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contestazione immediata [decreto 285/1992]
560422
560422 Inviato: 19 Ago 2006 11:05
Oggetto: contestazione immediata [decreto 285/1992]
 

sono incappato in un autovelox,mi è arrivato il verbale e mi contestano d'aver superato il limite di 12 km/h.per giustificare la non immediata contestazione fanno riferimento al decreto 285/1992 e successive modifiche e integrazioni art 201 comma 1 bis.qualcuno sa di cosa si tratta?
 
560492
560492 Inviato: 19 Ago 2006 11:26
 
 
561632
561632 Inviato: 19 Ago 2006 20:30
 

ma è ancora obbligatoria la contestazione immediata?
 
563910
563910 Inviato: 20 Ago 2006 23:56
 

ysavay ha scritto:
ma è ancora obbligatoria la contestazione immediata?


Ciao. No la contestazione non è più obbligatoria per le postazioni fisse Autovelox ( le quali però debbono essere ben segnalate!!! ), mentre per i c.d. Telelaser la contestazione è necessaria, in quanto la velocità del veicolo viene calcolata non al momento del passaggio davanti ai sensori, ma ad una certa distanza, la quale consente agli Agenti siano essi della Municipale o della Stradale di poter "palettare" il veicolo che hanno "mirato".

Cmq l'art. 201 del CdS elenca al comma 1bis tutte le casistiche giustificative che consentono la non immediata contestazione:

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)
 
564370
564370 Inviato: 21 Ago 2006 10:02
 

quidi nessuna possibilità di contestazione icon_mad.gif
 
564405
564405 Inviato: 21 Ago 2006 10:14
 

mi sembra che se è una strada urbana ti devono fermare se è una postazione mobile, o no? mi sembra che c'è una sentenza....dalle mi parti si mettono con il velox ed una pattuglia più avanti, così ti fermano.
ma se non ti fermano paghi la multa ma non ti tolgono i punti.
 
564454
564454 Inviato: 21 Ago 2006 10:31
 

Coach1 ha scritto:
ysavay ha scritto:
ma è ancora obbligatoria la contestazione immediata?


Ciao. No la contestazione non è più obbligatoria per le postazioni fisse Autovelox ( le quali però debbono essere ben segnalate!!! ), mentre per i c.d. Telelaser la contestazione è necessaria, in quanto la velocità del veicolo viene calcolata non al momento del passaggio davanti ai sensori, ma ad una certa distanza, la quale consente agli Agenti siano essi della Municipale o della Stradale di poter "palettare" il veicolo che hanno "mirato".

Cmq l'art. 201 del CdS elenca al comma 1bis tutte le casistiche giustificative che consentono la non immediata contestazione:

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)


Ne hai dimenticato uno MOOOOLTO importante...Non riseco a darti un riferimento di codice cmq riguarda le strade che la prefettura di competenza indica come pericolose per vari motivi che vanno dall' intensita' di traffico che sostengono al tipo di strada(dove passa cosa affianca o congiunge ecc. ecc. ed e' una delle scuse piu' utilizzate in Emilia)e sulle quali ovviamente i controlli ci sono ma nessuno vi fermera' mai!!!
x dovere

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564685
564685 Inviato: 21 Ago 2006 11:46
 

Black999 ha scritto:
mi sembra che se è una strada urbana ti devono fermare se è una postazione mobile, o no? mi sembra che c'è una sentenza....dalle mi parti si mettono con il velox ed una pattuglia più avanti, così ti fermano.
ma se non ti fermano paghi la multa ma non ti tolgono i punti.


I punti te li tolgono eccome!!!

Entro trenta giorni dalla notifica del verbale il proprietario del veicolo ( in quanto a lui viene notificato il verbale ) deve comunicare agli organi di polizia chi era in quel momento alla guida del veicolo...altrimenti si applica l'art. 180 c.8 = 357 Euri di verbale... icon_eek.gif
 
564847
564847 Inviato: 21 Ago 2006 12:27
 

Citazione:
I punti te li tolgono eccome!!!

Entro trenta giorni dalla notifica del verbale il proprietario del veicolo ( in quanto a lui viene notificato il verbale ) deve comunicare agli organi di polizia chi era in quel momento alla guida del veicolo...altrimenti si applica l'art. 180 c.8 = 357 Euri di verbale...


Coach1 e se non lo dichiari però niente...e non paghi oltre la multa già presa...esperienza già fatta...e siccome non sanno chi c'era alla guida non possono togliere neance i punti
 
584000
584000 Inviato: 28 Ago 2006 10:50
Oggetto: strade abilitate dal prefetto
 

Le strade su cui non ti possono fermare sono quelle che il prefetto del luogo ha dichiarato in base all'art.4 dl n.121 del 20/06/2002
 
584394
584394 Inviato: 28 Ago 2006 12:40
 

Prova a vedere qui se ci sono dell'informazioni più precise:

Link a pagina di Strademulte.it

Essendo un sito recente potrebbero esserci le ultime novità in merito
 
587026
587026 Inviato: 29 Ago 2006 9:43
 

ho due possibilità,150 euro +2 punti o 750 euro senza punti,penso propio che optero per la prima icon_cry.gif
 
587259
587259 Inviato: 29 Ago 2006 10:32
 

Da qualche parte ho letto che sul verbale devono espressamente indicare il motivo per cui non hanno potuto fermarti. Se fanno generico riferimento ad articoli del codice o scrivono solo "non è stato possibile fermarlo", il giudice di pace annulla tutto! icon_biggrin.gif
Buona fortuna
 
589331
589331 Inviato: 29 Ago 2006 17:58
Oggetto: re:
 

sono nella tua stessa situazione e anche io opterò per i 150 + la perdita di due punti...
cmq domani quando andrò dai vigili visionerò la foto in modo che sia incontestabile (es. se ci sono più soggetti nella foto) e gli chiederò se la strada rientra tra quelle che il prefetto 1 ha stabilito che ci possano essere controllo con autovelox 2 ha stabilito che per la conformazione della strada (l'art. che ho citato sopra) ci sia la possibilità di non fermare i mezzi.
Inoltre ricontrollerò la postazione dove si piazzano perchè da una ricerca che ho fatto gli unici due motivi per cui puoi vincere dal giudice di pace sono quelli sopra e il fatto che loro devono essere ben visibili e non nascosti sennò trasgrediscono l'art 43 quindi ti annullano la multa.
 
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