Ralkan ha scritto:
la guida senza patente comporta attualmente l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.257,15 a euro 9.031,87(art. 116, comma 13, c.d.s.). Viene, inoltre, applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi (art. 116, comma 18, c.d.s.).
art 116, comma 13, c.d.s.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.257,15 a euro 9.031,87; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. (9)
Per chi guida con foglio rosa per la patente A, attenzione ai commi 3, 5 e 9 dell'art 122, c.d.s.:
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.
Per ultimo, un aneddoto giurisprudenziale riguardo la "patente scaduta":
il Ministero non ha ancora deciso, pensate, ne indicato con chiarezza quale articolo debba essere contestato al possessore di patente scaduta di validità. Il dubbio sussiste tra il 116bis e il 126 e parte della dottrina ritiene non applicabile alcuna sanzione per un mancato coordinamento di norme in fase di modifica dell'articolo 116 al momento dell'entrata in vigore della normativa sul cosiddetto "patentino".
Un consiglio importante comunque, che vi risparmierà tante grane:
se vi capita di accorgervi di essere in giro con patente scaduta (flash prima di consegnarla al vigile), dite piuttosto che l'avete DIMENTICATA A CASA e pagate la multa relativa (pochi euro).
Ci guadagnate il fatto che, come sanzione accessoria nel caso si circoli con patente scaduta è previsto il ritiro del mezzo (oltre a una multa maggiore), oppure il ritiro della patente.
Se dovessero fermare e al momento non si è in possesso di patente o foglio rosa ci si becca una multa dell'ordine di una settantina di euro (non trovo più l'art a riguardo e ho poco tempo, scusate). Nel caso della patente si verifica che voi effettivamente avete una patente e il tutto viene fatto per via telematica immediatamente dalla polizia (che in caso di mancata conferma non vi farebbe proseguire, ipotesi comunque valida solo nel caso che voi ABBIATE MENTITO riguardo l'effettivo ma non contingente possesso della patente ---> le conseguenze non le elenco ma non sono belle, no davvero), mentre per il foglio rosa la questione è un attimino più delicata, molto probabilmente obbligheranno a presentarsi per mostrare l'effettivo conseguimento del foglio bianco e/o rosa o il certificato di idoneità.
CAVOLIIII... complimenti per la precisione
mi sa che devo rigar dritto allora
o tirar dritto se vedo una paletta
scherzo!!!