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Non ti fermi all'alt dei CC? Non è reato!
547356
547356 Inviato: 12 Ago 2006 18:44
 

diabolik ha scritto:
raga un mio amico era scappato sl che lui abita in un paesino dove si conosco tutti , la pola gli è entrata con i mitra dentro casa!!!!!!!

morale 4000 € (senza patentino , senza aaicurazione, è salito su un marciapiede , e passato cn il rosso , e nn si è fermato ) ed inoltre gli hano tolto 10 punti dalla patente della macchina!!!!!!!!!


scusa ma se ha la patente della macchina perchè dovrebbe avere il patentino?Non è possibile come cosa..cmq non so se possono venirti in casa se non ti riescono a fermare solo perchè ti conoscono..Soprattutto con i mitra!
per quanto riguarda l'argomento del 3d..vabbè grazie al c***o 200€ di multa non sono già un problema abbastanza cospicuo di loro?!?!?
però non sono 200€ perchè io non mi ero fermato all'alt dei carramba poi mi hanno preso ma era molto meno di 200€ la multa per quello..
 
548000
548000 Inviato: 13 Ago 2006 9:52
 

vi ricordate qualche anno fa il caso di quel ragazzino di 15 anni che con lo scooter non si è fermato e il carabiniere gli ha sparato nella schiena uccidendolo? bhe...loro son li a menarsela se è reato o meno fermarsi...lo sbirro in questione è in giro a piede libero dopo aver AMMAZZATO un ragazzino di 15 anni che non voleva prendere la multa perchè andava in giro senza casco...e secondo voi dovremmo prenderli sul serio?
 
557090
557090 Inviato: 17 Ago 2006 20:13
Oggetto: Re: Non ti fermi all´alt dei CC? Non è reato!
 

ale88 ha scritto:
doghy ha scritto:
Incredibile questa sentenza della cassazione!!!

Link a pagina di Tgcom.mediaset.it



e si sti caxxi xò i 200 frinzi di multa glieli hanno dati icon_lol.gif

io nn mi fermo mai e gli sbirri lo sanno, ormai quando passo fanno finta di nn vedermi o fanno finta di avere qualcosa da fare proprio in quel momento icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif


Si perchè il codice della strada prevede una sanzione se non ti fermi all' Alt della Polizia.

Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 .

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.433 a euro 4.337,55
 
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