Lance ha scritto:
Non devi confondere la sospensione della patente per un determinato periodo di tempo con la revisione (ed eventuale sospensione a tempo indeterminato o revoca) della patente per effetto dell'esaurimento dei punti. Sono due cose diverse e indipendenti una dall'altra.
Per quanto riguarda la sospensione della patente, l'art. 218, comma 2, del CdS dice:
"L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura".
Quindi, è vero che se il prefetto non ha ancora emesso l'ordinanza di sospensione puoi ottenerne la restituzione. I 15 giorni non partono da quando ti è stata ritirata la patente, ma da quando (entro 5 giorni dal ritiro) è stata trasmessa una copia del verbale al prefetto. Però non puoi dare per scontato di riaverla: può darsi che quando vai per richiedere la patente ti comunichino che il prefetto ha già emesso il decreto, nel qual caso non la riavrai.
Questo non c'entra niente con la patente a punti e non c'è da fare nessun esame: trascorso il periodo di sospensione la patente viene semplicemente restituita.
Per quanto riguarda la durata della sospensione, l'art. 148, comma 16, del CdS dice:
"Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 295 a euro 1.179. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi".
Perciò, visto che da quanto scrivi immagino che tu abbia la patente da meno di 3 anni, la durata della sospensione dovrebbe andare a da 3 a 6 mesi (non da 1 a 3).
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti, avendo perso tutti i punti, fra un po' di tempo (probabilmente diversi mesi) ti verrà notificato un provvedimento di revisione della patente. A quel punto avrai 30 giorni di tempo per rifare gli esami in motorizzazione (teoria e pratica). Se lo fai e passi gli esami, avrai di nuovo 20 punti sulla patente. Se non fai gli esami entro 30 giorni, la patente ti verrà sospesa a tempo indeterminato (finché non farai gli esami). Se non passi gli esami, la patente ti verrà revocata.
Quoto in pieno tutto ciò che ha scritto Lance (come sempre super preciso) e credo che sia però opportuno ricordarti quello che prevede la Legge italiana in merito a ciò che qualcuno ha cercato di suggerirti (mi auguro scherzosamente) :
Art. 372. Codice Penale
Falsa testimonianza.
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Valuta tu se ne vale la pena