Ecco cosa sono riuscito a trovare:
Citazione:
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 – articolo 8:
Per ognuna delle specie della flora spontanea, diverse da quelle elencate all’articolo 7 è consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).
Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonchè per quelle sfalciate per la fienagione.
Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l’estirpazione o l’asportazione della pianta o di altra parte di essa.
Invece per quanto riguarda il r.r. 5.8.77 n.7 non ho trovato niente…
Credo che ti convenga mandare una mail alla regione veneto...