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Inviato: 16 Ago 2006 8:27
Oggetto: Mancata comunicazione del conducente
Come ben sapete quando vi fanno una multa sia per autovelox che per altri motivi e devono sospendere o togliere punti alla patente oltre che non vi hanno fermato vogliono anche sapere chi guidava il veicolo al momentio dell'infrazione che ikl piu' delle volte risale a 4 mesi prima e giustamente nessuno di noi puo' ricordare chi era alla guida del mezzo.
Se non vengono forniti i dati entro 30 giorni vi beccate una multa di 250 euro..... beh.. finalmente qualcuno ha capito che è umano non ricordare chi potesse guidare in quel giorno a quell'ora 4 mesi prima:
Giudice di Pace , Taranto, sentenza 16.03.2006 di Luca Bardaro
Link a pagina di Altalex.com
Quindi se vi arriva questo tipo di multa dopo aver omesso di comunicare chie fosse alla guida... potete fare ricorso al giudice di pace facendo riferimento a questa sentenza.
Inoltre vi riporto un altro articoletto:
"La competenza territoriale del ricorso al verbale di contestazione della violazione ex art. 180, comma 8, C.d.S., può anche essere del Giudice di Pace del luogo di residenza del ricorrente, che come persona fisica, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, non ha alcun obbligo di comunicare le generalità del conducente l’autoveicolo con il quale veniva commessa l’infrazione, essendo detto obbligo imposto solo a carico delle persone giuridiche. Non si può certamente reprimere il difetto di memoria di una persona fisica, illecito che, come il Giudice adito ha precisato “è inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione contraria sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale”. La competenza territoriale del ricorso al verbale di contestazione della violazione ex art. 180, comma 8, C.d.S., può anche essere del Giudice di Pace del luogo di residenza del ricorrente, che come persona fisica, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2005, non ha alcun obbligo di comunicare le generalità del conducente l’autoveicolo con il quale veniva commessa l’infrazione, essendo detto obbligo imposto solo a carico delle persone giuridiche. Non si può certamente reprimere il difetto di memoria di una persona fisica, illecito che, come il Giudice adito ha precisato “è inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto una interpretazione contraria sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale”.