Citazione:
Art. 635 del Codice Penale: Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, č punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena č della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto č commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; (1)
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 6 luglio 1970, n. 119 ha dichiarato l'illegittimitā del presente numero nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilitā d'ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata.
Non voglio fare il moralista, ma vi do un consiglio.
Evitate di continuare questa discussione. Stiamo passando al Penale... Occhio.