Se ne è già parlato
anno di garanzia obbligatorio anche tra privato e privato?
Annullare passaggio di proprietà: si può?
tuttavia vorrei precisare una cosa per l'ennesima volta:
IL VISTO E PIACIUTO NON ESISTE!!!!
E' UNA CAXXATA!!!
NON VUOL DIRE NULLA
riporto alcuni miei post:
Citazione:
ricorda solo che tra privati esistono le normali garanzie della compravendita: la garanzia da vizi, e la garanzia da evizione
garanzia da evizione: il venditore garantisce di avere sull'oggetto un diritto di proprietà pieno; se il suo diritto risulta in seguito difettoso (ad esempio, perchè un altro soggetto aveva un diritto di uso, oppure un'ipoteca,etc.) il venditore è teneto alla restituzione del prezzo, rimborso spese e risarcimento danni
garanzia da vizi: il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che ne diminuiscano il valore e che la rendano inidonea all'uso cui è destinata. si tratta di vizi occulti, ovvero la garanzia non è dovuta se i vizi sono facilmente riconoscibili all'atto della compravendita. in questo caso il compratore può chiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. il risarcimento è dovuto, a meno che il venditore non dimostri di aver ignorato i vizi senza colpa.
Citazione:
la garanzia che il tuo compratore vuole è gia prevista dal codice civile
Citazione:
Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Citazione:
vorrei fare una piccola precisazione sulla cosiddetta clausola "visto e piaciuto" che molti citano sempre
questa clausola, in se e per se considerata, NON SIGNIFICA NULLA!!!!
tutte le vendite sono viste piaciute, ma non nel senso che èesclusa qualsiasi garanzia da vizi o da evizione, ma nel senso che esclusa qualsiasi clausola "di gradimento" o qualsiasi diritto "di recesso" ad nutum
tuttavia l'esclusione di questi due istituti è già carattere normale della compravendita: per inserirle nel contratto è necessaria una SPECIFICA volontà delle parti
la pseudo-clausola visto e piaciuto (che poi non è una clausola vera e propria, ma uno degli effetti naturali, anche se derogabile, del contratto) sta asignificare che io non posso chiedere la risoluzione del contratto solo perchè l'oggetto acquitato:
1)o non mi piace esteticamente (es= "ho cambiato idea questa moto non mi piace +!!!" questa è una pura valutazione di gradimento estetica, che non legittima la risoluzione del contratto)
2)o non rispecchia da un punto di vista tecnico le mie aspettative (es= "ho cambiato idea, questa moto fa solo 200 all'ora io ne volevo una che facesse i 250!!" prima di comprare la moto sapevi benissimo che quel modello faceva max 200all'ora)
altra cosa è la garanzia da vizi: la clausola visto e piaciuto non esclude nel modo più ASSOLUTO questa garanzia: se l'oggetto acquistato presenta vizi non palesi che ne compromettano il funzionamento, il venditore se ne assume le conseguenze: o restituzione di parte del prezzo, o risoluzione del contratto!
per escludere la garanzia da vizi è necessario un ESPRESSO e SPECIFICO patto tra le parti!
patto che ha comunque un limite: vale solo per i vizi che il venditore ignorava in buona fede! per quelli che conosceva, e x i quali era quindi in mala fede, il patto non lo esonera!
(la questione poi della difficoltà della prova sulla mala fede è un'altra: non confondiamo il problema ontologico con quello probatorio! però ricordiamoci che esiste anche la prova per presunzioni....)
una precisazione: questo che ho detto vale nella comravendita tra privati
nel caso di vendita tra professionista e consumatore a distanza o fuori dai loclai commerciali, è previsto il diritto di recesso a favore del compratore ad nutum (significa x qualsiasi motivo, anche un capriccio alla caxxo di cane) da far valere entro 15 giorni
questo lo prevede il codice del consumo, del 2006