art. 1463 c.c.). L’articolo immediatamente successivo si occupa di regolare il caso in cui l’impossibilità sopravvenuta sia solo parziale: l'altra parte avrà diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

L’ultimo tipo di risoluzione, che non è applicabile ai contratti aleatori, è quello disciplinato dagli articoli 1467 e seguenti del codice civile. Il legislatore ha previsto, all’uopo, che, quando il contratto sia a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458”. Il codice, comunque, offre alla parte contro la quale è domandata la risoluzione una possibilità di evitarla del tutto analoga a quella introdotta per la rescissione: può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto
 
11774169
11774169 Inviato: 4 Mag 2011 10:55
 

be ma una volta fatto quello non ho piu la moto...e altre marche costano tutte di piu...dici di farlo? in teoria me la mettono a posto adesso..hanno detto che l'hanno fatta paasare tutta...prima non era colpa sua ma se adesso mi succede qualcosa centrano loro...quindi in teoria posso anche denunciarli giusto?
 
11774212
11774212 Inviato: 4 Mag 2011 11:04
 

Non si tratta di denunciare il venitore, ma attribuire le sue responsabilità per la vendità.
Il prezzo della moto per intero, al momento dell'acquisto.
Dal 2002 esite una legge in merito, sono cose che ho vissuto sulla mia pelle e so come sono difficili da affrontare, il prodotto non è conforme quindi : sostituzione o riparazione, fino alla risoluzione.
Sul sito di altroconsumo troverai gli articoli che ti interessano per comprendere a pieno i metodi.
 
11774298
11774298 Inviato: 4 Mag 2011 11:25
 

be in teoria ora me la dovrebbero riparare...hanno detto che l'hanno fatta passare tutta...tu cosa dici?
 
11774325
11774325 Inviato: 4 Mag 2011 11:29
 

manumanu ha scritto:
be in teoria ora me la dovrebbero riparare...hanno detto che l'hanno fatta passare tutta...tu cosa dici?


io non mi fiderei tanto
 
11774378
11774378 Inviato: 4 Mag 2011 11:39
 

be pero ho ancora un anno e mezzo di garanzia quindi se mi si divesse rompere sono coperto....
 
11820111
11820111 Inviato: 12 Mag 2011 21:02
 

sapete come si fa ad azzerare il simbolo del service del 610?
 
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